venerdì 2 ottobre 2015

LITI TEMERARIE In caso di vittoria si possono chiedere i danni o una somma in via equitativa

La riforma del contenzioso prevede la
possibilità di richiedere al giudice
tributario, in caso di vittoria, la condanna
non solo al pagamento delle spese ordinarie
di giudizio, ma anche del danno da lite
temeraria o di una somma equitativamente
determinata.
Richiesta a perimetro più ampio
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 15 del Dlgs
546/92 sulle spese di giudizio, prevede,
infatti, un rinvio ai commi 1 e 3 dell’articolo
96 del Codice di procedura civile, secondo
cui «se risulta che la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con malafede o
colpa grave la commissione tributaria, su
istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, anche al risarcimento dei danni
liquidati, anche d’ufficio, nella sentenza». In
ogni caso, «pronunciandosi sulla condanna
alle spese, il giudice tributario può, anche
d’ufficio e, dunque, senza necessaria richiesta
della parte, condannare il soccombente al
pagamento di una somma equitativamente
determinata a favore della controparte». In
sostanza, la possibilità che la parte ottenga
dal giudice una condanna a una somma
aggiuntiva rispetto alle spese processuali
non è circoscritta alla lite temeraria, che
richiede la malafede o la colpa grave, ma può
estendersi anche alla somma equitativamente
determinata, più facile da ottenere.
Ad oggi, invece, in mancanza di uno
specifico rinvio alla norma citata, la domanda
di responsabilità processuale aggravata è
comunque posta in sede di processo tributario
alla luce di un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale di legittimità e di
merito. Non mancano frequenti opposizioni
da parte dell’ufficio, che richiama proprie
direttive interne (Direzione regionale del
Lazio, circolare n. 2 del 2000) secondo cui la
richiesta di danno da lite temeraria dovrebbe
essere proposta in sede ordinaria, instaurando
un ulteriore processo.
I requisiti del danno da lite temeraria
In ogni caso, il danno da lite temeraria è
strettamente collegato al comportamento
processuale delle parti e difficile da ottenere.
In particolare, questo tipo di danno può
essere chiesto se ci sono congiuntamente,
questi requisiti:
e la totale soccombenza della parte;
rl’aver agito o resistito in giudizio con
malafede o colpa grave;
tl’aver causato un danno concreto ed
effettivo.
L’istituto non opera se il ricorso è stato
accolto solo in parte. Inoltre, la responsabilità
deve essere fatta valere nel giudizio in cui
si è verificato il danno. Pertanto, la domanda
relativa al primo grado deve essere formulata
in questo giudizio e non in appello.
Tuttavia, l’ulteriore possibilità prevista
dal nuovo articolo 15 di richiesta di condanna
a una somma equitativamente determinata
dal giudice sembra più facilmente praticabile,
essendo in sostanza rimessa alla discrezionalità
del giudice e prescindendo dall’elemento
soggettivo.
Rosanna Acierno
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