venerdì 2 ottobre 2015

Penalità ridotte per chi non dichiara i canoni assoggettati alla «tassa piatta

La revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo tocca anche la cedolare
secca. Viene confermato il raddoppio
delle sanzioni in caso di omessa o infedele
indicazione del canone di locazione. Tuttavia,
la riduzione delle sanzioni-base prevista
dalla riforma nei casi di infedele dichiarazione
o di dichiarazione omessa successivamente
presentata porta con sé una mitigazione
delle penalità per chi non dichiara i canoni
assoggettati alla tassa piatta, che restano in
ogni caso molto pesanti. L’articolo 15, comma
1, lettera a) dello schema di decreto delegato
riformula l’articolo 1 del Dlgs 471/1997, prevedendo
al comma 7 una specifica ipotesi di
omessa o infedele indicazione del canone
derivante dalla locazione di immobili a uso
abitativo assoggettati a cedolare secca. Si
tratta di una disposizione analoga a quella già
contenuta nell’articolo 3, comma 5 del Dlgs
23/2011, la quale viene abrogata dal successivo
articolo 32, comma 2, lettera d) dello stesso
schema di decreto.
Sistema sanzionatorio simile
In sostanza, il nuovo sistema sanzionatorio
ricalca quello a oggi in vigore, prevedendo il
raddoppio delle sanzioni-base, le quali risultano
in alcuni casi meno pesanti rispetto al
passato. Nell’ipotesi in cui nella dichiarazione
dei redditi non è indicato il canone derivante
dalla locazione di abitazioni si applica
la sanzione amministrativa dal 240 al 480%
dell’ammontare delle imposte dovute, con un
minimo di 500 euro; se non sono dovute
imposte, si applica la sanzione da 500 a 2mila
euro. Questo è il caso di chi presenta regolarmente
la dichiarazione omettendo l’indicazione
del canone ovvero di chi omette del
tutto la presentazione del modello.
Se si dichiara un canone inferiore
Qualora, invece, nella dichiarazione dei
redditi viene indicato il canone derivante
dalla locazione di abitazioni in misura inferiore
a quella effettiva, si applica la sanzione
amministrativa dal 180 al 360% della maggiore
imposta. Un caso particolare è quello di chi
omette la dichiarazione, ma presenta il
modello entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo. Il nuovo sistema, prevedendo
per questa ipotesi sanzioni-base ridotte
(dal 60% al 120%), comporta l’applicazione di
una sanzione per l’omessa indicazione del
canone della cedolare dal 120 al 240% della
maggiore imposta. Lo schema di decreto
interviene anche sulla mancata comunicazione
della risoluzione dei contratti in cedolare.
L’articolo 17, comma 2 aggiunge un periodo
all’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011: in
caso di mancata presentazione della comunicazione
relativa alla risoluzione del contratto
di locazione per il quale è stata esercitata
l’opzione per il regime della cedolare secca,
entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si
applica la sanzione in misura fissa pari a 67
euro. Che è ridotta a 35 euro se è presentata
con ritardo non superiore a 30 giorni.
Siro Giovagnoli

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