mercoledì 14 ottobre 2015

Sulle somme ereditate la sanzione si riduce

Angelo Busani
pLa circolare 30/E dell’11 agosto 2015 ha
confermato implicitamente che se i beni
esistenti all’estero (denaro, immobili,
quote di società) sono di proprietà di un
contribuente che li ha ricevuti a seguito di
una successione ereditaria tassabile in
Italia e non dichiarata al fisco italiano, occorre
inevitabilmente valutare questa circostanza
nell’ambito della procedura di
voluntary disclosure che si intenda svolgere
con riferimento a questi beni.
L’agenzia delle Entrate ha infatti affermato
che se vi è emersione di violazioni
in questo ambito «l’ufficio dovrà necessariamente
attivare le conseguenti attività
di controllo»; e, d’altro lato, che, in
considerazione della «piena e spontanea
collaborazione del contribuente» e del
fatto che la normativa della voluntary
non consente affievolimenti per le imposte
di registro e di successione, le sanzioni
potranno tuttavia essere ridotte «fino
alla metà del minimo previsto dalla legge
» (ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del
Dlgs 472/97).
Diverse le situazioni in cui ci si può venire
a trovare. Infatti l’istanza di voluntary
disclosure può essere presentata:
equalora non siano ancora trascorsi
due anni dal pagamento dell’imposta
principale di successione relativamente
a una dichiarazione di successione
presentata in Italia senza menzionare i
beni all’estero;
rqualora non siano ancora trascorsi cinque
anni dalla scadenza del termine che gli
eredi avevano per presentare la dichiarazione
di successione (che dunque sia stata
del tutto omessa);
tqualora siano trascorsi i termini di due o
cinque anni di cui ai punti 1) e 2).
Entro i due anni
Nel primo caso, nel quale dunque non sono
ancora trascorsi due anni dal pagamento
dell’imposta inerente una dichiarazione
di successione presentata senza indicare
i beni all’estero, bisogna tener conto
del fatto che l’articolo 27, comma 3 del Dlgs
346/1990 (il testo unico dell’imposta di
successione) dispone che, in presenza di
una dichiarazione di successione incompleta,
l’ufficio può procedere alla rettifica
e alla liquidazione della maggiore imposta
mediante avviso notificato entro il termine
di decadenza di due anni dal pagamento
dell’imposta principale.
Se ci si trova in questo caso, pertanto,
e l’istanza di voluntary fosse formulata
senza aver prima registrato
una dichiarazione di successione integrativa
di quella presentata in modo
incompleto (e non si interpretasse
la voluntary come richiesta di ravvedimento
operoso, ciò che invero non
appare implausibile), l’amministrazione
potrebbe pretendere, oltre che
l’imposta e gli interessi, la sanzione
in misura compresa tra il 100 e il 200%
dell’imposta non pagata (articolo 51,
comma 1 del Dlgs 346/90); se si applicasse
il criterio della metà del minimo,
indicato dalle Entrate nella circolare
30/E (articolo 7, comma 4 del
Dlgs 472/97) si avrebbe dunque una
sanzione pari al 50% dell’imposta
non pagata.
Entro i cinque anni
Nel secondo caso, e cioè nell’ipotesi in cui
non siano ancora trascorsi cinque anni dalla
scadenza del termine per presentare la
dichiarazione di successione del tutto non
presentata, bisogna tenere in considerazione
l’articolo 27, comma 4 del Dlgs
346/90, il quale dispone che se la dichiarazione
di successione è stata omessa, l’ufficio
può notificare un avviso di liquidazione
entro il termine di decadenza di cinque
anni dalla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione omessa.
Ne consegue che se l’istanza di voluntary
viene formulata senza aver prima registrato
una dichiarazione di successione
per sanare l’omissione, l’amministrazione
potrebbe procedere all’accertamento
d’ufficio, di cui all’articolo 27, comma 4 del
Dlgs 346/1990. Qualora si ipotizzi che anche
in questo caso la voluntary non si possa
interpretare come un ravvedimento operoso,
bisogna considerare che la sanzione
per l’omissione della dichiarazione di successione
è stabilita in misura compresa tra
il 120 e il 240% dell’imposta non versata (articolo
50 del Dlgs 346/90); in questo caso, la
metà del minimo è dunque pari al 60% dell’imposta
non pagata.
Decorso dei termini
Nel terzo caso (avvenuto decorso dei termini
di due o cinque anni), qualora si tema
che la mancata presentazione della dichiarazione
di successione costituisca un
impedimento per il perfezionamento della
voluntary, si tratta di valutare l’opportunità
di presentare una dichiarazione
tardiva, il che non comporta il pagamento
di sanzioni, ma “solo” il pagamento del
100% delle imposte dovute (da calcolare
con le regole – aliquote e franchigie – vigenti
al momento del decesso): la disciplina
della voluntary non prevede infatti, come
già accennato, alcun affievolimento
delle imposte di registro e di successione o
donazione che si rendano dovute in relazione
a pratiche di collaborazione volontaria
finalizzata all’emersione di beni all’estero
occultati al fisco italiano.
© RIPRODUZIONE

Nessun commento:

Posta un commento