venerdì 2 ottobre 2015

Nelle commissioni. Meno sconti sulle sanzioni se si arriva in secondo grado Conciliazione giudiziale, più tempo per chiudere

Rosanna Acierno
pRaddoppiano le strade per fare pace
con il fisco. Il decreto legislativo sul contenzioso
estende la possibilità di accedere
alla conciliazione giudiziale - che si
applicherà anche al secondo grado - e rivede
le sanzioni per l’accordo. Non solo:
anche le liti oggetto di mediazione non
andate a buon fine potranno essere sottoposte
a conciliazione e l’intesa potrà
essere conclusa anche fuori udienza.
La conciliazione si riterrà perfezionata
alla sottoscrizione dell’accordo e non
più con il pagamento dell’intero importo
o della prima rata. La parte che senza
valide ragioni si rifiuta di conciliare potrà
essere condannata a pagare le spese
giudiziali.
Gli incentivi agli accordi
In pratica, il decreto attuativo della riforma
fiscale sostituisce integralmente l’articolo
48 del Dlgs 546/1992 con tre nuovi
articoli: articolo 48 («Conciliazione fuori
udienza»), articolo 48-bis («Conciliazione
in udienza») e articolo 48-ter
(«Definizione e pagamento delle somme
dovute»).
Innanzitutto, è prevista la possibilità
di conciliare la lite non più, improrogabilmente,
entro il termine della prima
udienza di trattazione della controversia
dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale, ma entro il termine di trattazione
dell’appello dinanzi alla Commissione
tributaria regionale. Tuttavia,
a fronte di questa nuova opportunità
cambia il regime sanzionatorio. In particolare,
secondo il nuovo articolo 48-ter,
se l’accordo è raggiunto entro il primo
grado di giudizio dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale, le sanzioni
continueranno a essere ridotte al 40%
del minimo. Se invece l’accordo avverrà
nel secondo grado di giudizio, le sanzioni
saranno ridotte nella misura del 50%
del minimo.
L’allargamento delle materie
Con la modifica dell’articolo 17-bis del
Dlgs 546/1992, viene eliminata l’esclusione
di conciliazione giudiziale in caso
di liti oggetto di reclamo/mediazione.
Pertanto, con la conciliazione giudiziale
non solo potranno continuare a essere
definite le vertenze soggette alla giurisdizione
tributaria che hanno per oggetto
tutti i tributi, quali imposte sui redditi,
Iva, Irap, tributi locali, contributi consortili,
tasse di concessione governativa,
ma anche le controversie per cui è
obbligatoria la procedura di reclamo/
mediazione.
L’impatto in Ctp e Ctr
Inoltre, per la prima volta, la modifica all’articolo
48 del Dlgs 546/1992 prevede
che le parti, se hanno raggiunto un accordo,
possano presentare alla Commissione
tributaria (provinciale o regionale)
istanza congiunta sottoscritta, personalmente
o dai difensori, per la definizione
parziale o totale della lite.
A seconda che la definizione sia totale
o parziale, la Commissione pronuncerà
sentenza di cessazione della materia del
contendere o ordinanza con cui, dichiarata
la cessazione parziale, si disporrà
per l’ulteriore trattazione della causa.
Nel caso in cui la conciliazione avvenga
prima della fissazione dell’udienza di
trattazione, provvede il presidente di sezione
con decreto. Sarà comunque sempre
possibile, come avviene già adesso,
presentare istanza di conciliazione in
udienza, totale o parziale, fino a 10 giorni
liberi dall’udienza di trattazione.
In questo caso, la Commissione
(eventualmente anche regionale), valutate
le condizioni di ammissibilità, invita
il contribuente e l’ufficio a tentare un
accordo, redigendo in caso favorevole
apposito processo verbale e dichiarando
con sentenza l’estinzione del giudizio
per cessazione della materia del
contendere.
Il perfezionamento della procedura
Un’altra novità è poi rappresentata dal
perfezionamento della conciliazione. Il
nuovo articolo 48-bis, comma 3, del Dlgs
546/1992 prevede, infatti, che la conciliazione
si riterrà perfezionata soltanto con
la sottoscrizione dell’accordo (nel caso
di conciliazione fuori udienza) ossia con
la redazione del processo verbale (nel
caso di conciliazione in udienza), e non
più con il versamento, entro 20 giorni
dalla data di redazione del processo verbale,
dell’intero importo o della prima
rata. L’accordo è titolo per la riscossione
delle somme dovute all’ufficio, oltreché
per il pagamento delle somme eventualmente
dovute al contribuente.
Per scoraggiare prosecuzioni strumentali
dei processi tributari, in caso di
mancata accettazione - senza giustificato
motivo - di una proposta di conciliazione,
le spese del processo saranno addebitate
dal giudice alla parte che ha rifiutato
l’accordo, se sussistono le condizioni
per un accordo favorevole a
entrambe le parti. In presenza di conciliazione,
invece, le spese del processo saranno
dichiarate compensate.
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