venerdì 2 ottobre 2015

La mediazione allarga il tiro anche alle imposte sulla casa Procedura obbligatoria fino a 20mila euro per i tributi gestiti dai Comuni

Giovanni Parente
pMediazione tributaria extra large. Rilancio
ed estensione della conciliazione. Sentenze
esecutive (da giugno 2016). Restyling delle
Commissioni tributarie, con sezioni specializzate.
Il Dlgs attuativo della delega fiscale su interpelli
e liti tributarie – approvato definitivamente
dal Consiglio dei ministri martedì scorso
– cerca di rafforzare gli strumenti deflattivi
del contenzioso, puntando soprattutto sulla
mediazione tributaria, che da aprile 2012 è obbligatoria
prima di presentare ricorso contro
gli atti delle Entrate fino a 20mila euro di valore.
L’allargamento
Si vuole quindi replicare la stessa formula anche
agli altri enti impositori e dal 1° gennaio
2016 si passerà dalla mediazione, per esempio,
anche per tributi di competenza comunale o
degli altri enti territoriali (come Ici,Tasi, Tarsu
e Tari sui rifiuti) sempre fino a 20mila euro di
valore. E il reclamo/mediazione riguarderà in
alcune circostanze anche Equitalia e gli altri
agenti della riscossione. Poiché i concessionari
non hanno la disponibilità del tributo, la procedura
varrà soltanto nei casi, ad esempio, di
vizi propri delle cartelle di pagamento emesse
o impugnazione di fermi di beni mobili registrati
o di ipoteche. Il raggio d’azione dell’istituto
deflattivo si estende, poi, anche alle liti di
valore indeterminabile in ambito catastale. In
pratica, tutte quelle cause relative al classamento
o all’attribuzione della rendita che finora
non rientravano nell’ambito applicativo del
reclamo/mediazione.
Considerando il trend d’ingresso nel 2014
delle liti tributarie nelle Commissioni di primo
grado (monitorato dalla Direzione giustizia
tributaria del Mef) con le nuove regole si
può stimare un bacino potenziale di circa
78mila altre liti interessate dalla mediazione
«allargata», il 43% di tutte le nuove controversie
in ingresso.
I conti, però, bisognerà farli ex post considerando
sia il recente passato sia le possibili difficoltà
che potrebbero sorgere nel gestire la mediazione.
I numeri relativi all’esperienza presso
l’agenzia delle Entrate (dove esiste una
struttura ad hoc per l’esame delle istanze) dicono
che l’indice di mediazione è estremamente
diversificato sul territorio e riflette anche
differenti attitudini a litigare e a far pace
con il fisco. A fronte di una media nazionale del
53,9%, il picco massimo si registra a con il 67,8%
di Trento e il minimo con il 41,5% in Calabria.
La gestione futura
L’incognita è come gli altri enti territoriali riusciranno
ad organizzarsi. Ad esempio i Comuni
di piccole o micro-dimensioni in cui si aggiunge
un’ulteriore “funzione da svolgere” e
dove, oltre ai tempi di preparazione del personale,
si pone anche il tema del rischio di una
strettissima vicinanza tra l’ufficio che emette
l’atto rispetto a quello che dovrà rivalutarlo ed
eventualmente decidere per un annullamento
in autotutela (totale o parziale).
Le sezioni specializzate
Il decreto delegato effettua anche interventi
non radicali sul processo tributario e sulla fisionomia
degli organi preposti. Oltre alle altre
modifiche che si analizzano in queste pagine,
va segnalato il debutto (meglio, l’istituzionalizzazione,
visto che in alcune Commissioni
c’era già una prassi operativa in tal senso) delle
sezioni specializzate nelle Ctp e Ctr. L’obiettivo
è quello di potenziare la competenza dei
giudici soprattutto per l’esame delle «questioni
controverse» senza però determinare un
aumento delle sezioni attualmente esistenti.
L’istituzione sarà disciplinata da un provvedimento
del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria (Cpgt).
Per quanto riguarda, invece, i ruoli direttivi,
l’incarico di presidente ha durata quadriennale
eventualmente rinnovabile per altri quattro
anni, ma solo a seguito di una valutazione positiva
del Cpgt al termine dei primi tre anni di incarico.
Il presidente non potrà essere scelto tra
i soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile
nei quattro anni successivi alla nomina.
Novità anche per incompatibilità e requisiti
dei magistrati tributari. I giudici dovranno essere
laureati in materie giuridiche o economico-
aziendali (il riferimento è ai non togati). E
non potrà far parte delle commissioni tributarie
chi svolge attività di consulenza fiscale «direttamente
o attraverso forme associative».
Incompatibile anche chi ricopre incarichi direttivi
o esecutivi nei movimenti politici, e non
solo nei partiti (come già previsto nel testo attualmente
in vigore).

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