Il decreto sanzioni contiene importanti
novità anche in riferimento alle comunicazioni
obbligatorie legate al modello 730
“precompilato”. Con riflessi, in particolare,
sulle sanzioni per le violazioni in tema di
Certificazione unica, comunicazioni delle
casse di previdenza e sistema Tessera sanitaria.
Novità si registrano anche in merito al
rilascio di visto infedele.
Certificazione unica
Per quanto concerne la Cu l’articolo 21 del
decreto modifica la disciplina sanzionatoria
prevista dall’articolo 4, comma 6-quinques
del Dpr 322/98. Tale norma prevede che per
ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di cento euro; nei casi di
errata trasmissione della certificazione, la
sanzione non si applica se la trasmissione
della corretta certificazione è effettuata entro
i cinque giorni successivi alla scadenza
indicata nel primo periodo. Vengono ora
introdotte due attenuanti. La prima istituisce
un tetto massimo di 50mila euro, per ciascun
sostituto d’imposta, quale limite per l’irrogazione
della sanzione. Così, ad esempio, in caso
di omessa trasmissione di 600 Cu, al sostituto
d’imposta potrà essere irrogata la sanzione
massima di 50mila euro in luogo della precedente
di 60mila. La seconda riguarda l’introduzione
di una riduzione a 1/3 della sanzione
irrogabile, con un massimo di euro 20mila,
qualora la certificazione venga correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dal termine
per l’invio delle stessa. La trasmissione della
certificazione entro questo termine consente
dunque di beneficiare della riduzione della
sanzione a 33,33 euro per ciascun modello
trasmesso nei termini. Queste novità attenuano
in qualche modo il carico sanzionatorio
previsto per le violazioni legate alla Cu; forse
avrebbero potuto essere ulteriormente
ridotte soprattutto con riferimento a quelle
aventi ad oggetto soggetti non “settetrentisti”.
Le medesime riduzioni vengono estese dal
successivo articolo 22 del decreto agli enti
previdenziali e casse aventi fine assistenziale
tenuti a comunicare all’Anagrafe gli elenchi
dei soggetti ai quali sono state rimborsate
spese sanitarie per effetto di contributi versati
ex articolo 51, comma 2, lettera ad del Tuir e,
dall’articolo 23, alle violazioni degli obblighi di
comunicazione del Sistema tessera sanitaria.
In caso di visto infedele
Da ultimo l’articolo 24 interviene sull’articolo
39 del Dlgs 241/97 in tema di visto infedele al
fine di coordinare la norma con le modifiche
normative intervenute in tema di ravvedimento
operoso. Al riguardo la relazione
illustrativa chiarisce che l’intervento si è reso
necessario al fine di consentire, in caso di
correzione spontanea delle dichiarazione
entro il 10 novembre, di beneficiare della
nuova e più vantaggiosa riduzione sanzionatoria
(1/9 del minimo) prevista dalla lettera a
bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97; la norma,
infatti, conteneva esclusivamente il riferimento
alla riduzione prevista dalla lettera b)
del medesimo articolo 13 (1/8 del minimo) .
Mario Cerofolini
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