venerdì 2 ottobre 2015

BENI SEQUESTRATI Il fisco può chiedere la custodia giudiziale

Altra novità contenuta nel decreto di
riforma del sistema sanzionatorio è
l’introduzione, sempre all’interno del
decreto legislativo 74/2000, del nuovo articolo
18-bis relativo alla custodia giudiziale dei beni
sequestrati, nell’ambito dei procedimenti
penali sui delitti tributari. Tali beni, se diversi
dal denaro e dalle disponibilità finanziarie,
potrebbero essere affidati dall’autorità giudiziaria
in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione
finanziaria che ne facciano
richiesta per le proprie esigenze operative.
La custodia giudiziale
L'istituto della custodia giudiziale è caratterizzato
dalla finalità di impedire che il patrimonio
interessato dal procedimento subisca un
depauperamento per il tempo necessario al
suo svolgimento e di evitare, così, che vengano
sottratte garanzie alla successiva confisca.
L’articolo 259 del Codice di procedura penale
prevede che le cose sequestrate siano affidate
in custodia alla cancelleria o alla segreteria.
Tali beni sono annotati in apposito registro nel
quale la cancelleria o la segreteria indica il
numero del procedimento a cui si riferiscono,
il cognome e il nome della persona a cui appartengono,
se sono noti, e quelli della persona il
cui nome è stato iscritto nel registro delle
notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici
giudiziari e le restituzioni. Quando non è
possibile o non è opportuno affidare le cose in
custodia alla cancelleria o segreteria, l’autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in
luogo diverso, determinandone il modo e
nominando un altro custode. All’atto della
consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di
conservare e di presentare le cose a ogni
richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle
pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce
ai doveri della custodia. Quando la
custodia riguarda dati, informazioni o programmi
informatici, il custode è altresì avvertito
dell’obbligo di impedirne l’alterazione o
l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo
caso, diversa disposizione dell’autorità
giudiziaria. Ora, con l'entrata in vigore del
nuovo decreto, i beni sequestrati nei procedimenti
relativi a delitti tributari previsti dal
Dlgs 74/00 e a ogni altro illecito fiscale, potranno
eventualmente essere affidati in custodia
all’amministrazione finanziaria che ne
faccia richiesta per proprie esigenze operative.
Il Fondo unico giustizia
Tuttavia, vengono espressamente fatte salve
le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del
decreto legge n. 112/2008 e dell'articolo 2 del
decreto legge n. 143/2008, in materia di affluenza
al Fondo unico giustizia delle somme
di denaro sequestrate e dei proventi derivanti
dai beni confiscati. In sostanza, tali norme
prevedono che le somme di denaro sequestrate
nell’ambito di procedimenti penali, nonché
per l’applicazione di misure di prevenzione, o
di irrogazione di sanzioni amministrative,
affluiscano tutte ad un unico fondo, gestito da
Equitalia Giustizia Spa. Pertanto, le somme di
denaro e le disponibilità finanziarie sono
escluse dalla nuova custodia giudiziale in capo
all’amministrazione finanziaria.
Sara Mecca

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