mercoledì 14 ottobre 2015

Con l’addio al «segreto» scambio dati senza limiti

La provenienza delle attività oggetto
di regolarizzazione è da ritrovarsi
nella ormai nuova geografia degli ex
paradisi fiscali. Infatti allo sgretolarsi del
segreto bancario segue la richiesta di
regolarizzazione dei capitali e delle
attività non dichiarati. Analizzando lo
stato degli accordi sullo scambio di
informazioni sia a richiesta che
automatico evidentemente si individuano
tutti i Paesi dove maggiormente sono
state allocate le ricchezze non dichiarate
in questi ultimi anni e da dove ormai
provengono le istanze di collaborazione
volontaria.
Svizzera
La prima piazza finanziaria dove
storicamente gli italiani hanno depositato
i loro averi è senza dubbio la Svizzera.
Quest’ultima però – in virtù della stipula
del protocollo di modifica della
convenzione contro la doppia
imposizione con l’Italia del 23 febbraio del
2015 in cui si sono recepiti i principi
contenuti nell’articolo 26 del modello
Ocse (in sostanza l’abolizione del segreto
bancario) – è diventata un Paese
«collaborativo» e quindi suscettibile di
un effettivo scambio di informazioni su
richiesta delle amministrazioni
finanziarie secondo la nuova norma sulla
collaborazione volontaria. L’articolo 27
del protocollo di intesa Italia-Svizzera
riporta infatti i contenuti dell’articolo 26
del modello Ocse secondo cui le autorità
dei Paesi stipulanti non potranno più
opporre il segreto bancario. L’accordo
entrerà in vigore a partire dallo scambio
delle notifiche di avvenuta ratifica. Avrà
tuttavia un’efficacia parzialmente
retroattiva in quanto le richieste potranno
avere ad oggetto fatti e/o circostanze
esistenti a far data dal 23 febbraio 2105. È
importante evidenziare il contenuto
dell’accordo internazionale definito road
map allegato al protocollo in cui viene
evidenziato che gli intermediari svizzeri,
qualora collaborino con il cliente alla
disclosure, non siano passibili e
imputabili penalmente per violazione del
segreto bancario previsto dalle norme
elvetiche. Questa precisazione e la prassi
internale che prevede anche le richieste
di gruppo di contribuenti rendono
l’accordo idoneo a un effettivo scambio di
informazioni.
Monaco, Liechtenstein e Vaticano
Inoltre il Consiglio dei ministri del 27
agosto 2015 ha approvato i quattro disegni
di legge (Affari esteri e cooperazione
internazionale, Economia e finanze) con
la ratifica e l’esecuzione del protocollo di
modifica, oltre che della convenzione
Italia-Svizzera per evitare le doppie
imposizioni, anche dell’accordo Italia-
Principato di Monaco sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, la
convenzione Italia-Santa Sede in materia
fiscale e l’accordo Italia-Principato del
Liechtenstein sullo scambio di
informazioni in materia fiscale. In tutti e
quattro i casi l’amministrazione fiscale
italiana potrà richiedere per iscritto
informazioni anche per il passato: dal
2009 nel caso del Vaticano, dal periodo
d’imposta 2015 nel caso dei due Principati
e dal 23 febbraio scorso nel caso della
Svizzera. A seguito dell’imminente
entrata in vigore degli accordi, la richiesta
di informazioni dell’agenzia delle Entrate
potrà riferirsi non solo a un contribuente
in particolare ma anche a una pluralità di
contribuenti specificatamente
individuati (richieste di gruppo). La
prassi internazionale, infatti, ormai
prevede che tali accordi contengano delle
descrizioni di comportamenti che
evidenziano soggetti che detengono conti
inattivi, ovvero conti sostanzialmente
svuotati o conti chiusi. Questi
comportamenti, se fosse confermata
anche una mancata dichiarazione di
regolarità fiscale ovvero mancata
dichiarazione di adesione alla voluntary
dei contribuenti interessati, potrebbero
essere agevolmente individuati in una
categoria ben definita (Gruppo) e quindi
essere oggetto di scambio di
informazioni.
Recentemente è stata riportata la
notizia di come questo strumento sia
utilizzato dalle amministrazioni fiscali
come ad esempio quella olandese per
ottenere informazioni da Paesi che
tradizionalmente come la Svizzera
opponevano il segreto bancario. Inoltre
anche sul fronte dell’utilizzo delle
cosiddette liste, sia la giurisprudenza
nazionale sia la prassi internazionale sono
concordi nel ritenere che se il Paese che
intende avvalersene non ha partecipato
attivamente all’acquisizione illegittima
ma ha utilizzato strumenti di
cooperazione internazionale tali
informazioni possono essere utilizzate e
approfondite con ulteriori richieste
internazionali. Si aggiunga che in molti
Paesi ormai la normativa antiriciclaggio
ha recepito le raccomandazioni Gafi sulla
nozione allargata di riciclaggio inserendo
tra i reati presupposto anche i reati
tributari e determinando così una
segnalazione di operazione sospetta nei
confronti del cliente che non dimostri la
provenienza fiscale lecita dei suoi averi.
Questo nuovo clima e assetto
internazionale non può che ridisegnare in
modo radicale le modalità di allocazione
da parte dei contribuenti dei loro capitali
non dichiarati che con l’imminente arrivo
anche dello scambio automatico dei dati
nei prossimi anni non potranno che
trovarsi di fronte all’unica scelta di
legalità possibile, ossia quella della
regolarizzazione fiscale dei loro capitali

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