mercoledì 14 ottobre 2015

Un’altra chance per le rate scadute

Luigi Lovecchio
pScade il 21 novembre il termine
di presentazione della domanda
di rimessione in termini
da parte dei debitori decaduti
non oltre il 22 ottobre 2013.
Conlapubblicazionesulla Gazzetta
Ufficiale di ieri del Dlgs 159,
diventa operativa la possibilità di
presentare un’istanza di dilazione
di precedenti rateazioni scadute,
entro il termine improrogabile di
30 giorni dall'entrata in vigore della
riforma della riscossione. La facoltà
di rateizzare nuovamente il
carico non pagato è limitata alle
decadenze intervenute entro i 24
mesi precedenti il 22 ottobre 2015
(quindicigiornidallapubblicazione
del decreto). Questa ennesima
dilazione straordinaria non può
eccedere 72 mesi. Si decade inoltre
con il mancato versamento di
due rate, anche non consecutive.
Dovrebbe tuttavia valere anche
per queste dilazioni la regola, a regime,
secondo cui in caso di decadenza
il debitore può sempre rientrare
nel piano iniziale, pagando
l'importo delle rate scadute.
Le norme sulle dilazioni di
Equitalia, inoltre, trovanoapplicazione
solo per le nuove rateazioni,
concesse cioè dal 22 ottobre. Questo
significa che, a partire da tale
data, la decadenza interviene con
il mancato pagamento di cinque
rate, e non più di otto rate. Si tratta
di un peggioramento che è bilanciato,
per l'appunto, dalla facoltà
senza limiti temporali della rimessione
in termini. Ugualmente a
partire dalle nuove dilazioni ha efficacia
la disciplina riformata degli
effetti della presentazione dell’istanza
da parte del debitore. Si
prevede, in particolare, che il blocco
delle azioni esecutive in corso
si ottenga solo con il pagamento
della prima rata. È invece sufficiente
l’accoglimento della domanda
per inibire l’iscrizione di
ipoteca e fermi amministrativi e
impedire l’attivazione di nuove
procedure coattive.
Al contrario, si applica anche
alle vecchie dilazioni la nuova disciplina
sulla ripresa delle rateazioni
inizialmente sospese. Si dispone
in particolare che se viene
sospeso in via giudiziale o amministrativa
un debito rateizzato
verso Equitalia, alla cessazione
degli effetti della sospensione il
debitore è riammesso alla dilazione,
con la possibilità di pagare il
debito residuo sino ad un massimo
di 72 rate. Sono comunque dovuti
gli interessi calcolati per il periodo
di sospensione.
L’efficacia delle modifiche in
materia di dilazione di avvisi bonari
è invece collegata ai controlli
delle dichiarazioni annuali. Per i
controlli di cui all’articolo 36 bis,
Dpr 600/73, si parte dalle dichiarazioni
2014, mentre per i controlli
formali, articolo 36 ter, Dpr
600/73, si inizia dalle dichiarazioni
2013.
Relativamente alle dilazioni
degli atti di accertamento, l’entratainvigoreoperaadecorreredalle
definizioni perfezionate dal 22 ottobre
prossimo. Le novità riguardano
l’ampliamento del numero
di rate e l’introduzione del lieve
inadempimento che fa salva la dilazione
in corso. Questo si realizza
se il ritardo del pagamento della
prima o unica rata non supera sette
giorni e se l’omissione di versamento
non supera il 3% della rata
successiva alla prima e comunque
10mila euro. Sotto il profilo della
durata della dilazione, quella minima
degli avvisi bonari (per somme
non superiori a 5mila euro)
passa da 6 a 8 rate trimestrali mentre
quella massima degli atti di accertamento
(per somme maggiori
di 50mila euro) passa da 12 a 16 rate
trimestrali. In linea teorica, solo
per le nuove rateazioni di avvisi
bonari e accertamenti la sanzione
prevista in caso di decadenza dalla
dilazione si riduce dal 60% al
45%. Tuttavia, in virtù del principio
del favor rei, di cui all’articolo
3, Dlgs 472/97, dovrebbe ritenersi
che la misura attenuata trovi applicazione
anche alle rateazioni
precedenti.
Alle domande di sospensione
legale della riscossione presentate
dal 22 ottobre 2015 si applicano le
nuove e più rigorose regole previste
dalla riforma. Il termine di presentazione
è stato ridotto da 90 a
60 giorni dal ricevimento del primo
atto della riscossione, a pena di
decadenza. I motivi da addurre sonostatitipizzati.
Sièinoltrestabilito
che, in caso di silenzio per 220
giorni, il debito tributario non si
estingue se si tratta di debiti sospesi
o sub iudice.
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