mercoledì 14 ottobre 2015

Inviti, accessi e verifiche sbarrano la via all’adesione

Le cause di inammissibilità alla procedura
di disclosure, sia di natura
amministrativa che penale, scattano solo
periodo di imposta per periodo di imposta,
tributo per tributo, procedura per procedura
(nazionale o internazionale) e in relazione a
violazioni di carattere tributario sulle attività
oggetto della collaborazione volontaria.
Semaforo rosso
L’istanza non produce gli effetti benevoli
previsti dalla legge 186/2014, e c’è il rischio di
incappare anche nel nuovo reato di esibizione
di documenti non veridici e non completi,
laddove il richiedente abbia avuto formale
conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di
procedimenti penali riferiti a violazioni che
insistono sull’ambito oggettivo di applicazione
della procedura. La preclusione opera anche
nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
cause ostative sia stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati o da concorrenti nel
reato. Questa circostanza deve essere provata
dall’organo accertatore. Le cause ostative che
inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure
sono quindi di tre tipologie e fanno
riferimento:
ealla formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche (di cui agli articoli 52 del
Dpr 633/1972 per l’Iva, e 33 del Dpr 600/73 per
le imposte dirette);
rall’inizio di altre attività di accertamento
amministrativo (si tratta dell’invio di «inviti»,
«richieste» e «questionari» di cui all’articolo 51
del Dpr 633/72 e all’articolo 32 del Dpr 600/73);
talla pendenza di procedimenti penali
relativi all’ambito oggettivo di applicazione
della procedura.
I chiarimenti delle Entrate
La circolare 10/E del 13 marzo 2015 fornisce
numerosi chiarimenti sul tema delle cause di
inammissibilità della procedura. Non
precludono l’accesso alla procedura, secondo
la circolare, la pendenza di indagini finanziarie
rivolte agli intermediari finanziari e di controlli
formali ai sensi degli articoli 36bis e 36ter del
dpr 600/73.
Lo sbarramento, per volontà legislativa,
deve prendere a riferimento il momento della
presentazione dell’istanza, e può riguardare
solo le attività ispettive o accertative riferite
agli investimenti da regolarizzare. Si tratta di
un aspetto molto rilevante, soprattutto in
presenza di istanza poi integrata da una
successiva richiesta. Riteniamo che la
procedura possa comunque essere portata a
termine e quindi che la causa ostativa sia
irrilevante laddove questa si manifesti prima
dell’istanza integrativa ma comunque dopo
l’istanza originaria. È infatti evidente che già la
prima istanza (pur con numeri totalmente
errati) mostri la genuina e spontanea volontà
di autodenunciarsi e regolarizzare e sarebbe
quindi contrario allo spirito della procedura
opinare diversamente. Anzi, alle stesse
conclusioni dovrebbe giungersi nei casi di
istanze irrituali presentate prima
dell’approvazione del modello definitivo e
oggi “reiterate” in richieste conformi ai
dettami. L’istanza anche mandata via posta,
pec, eccetera, rappresenta infatti comunque
un avvio spontaneo della procedura.
La notifica necessaria
Per l’operatività delle cause ostative occorre la
«formale conoscenza» delle stesse, che
tipicamente coincide con la notifica di un atto
all’interessato. Le cause ostative rilevano per
singolo periodo di imposta, e quindi chi ha in
corso una verifica su una sola annualità può
accedere alla disclosure per le altre, e per
tributo, nel senso ad esempio che la verifica ai
fini Iva non blocca la disclosure per le dirette.
Il tipo di procedura
Le cause di inammissibilità vanno poi riferite
distintamente alla procedura internazionale o
a quella nazionale, con la conseguenza ad
esempio che se un contribuente ha in essere
una verifica da redditometro in Italia, anche
per tutte le annualità, può presentare
regolarmente l’istanza per la procedura
internazionale.
La rimozione
Le cause di inammissibilità possono anche
essere rimosse. Se il contribuente decide di
definire il procedimento con il fisco su una data
annualità con il pagamento del dovuto, subito
dopo potrà accedere alla procedura anche su
quella stessa annualità.
Antonio Tomassini

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