Sanzione fissa e non più proporzionale
per il cedente nel caso di violazioni
afferenti a forniture di beni e servizi ad
esportatori abituali: avverrà con l’entrata in
vigore del Decreto che ha riformato il sistema
sanzionatorio amministrativo. Attualmente
in caso di effettuazione di cessioni di
beni o di prestazione di servizi prima di aver
ricevuto dal cessionario la dichiarazione di
intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta
presentazione della stessa, per il
cedente si applica il comma 4-bis dell’articolo
7, del Dlgs 471/1997, che prevede l’irrogazione
di una sanzione proporzionale che va
dal 100 al 200% dell’Iva riferibile alle operazioni
effettuate in regime di non imponibilità.
Le regole attuali
La sanzione, attualmente, colpisce il cedente
che riveste un ruolo di mero controllo quando,
invece, il comportamento attivo della
comunicazione telematica preventiva, è in
capo al cessionario. Prima competeva al
cedente l’onere di trasmettere all’Amministrazione
le dichiarazioni d’intento ricevute
(articolo 1, comma 1, lettera c) del Dl
746/1983).
Le modifiche
In questo contesto interviene la lettera g), del
comma 1, dell’articolo 15 del Dlgs che modifica
il comma 4-bis, dell’articolo 7 del Dlgs n.
471/1997. Viene prevista per il fornitore
dell’esportatore abituale che non abbia
verificato il corretto invio della dichiarazione
d’intento, una sanzione in misura fissa che
va da un minimo di 250 a un massimo di
duemila euro, in luogo di quella precedente
proporzionale calcolata sull’Iva applicabile
all’operazione. L’intervento è stato evidentemente
dettato dalla necessità di armonizzare
la disposizione con le modifiche varate con il
Dlgs n. 175/2014. Gli obblighi di mero controllo
in capo al cedente hanno giustificato in
virtù del principio di proporzionalità, un
drastico temperamento della sanzione in
caso di errori e/o omissione nel controllo. La
disposizione, vista l’entrata in vigore postergata
al 1° gennaio 2017, risolve, però, i problemi
solo per il futuro. Sarebbe comunque
auspicabile che già l’Agenzia tenesse conto
del ridotto carico sanzionatorio nel caso di
violazioni relative a quanto descritt. Tralasciando
considerazioni inerenti il favor rei,
infatti, la Giurisprudenza tributaria ha già
assunto una posizione garantista per i contribuenti
al riguardo. È stato, infatti, più volte
affermato (per tutte, Ctr Milano, sentenza n.
5601/19/2014) che quando è dimostrata: a) la
regolarità delle operazioni sottostanti l’emissione
delle fatture emesse in regime di
sospensione d'imposta; b) la qualità di esportatore
abituale del cliente; c) la regolare
emissione della dichiarazione di intenti; d) la
puntuale annotazione della dichiarazione
nell’apposito registro; e) la violazione da
parte del cedente, dovrebbe comunque
essere punita con la sanzione fissa in luogo di
quella proporzionale.
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
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