Con la revisione fiscale, le sanzioni per
l’omessa registrazione degli atti e dei
fatti, rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro, saranno dimezzate, se
la registrazione verrà effettuata con un ritardo
non superiore a 30 giorni. Saranno ridotte
anche le sanzioni in caso di occultamento,
anche parziale, del corrispettivo convenuto.
Attualmente, è punito con la sanzione
amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta
dovuta chi omette la richiesta di registrazione
degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione
dell'imposta di registro od omette
di presentare le denunce previste dall'articolo
19, Dpr 26 aprile 1986, n. 131, cioè
quelle di eventi successivi alla registrazione,
come, ad esempio, l’avveramento della
condizione sospensiva apposta ad un atto o
l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento
della condizione (articolo 69, Dpr 26
aprile 1986, n. 131).
Entro 30 giorni
Il decreto sulle sanzioni, ora, prevede che se
la richiesta di registrazione verrà effettuata
con ritardo non superiore a 30 giorni, si
applicherà la sanzione amministrativa dal 60
al 120% dell’ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di 200 euro (articolo 18,
comma 1, decreto legislativo sulla revisione
del sistema sanzionatorio). Relativamente
agli importi dei corrispettivi su cui calcolare
l’imposta di registro, attualmente, se negli atti
e nei fatti da registrare viene occultato anche
in parte il corrispettivo convenuto, la sanzione
amministrativa da applicare va da un
minimo del 200 ad un massimo del 400%
della differenza tra l’imposta dovuta e quella
già applicata in base al corrispettivo dichiarato
(detratto, tuttavia, l’importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo
71). Con la riforma fiscale, queste sanzioni
scenderanno da un minimo del 120 ad un
massimo del 240 per cento.
Cessione di immobili e di aziende
La riforma fiscale, con il decreto crescita e
internazionalizzazioni (articolo 5, comma 3,
Dlgs 147/2015), ha previsto anche che, per le
cessioni di immobili e di aziende (oltre che
per la costituzione e il trasferimento di diritti
reali sugli stessi), l’esistenza di un maggior
corrispettivo, rilevante ai fini delle imposte
dirette e dell’Irap, non è presumibile soltanto
sulla base del valore dichiarato, accertato o
definito ai fini dell’imposta di registro ovvero
delle imposte ipotecaria e catastale. Anche se
il decreto crescita e internazionalizzazioni
entrerà in vigore il 7 ottobre 2015, questa
disposizione è retroattiva, in quanto si tratta di
un’interpretazione autentica. In ogni caso,
relativamente alla rettifica dei corrispettivi
delle cessioni degli immobili, l’agenzia delle
Entrate e la Cassazione hanno già affermato
che è necessario dimostrare la presenza di
ulteriori elementi presuntivi rispetto allo
scostamento dai valori Omi, cioè dell’Osservatorio
del mercato immobiliare (sentenze
nn. 1972, 13092 e 19942 del 2012 e nn. 245, 457,
15052, 20914 e 24054 del 2014).
Luca De Stefani
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