venerdì 2 ottobre 2015

DIFESA IN GIUDIZIO I contribuenti potranno difendersi nelle controversie fino a 3mila euro

L’ampliamento della difesa personale
e delle categorie di soggetti abilitati
all’assistenza tecnica dinanzi alle
Commissioni tributarie sono due delle
novità introdotte con i decreti attuativi.
Autodifesa fino a 3mila euro
Nella norma che disciplina l’assistenza
tecnica nel processo tributario (articolo 12,
Dlgs 546/1992) è stata portata da 2.582,28 a
3mila euro la soglia di valore delle controversie
- misurato dall’imposta al netto di
sanzioni e interessi - in cui il contribuente
può stare in giudizio anche personalmente.
I dipendenti dei Caf tra i «difensori»
È stata ampliata la categoria dei soggetti
abilitati alla difesa tecnica: tra gli altri, sono
stati inseriti anche i dipendenti dei Caf per
le controversie che derivano da adempimenti
posti in essere dagli stessi centri di
assistenza fiscale. La disposizione, tuttavia,
prevede che i dipendenti del Caf, per esercitare
la difesa tecnica, debbano essere in
possesso congiuntamente del diploma di
laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o del diploma di
ragioneria, e delle relative abilitazioni
professionali, anche se non esercitano la
professione in modo autonomo.
A questo punto il quadro che emerge
dalla nuova formulazione della norma
prevede tre categorie di soggetti abilitati
all’assistenza tecnica:
1 coloro che possono assistere i contribuenti
nella generalità delle controversie
(ad esempio, gli avvocati);
1 coloro che sono abilitati alla difesa con
riguardo a controversie aventi ad oggetto
materie specifiche (ad esempio, gli ingegneri
per i problemi catastali);
1 coloro che possono assistere solo certe
categorie di contribuenti (ad esempio, i
dipendenti dei Caf per una detrazione nel
730 di un loro cliente e contestata).
Infine, proprio per questa ultima categoria
di soggetti autorizzati a difendere (individuati
dal comma 3, lettere d), e), f), g) ed
h) è stata prevista l’adozione di un decreto
da parte del ministro dell’Economia con il
quale saranno disciplinate le modalità di
tenuta del relativo elenco, nonché i casi di
incompatibilità, diniego, sospensione e
revoca dell’iscrizione all’elenco.
Finché il Dm non sarà approvato, comunque,
si applicheranno le disposizioni
previgenti, si ritiene anche per l’autodifesa.
Un termine per sanare le irregolarità
In caso di difetto di rappresentanza o di
autorizzazione (perché ad esempio il
contribuente sta in giudizio personalmente
in una causa di valore superiore ai 3mila
euro, o perché il difensore tecnico nominato
non è iscritto in uno degli albi previsti
dall’articolo 12) il giudice invita le parti a
regolarizzare gli atti e i documenti, assegnando
un termine perentorio per sanare i
vizi, con efficacia retroattiva. Solo nel caso
in cui la parte non si adegui il giudice potrà
dichiarare inammissibile il ricorso.
Francesco Falcone

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