Iprelevamenti dai conti esteri oggetto
di disclosure non fanno scattare alcuna
presunzione legale di redditività.
Tuttavia, visto che i prelevamenti dai conti
esteri costituiscono una variazione del
patrimonio, è necessario dimostrarne il
rientro in Italia o la perdita di possesso. I
principali chiarimenti in tal senso si
rinvengono nella circolare 27/E del 16
luglio 2015.
I prelievi
Atteso che ovviamente i prelievi per
contanti difficilmente sono documentati
dalla dichiarazione di trasporto al seguito,
l’arduo (spesso impossibile) compito del
contribuente sarà quello di fornire
spiegazioni quanto più esaustive possibili
nella relazione accompagnatoria. Tuttavia
si ricorda che alla base della disclosure c’è
una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sulla completezza e la veridicità di
quello che viene prodotto, assistita da uno
specifico reato in caso di mendacio, quindi
i contribuenti, che sanno a cosa vanno
incontro (il nuovo reato e il rischio di
vanificare la disclosure), saranno
incentivati a dire la verità e l’Agenzia
dovrà fare quanto più affidamento
possibile sulle relazioni accompagnatorie.
In relazione ai casi più frequenti, che
sono quelli connessi all’utilizzo per finalità
personali o familiari, l’Agenzia dovrebbe
dimostrare flessibilità e non pretendere
prove diaboliche. In effetti nelle circolari
si richiama il buon senso e si puntualizza
che i prelievi di carattere personale su cui
si possono pretendere meno evidenze
sono quelli che avvengono con cadenza
periodica e sono parametrati al tenore di
vita e alla redditività degli attivi esteri
(queste sono evidentemente indicazioni
esemplificative).
Se invece il contante è stato utilizzato
per costituire una nuova attività
patrimoniale o finanziaria in Italia o
all’estero, o se è stato utilizzato per
l’acquisizione di beni e servizi o se è stato
oggetto di liberalità, le spiegazioni
dovranno essere maggiori. È infatti
possibile che in relazione a tali transazioni
possa realizzarsi un presupposto
imponibile in capo ad altri soggetti (invero
a volte collegato a obblighi dello stesso
aderente, come accade nel caso di
dipendenti pagati in nero soggetti a
ritenuta). Anche in questo caso tuttavia
l’Agenzia ammette che possa farsi
riferimento a una molteplicità di elementi,
pure indiretti. Sui contanti nulla viene
previsto in relazione a potenziali
violazioni valutarie. Il rischio tuttavia che
queste vengano accertate (ove peraltro
non sia spirato il termine di 5 anni)
dovrebbe essere remoto posto che
comunque l’onere probatorio sarebbe
ovviamente in capo alle autorità preposte.
Le cassette di sicurezza
La circolare 27/E fornisce alcuni
chiarimenti anche sul contante detenuto
in cassette di sicurezza o in casa. In
quest’ultimo caso con una disclosure
domestica il denaro detenuto in casa frutto
di evasione fiscale ancora accertabile va
regolarizzato con il versamento dei valori
presso un intermediario abilitato su un
conto corrente intestato all’aderente,
acceso dopo la presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui vi sia stato un trasferimento
del contante da una cassetta di sicurezza
estera a una italiana andrà fornita la prova
che si tratta dello stesso denaro. Anche qui
è ammesso il ricorso a prove indirette,
come l’accensione di una cassetta di
sicurezza in Italia pochi giorni dopo il
prelevamento effettuato all’estero.
Più problematico fornire la prova del
contenuto della cassetta per beni diversi dal
contante in caso di disclosure nazionale:
mentre in Svizzera i notai redigono i verbali
sul contenuto, i notai italiani difficilmente
possono procedere in tal senso in assenza di
una disposizione di legge.
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