mercoledì 14 ottobre 2015

Per la voluntary disclosure rinvio senza costi aggiuntivi La proroga è al 30 novembre - Accertamenti da chiudere al 31 dicembre 2016

Antonio Tomassini
pC’è ancora tempo sino al 30 novembre
per regolarizzare la propria posizione attraverso
la procedura di voluntary disclosure.
Alle già tante istanze giunte sinora se
ne potranno quindi aggiungere delle altre.
Nonostante i dubbi sulle tempistiche che
separano le domande dalle istanze integrative
e dalle relazioni (si vedano gli articoli
a pagina 47) quel che è certo è che
l’operazione continua, magari anche nell’ottica
di diventare un istituto che vada a
regime nel nostro ordinamento, come avvenuto
in Francia.
La proroga
La proroga vera, decisa con il decreto
legge 153/2015 approvato dal Governo il
29 settembre, senza sanzioni o aggravi
aggiuntivi, sposta infatti al 30 novembre
il termine finale per presentare le istanze
e unifica il termine di conclusione delle
procedure di rientro dei capitali, per tutti
gli anni coinvolti, al 31 dicembre 2016.
Con ciò anche scongiurando il rischio accertamenti
parziali, nel senso che tutti gli
anni oggetto della procedura dovranno
essere definiti entro il 31 dicembre del
prossimo anno.
Il decreto di proroga prevede, inoltre,
l’inapplicabilità delle sanzioni in
materia di antiriciclaggio previste dalla
legge 231/2007 per le violazioni del
divieto di utilizzo in qualunque forma
di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri. Ciò evidentemente
per incentivare il più possibile
le operazioni di rientro.
La riscrittura dei termini significa che i
contribuenti che non hanno ancora fatto
nulla avranno due mesi per la presentazione
dell’istanza, anche se bisogna prestare
attenzione alle cause ostative, che
ovviamente non sono sospese dalla proroga.
Quindi si potrà procedere con più
calma ma sempre nella consapevolezza
che al momento di presentazione non vi
devono essere condizioni di inammissibilità
(controlli fiscali in corso o procedimenti
penali avviati sull’ambito applicativo
della procedura). La proroga al 30 novembre
della voluntary disclosure, che
nulla ha disposto sull’anno 2014, va poi coordinata
con la dichiarazione Unico 2015.
E infatti i contribuenti possono ancora sistemare
la propria dichiarazione dei redditi
sino al 29 dicembre 2015 e in particolare
compilare RW con una sanzione minima
pari a 258 euro (ravvedibile).
Regolarizzazione doppia
In termini generali la procedura di voluntary
disclosure, introdotta dalla legge
186/2014, individua una regolarizzazione,
inserita nelle ordinarie regole in materia
di accertamento, accessibile a tutti i contribuenti,
siano essi persone fisiche, giuridiche,
o altri enti, residenti o non residenti,
per tutti i periodi di imposta per i quali il
termine di decadenza non sia spirato e per
la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani,
e delle violazioni a essi connesse. Per
questa ragione si parla di disclosure interinternazionale
e di disclosure nazionale, procedure
che a volte devono e a volte possono
essere combinate.
Il periodo temporale
Risolta (dal Dlgs 128/2015, cosiddetto decreto
sulla «certezza del diritto») la tematica
del raddoppio dei termini in presenza
di violazioni penali, ora operante solo
pro-futuro, per individuare il periodo
temporale della disclosure occorre far riferimento
al seguente quadro.
Ai fini impositivi, la regolarizzazione
deve riguardare le annualità dal: 2010 (in
caso di presentazione di una dichiarazione
infedele); 2009 (in caso di dichiarazione
omessa); 2006 (in caso di presentazione
di una dichiarazione infedele e di presenza
dei presupposti per applicare il raddoppio
dei termini di accertamento black
list di cui all’articolo 12, comma 2-bis del Dl
78/2009); 2004 (in caso di omessa dichiarazione
e di presenza dei presupposti per
applicare il raddoppio dei termini di accertamento
black list).
Il monitoraggio fiscale
Quanto alle sanzioni da monitoraggio fiscale,
gli anni da regolarizzare sono, secondo
l’agenzia delle Entrate, dal: 2009
(quadro RW infedele o omesso nell’anno
2010) per le attività che sono detenute in
Paesi non black list; 2004 (quadro RW infedele
o omesso nell’anno 2005) per le attività
che sono detenute in Paesi black list
(articolo 12, comma 2-ter del Dl 78/2009).
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CHI PUÒ ADERIRE E CHI NO
Inviti, accessi e verifiche
sbarrano la via all’adesione
Le cause di inammissibilità alla procedura
di disclosure, sia di natura
amministrativa che penale, scattano solo
periodo di imposta per periodo di imposta,
tributo per tributo, procedura per procedura
(nazionale o internazionale) e in relazione a
violazioni di carattere tributario sulle attività
oggetto della collaborazione volontaria.
Semaforo rosso
L’istanza non produce gli effetti benevoli
previsti dalla legge 186/2014, e c’è il rischio di
incappare anche nel nuovo reato di esibizione
di documenti non veridici e non completi,
laddove il richiedente abbia avuto formale
conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di
procedimenti penali riferiti a violazioni che
insistono sull’ambito oggettivo di applicazione
della procedura. La preclusione opera anche
nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
cause ostative sia stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati o da concorrenti nel
reato. Questa circostanza deve essere provata
dall’organo accertatore. Le cause ostative che
inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure
sono quindi di tre tipologie e fanno
riferimento:
ealla formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche (di cui agli articoli 52 del
Dpr 633/1972 per l’Iva, e 33 del Dpr 600/73 per
le imposte dirette);
rall’inizio di altre attività di accertamento
amministrativo (si tratta dell’invio di «inviti»,
«richieste» e «questionari» di cui all’articolo 51
del Dpr 633/72 e all’articolo 32 del Dpr 600/73);
talla pendenza di procedimenti penali
relativi all’ambito oggettivo di applicazione
della procedura.
I chiarimenti delle Entrate
La circolare 10/E del 13 marzo 2015 fornisce
numerosi chiarimenti sul tema delle cause di
inammissibilità della procedura. Non
precludono l’accesso alla procedura, secondo
la circolare, la pendenza di indagini finanziarie
rivolte agli intermediari finanziari e di controlli
formali ai sensi degli articoli 36bis e 36ter del
dpr 600/73.
Lo sbarramento, per volontà legislativa,
deve prendere a riferimento il momento della
presentazione dell’istanza, e può riguardare
solo le attività ispettive o accertative riferite
agli investimenti da regolarizzare. Si tratta di
un aspetto molto rilevante, soprattutto in
presenza di istanza poi integrata da una
successiva richiesta. Riteniamo che la
procedura possa comunque essere portata a
termine e quindi che la causa ostativa sia
irrilevante laddove questa si manifesti prima
dell’istanza integrativa ma comunque dopo
l’istanza originaria. È infatti evidente che già la
prima istanza (pur con numeri totalmente
errati) mostri la genuina e spontanea volontà
di autodenunciarsi e regolarizzare e sarebbe
quindi contrario allo spirito della procedura
opinare diversamente. Anzi, alle stesse
conclusioni dovrebbe giungersi nei casi di
istanze irrituali presentate prima
dell’approvazione del modello definitivo e
oggi “reiterate” in richieste conformi ai
dettami. L’istanza anche mandata via posta,
pec, eccetera, rappresenta infatti comunque
un avvio spontaneo della procedura.

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