venerdì 2 ottobre 2015

La difesa deve far valere il mancato confronto

Nonostante l’abrogazione dell’articolo 37
bis Dpr 600/73 per opera del nuovo
decreto antiabuso, frequenti sono i casi
in cui i contribuenti, nei mesi scorsi, si sono
visti notificare un atto di accertamento per
presunte operazioni elusive basato, dunque,
sulle vecchie disposizioni. In tal caso, ai fini
della difesa occorrerà innanzitutto appurare
che siano state rispettate le garanzie procedurali
previste dalla norma abrogata. È ben noto,
infatti, che i “vecchi” accertamenti antielusivi
potevano essere effettuati esclusivamente in
presenza di specifici presupposti legittimanti.
I chiarimenti del contribuente
In particolare, ai fini della legittimità dell’avviso
di accertamento antielusivo era tra l’altro
necessario che, prima dell’emissione dell'atto
impositivo, fossero stati formalmente richiesti
al contribuente chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione
della stessa richiesta (articolo 37 bis, comma 4,
Dpr 600/73). Pertanto, in assenza di una specifica
richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio
prima dell’emissione dell’atto impositivo, il
contribuente potrebbe valutare l’opportunità
di impugnare direttamente l’atto, senza tentare
la strada dell’accertamento con adesione,
eccependone la legittimità per violazione
dell’articolo 37 bis, comma 4 del Dpr 600/73.
Nel caso poi in cui l’Ufficio eccepisse che
comunque la richiesta di chiarimenti è stata
fatta in sede di verifica e che le osservazioni del
contribuente accertato sono state verbalizzate
nel Pvc, occorrerà far rilevare che la richiesta di
chiarimenti fatta dai verificatori non ha alcuna
validità sostanziale. Negli accertamenti antielusivi,
infatti, la richiesta preventiva di chiarimenti
deve essere effettuata, per legge, non dai
verificatori, ma dall’Ufficio accertatore prima
dell’emissione dell’atto impositivo.
La richiesta preventiva
L’obbligo di richiesta preventiva in capo
esclusivamente all’Ufficio accertatore ha una
propria valenza logica. I verificatori, infatti,
sono assimilabili a dei veri e propri fotografi
che provvedono a descrivere nel Pvc dati e
circostanze riscontrate. Al contrario, gli
accertatori hanno il compito di valutare criticamente
quanto riscontrato dai verificatori e
di decidere, autonomamente, che tipo di
accertamento effettuare. In tale ultimo caso,
però, la valutazione critica deve riguardare
non solo le risultanze della verifica, ma anche
le giustificazioni addotte dal soggetto verificato
appositamente richieste dallo stesso Ufficio
prima dell’emissione dell’atto impositivo. Se la
difesa deve essere valutata caso per caso
proprio in base alle contestazioni dell’Ufficio,
occorrerà far rilevare, da un lato, l’impossibilità
per l’Amministrazione di contestare minori
costi ovvero maggiori ricavi esclusivamente
sulla base di asserite scelte e condotte antieconomiche
dell’imprenditore e, dall’altro, l’infondatezza
nel merito della condotta antieconomica
evidenziando le ragioni che hanno
motivato le scelte contestate e, se del caso,
l’insussistenza in concreto di alcuna forma di
risparmio di imposta.
Rosanna Acierno

Nessun commento:

Posta un commento