Dal 1° gennaio 2017, il principio agevolativo
del cumulo giuridico delle sanzioni
si applicherà separatamente per ciascun
tributo e per ciascun periodo d’imposta,
non solo nei casi di accertamento con adesione,
ma anche per la mediazione tributaria e la
conciliazione giudiziale, comportando un
aumento delle sanzioni da versare in caso di
concorso di violazioni (articolo 16, comma 1,
lettera e, Dlgs sulla revisione del sistema
sanzionatorio).
Il regime del cumulo giuridico
Il regime è disciplinato dall’articolo 12, Dlgs 18
dicembre 1997, n. 472, secondo il quale chi, con
una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni (anche relative a tributi diversi), o
commette diverse violazioni formali della
medesima disposizione (con più azioni od
omissioni) è punito con la sanzione che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave,
aumentata da un quarto al doppio. Questa
sanzione unica si applica anche a chi commette
più violazioni (pure in tempi diversi) che
pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell’imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo.
Queste regole di determinazione della sanzione
unica si applicano separatamente rispetto ai
tributi erariali e a quelli di ciascun altro ente
impositore. Inoltre, riguardo ai tributi erariali
si applicano separatamente alle imposte
doganali e a quelle sulla produzione e sui
consumi. Queste regole del cumulo giuridico,
però, si applicano separatamente per ciascun
tributo e per ciascun periodo d’imposta nei
casi di accertamento con adesione. Per la
conciliazione giudiziale, l’acquiescenza e la
definizione delle sanzioni a un terzo, anche
quando vengono emessi più atti per più periodi
d’imposta, è possibile applicare la sanzione
unica per più periodi, scomputando quanto è
stato pagato a titolo di sanzione ridotta per il
singolo atto.
Il nuovo orientamento
Il decreto legislativo sulle sanzioni, ora prevede
che la sanzione unica in caso di concorso di
violazioni, si applicherà separatamente per
ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta,
non solo nei casi di accertamento con
adesione, ma anche in quelli di mediazione
tributaria (applicabile alle controversie di
valore inferiore a 20mila euro) e di conciliazione
giudiziale. Il principio del cumulo giuridico,
quindi, si applicherà limitatamente al singolo
tributo e al singolo periodo d’imposta. La
relazione illustrativa al decreto specifica che
con la norma in vigore oggi e fino alla fine del
2016, la conciliazione giudiziale è più conveniente,
in termini di sanzioni, rispetto all'accertamento
con adesione, confermando quindi
che le regole dettate dalla nota 159135/200l si
applicano anche a conciliazione giudiziale e
mediazione. La nota, infatti, nelle varie esemplificazioni,
ha trattato la possibilità di definizione
della sanzione unica in presenza di più
atti solo con riferimento all’acquiescenza e alla
definizione a 1/3 delle penalità (articoli 16 e 17,
decreto n. 472/1997).
Luca De
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