Confisca obbligatoria per i reati tributari,
ma solo nel limite dell’imposta ancora
dovuta. Il decreto di riforma del sistema
sanzionatorio ha introdotto nel corpo del Dlgs
74/2000 il nuovo articolo 12-bis che contiene la
previsione per cui in caso di condanna (o patteggiamento)
per un illecito penale tributario è
obbligatoria la confisca, anche per equivalente,
dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo
del reato.
Obbligo ed esclusioni
Dall’ambito della misura sono però esclusi i beni
appartenenti a persona estranea all’illecito. La
norma ha carattere solo in parte innovativo: si
limita infatti a inserire nel corpo del Dlgs 74/00 la
disposizione, già contenuta nella Legge 244/07,
in tema di confisca obbligatoria per delitti
tributari, dandole una collocazione più adeguata.
In sostanza, dunque, continuerà a essere obbligatorio
per il giudice, nel caso di pronuncia di
sentenza di condanna ovvero di patteggiamento
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale, disporre la confisca di ciò che è servito a
commettere il reato (prezzo del reato), ovvero
che dal reato è derivato, costituendone il profitto
(che coincide, in sostanza, con l’imposta evasa).
Attraverso la confisca per equivalente, invece,
non essendo possibile agire direttamente sui
beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, si
confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente
a tale prezzo o profitto, che siano nella
materiale disponibilità del reo. Momento
antecedente a tale misura è il sequestro preventivo
diretto o per valore, attraverso il quale, con la
sottoposizione a vincolo del prezzo o profitto del
reato (o dell’equivalente), si assicura la futura
esecuzione della confisca all’esito dell’accertamento
della responsabilità penale del soggetto
indagato/imputato.
Nelle indagini preliminari
In sostanza, dunque, il sequestro viene di fatto
applicato nella fase delle indagini preliminari o
nel corso del dibattimento di primo grado per far
sì che il reo non possa disporre dei beni e, dunque,
menomare l'eventuale successiva confisca.
La nuova disposizione chiarisce poi espressamente,
al comma 2, che la confisca non opererà
per la parte che il contribuente si impegna a
versare all’erario anche in presenza di sequestro.
In sostanza, è stato ora “normativizzato” il
principio ormai più volte affermato dalla Cassazione
(si veda sentenza n. 36370/2015) per cui
nell’ipotesi di pagamento rateale delle somme
evase costituenti reato, la confisca (o il sequestro)
va riproporzionata al debito ancora dovuto.
In caso contrario, infatti, vi sarebbe una duplicazione
della sanzione. Se, dunque, il contribuente,
prima della sentenza di primo grado, raggiunge
un accordo con il fisco per la restituzione rateale
della somma evasa, la successiva confisca dovrà
tenere conto di quanto già parzialmente versato,
in seguito alla rateazione avviata dall'imputato, e
non potrà avere ad oggetto l’intero ammontare
del profitto del reato. È evidente, infatti, che la
misura non ha ragione di esistere laddove viene
meno l’indebito arricchimento del reo. Tuttavia,
nel caso di mancato pagamento la confisca sarà
comunque disposta.
Antonio Iorio
Sara Mecca
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