Laura Ambrosi
pLa pronunciadelleSezioniunite
della Cassazione sull'impugnabilità
degli estratti di ruolo ha delle
conseguenze pratiche da ben valutare
qualora il contribuente decidesse
di proporre ricorso.
La giurisprudenza di legittimità
si era sempre espressa confermando
la possibilità di impugnare il primo
atto notificato conseguente a
quello “non notificato”. Vale a dire
che era pacifico che il contribuente
potesse ricorrere avverso l'eventuale
cartella di pagamento ovvero
accertamentoesecutivononnotificatiunitamentealprimoattonotificato
regolarmente, come ad esempio
l'iscrizione di ipoteca, ovvero
un pignoramento eccetera.
I dubbi sull'estratto di ruolo nascevano
dalla circostanza che non
si trattava di un vero e proprio atto
“impositivo”, poiché è una sorta di
riepilogo dei carichi pendenti in
Equitalia del contribuente.
Le Sezioni unite, in proposito,
hanno precisato che in presenza di
una mancata (valida) notifica dell’atto
prodromico, anche l’estratto
di ruolo può essere impugnato. Il fineèdinonpregiudicarelatutelapatrimonialedelcittadino,
cherisulterebbe
compromessa ove l’agente
della riscossione procedesse con
delle misure cautelari o delle azioni
esecutivepertutelareilpropriocredito(
inrealtàsconosciutoalcontribuente).
Valutando la questione sotto un
profilo pratico, occorre rilevare che,
diventando un atto “potenzialmente”
impugnabile, il contribuente dovrà
prestare particolare attenzione
aiterminientrocuiproporrericorso.
Nel processo tributario, l’impugnazione
va proposta entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto. L’estratto
di ruolo, tuttavia, è l’esito di una richiesta
del contribuente all’agente
della riscossione, per la quale non
esiste alcun tipo di notifica.
Atteso però che le Sezioni unite
ancoranoilprincipiodiimpugnabilità
dell’estratto di ruolo, sulla circostanza
che si tratti di un “documento”
del quale il contribuente «sia comunque
legittimamente venuto a
conoscenza», è verosimile sostenerecheiltermineentrocuiimpugnare
debba decorrere dalla data di stampa.
È infatti, in quel momento, che il
ricorrentescopreilpropriodebito.
Nel ricorso, occorrerà poi evidenziare
i vizi di notifica dell’atto
presupposto, possibilmente allegando,
se disponibili, prove degli
errori commessi nel procedimento
notificatorio. L’ammissibilità
dell’impugnazione avverso
l’estratto di ruolo, è legata infatti alla
mancata (ovvero invalida) notifica
della cartella di pagamento o
dell’accertamento esecutivo.
Nella pronuncia a Sezioni unite,
sul punto, è precisato che il destinatario
dell’atto ha l’interesse (e il
diritto) diprovocarelaverificadella
validità della notifica: ove l’atto
risultasse validamente notificato,
il ricorso proposto risulterebbe
tardivo, in caso contrario, invece, e
quindi l’atto non risultasse (validamente)
notificato, i termini per impugnare
non avrebbero neppure
iniziato a decorrere.
Nel ricorso poi andranno sviluppate
le eccezioni di diritto e di
merito sulla fondatezza/legittimità
dell’atto presupposto non notificato.
È infine necessaria un’ultima
riflessione. Le Sezioni unite della
Cassazione hanno precisato nella
sentenza, che l’impugnabilità dell’estratto
di ruolo è solo una facoltà
per il contribuente.
È affermato che l’ammissibilità
di una tutela “anticipata” (senza
cioè attendere la notifica di un successivo
atto come il pignoramento
o l’iscrizione ipotecaria) non comporta
l’onere bensì solo la facoltà
dell’impugnazione. Il mancato
esercizio non determina alcuna
conseguenza sfavorevole, poiché
il contribuente può sempre contestare
la pretesa, attendendo la formale
notifica di un atto successivo.
È così auspicabile, stante il chiarimento
contenuto nella pronuncia,
che gli uffici si astengano di richiedere
la definitività di atti che,
seppur non notificati validamente,
non sono stati impugnati dopo
l’avvenuta conoscenza formale
dell’estratto di ruolo
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