venerdì 2 ottobre 2015

LE GARANZIE PROCEDURALI Una richiesta di chiarimenti con 60 giorni per «spiegarsi

Q ualora intendessero contestare operazioni
abusive, gli Uffici saranno tenuti
a rispettare adeguate garanzie procedimentali.
L’abuso del diritto, infatti, potrà
essere contestato dall’Ufficio esclusivamente
mediante un apposito atto di accertamento.
Pertanto, eventuali altri addebiti relativi, ad
esempio, al disconoscimento della deduzione
di oneri per difetto di inerenza o di detrazioni
ritenute non spettanti dovranno essere contestati,
separatamente, con altro atto. Rimane,
tuttavia, ferma per il Fisco la possibilità di
effettuare ulteriori accertamenti sempre ai fini
dell’abuso e per lo stesso periodo di imposta.
Prima di tutto, la notifica
In ogni caso, l’atto di accertamento dell’abuso
dovrà essere preceduto, a pena di nullità, dalla
notifica al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per
i quali si ritiene abusiva l’operazione. La
richiesta di chiarimenti andrà notificata alla
stregua degli altri atti impositivi e, dunque,
secondo le stesse modalità ed entro gli stessi
termini di decadenza, a seconda delle imposte
contestate: generalmente, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione in caso di contestazione
di operazioni abusive ai fini delle
imposte dirette, Irap e Iva.
Per le spiegazioni 60 giorni
Una volta ricevuta la richiesta di chiarimenti,
il contribuente avrà dunque 60 giorni di
tempo per fornire le opportune spiegazioni in
merito alle operazioni che, secondo l’Ufficio
accertatore, configurerebbero l'abuso, e
soprattutto a motivare le ragioni extrafiscali
che ne giustifichino la loro effettuazione. In
caso poi di mancato accoglimento, il legislatore
prevede una dilatazione dei termini di
decadenza di notifica dell’atto di accertamento
a favore dell’Amministrazione. Infatti, una
volta ricevuta la risposta da parte del contribuente,
l’Ufficio avrà comunque 60 giorni di
tempo per notificare l’atto impositivo nel caso
in cui non abbia ritenuto convincenti le giustificazioni.
L'eventuale termine di decadenza di
notifica dell’atto di accertamento viene automaticamente
prorogato, in deroga a quello
ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni. La
stessa proroga viene concessa anche in caso di
omessa risposta da parte del contribuente. In
ogni caso, il contribuente può presentare
interpello preventivo all’Ufficio, ai sensi
dell’articolo 11 della Legge 212/2000, per
conoscere se, a suo avviso, le operazioni che
intende porre in essere rappresentano un caso
di “abuso del diritto”. Si tratta del classico
“interpello ordinario”, quindi il contribuente
non è tenuto a conformarsi alla risposta
ricevuta, e l’Ufficio, se condivide la prospettazione
di quest’ultimo, non può emanare atti
impositivi contrastanti con la risposta fornita.
Inoltre, si potrà comunque presentare all’Ufficio
il cosiddetto interpello disapplicativo,
dimostrando che, nella specie, l’effetto elusivo
che la norma tende a prevenire non si può
verificare.
Rosanna

Nessun commento:

Posta un commento