venerdì 2 ottobre 2015

LE SPESE DI LITE Meno margini per la compensazione e chi rifiuta l’accordo pagherà la parcella

Compensazione delle spese solo in caso
di soccombenza o di gravi ed eccezionali
ragioni da motivare espressamente.
Condanna alle spese in caso di rifiuto della
proposta di conciliazione laddove il riconoscimento
delle pretese sia inferiore al contenuto
dell’accordo proposto. Liquidazione
delle spese a favore del contribuente tenendo
conto anche degli oneri accessori. Sono le
principali novità che emergono dal nuovo
articolo 15 del Dlgs 546/1992 sulle spese del
giudizio, modificato dal decreto che riforma il
contenzioso tributario .
Quando c’è la compensazione
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Tuttavia, con la nuova disposizione è
sancito che la compensazione delle spese può
avvenire solo «in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed
eccezionali ragioni che devono essere espressamente
motivate». Le ipotesi in cui dunque
sarà prevista la compensazione delle spese
sono diverse rispetto alla formula usata
dall’articolo 92 del Codice di procedura civile,
secondo cui la compensazione è possibile
solo in caso di assoluta novità della questione
trattata o di cambiamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti. La speranza
è che con la nuova disposizione, che tenta
nuovamente di limitare a circostanze gravi ed
eccezionali i casi in cui può essere dichiarata
la compensazione, non si assista più, come in
passato, a compensazioni frequenti.
La liquidazione delle spese
Il comma 2-ter del nuovo articolo 15 precisa
che le spese di giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i diritti del
difensore, le spese generali e gli esborsi
sostenuti, anche i contributi previdenziali e
l’Iva eventualmente dovuti. Questi oneri
accessori non venivano sempre considerati
dal giudice in caso di condanna alle spese a
favore del contribuente.
Il rifiuto della conciliazione
In caso di mancata accettazione, senza giustificato
motivo, di una proposta di conciliazione,
è espressamente previsto che le spese del
processo saranno addebitate dal giudice alla
parte che ha rifiutato l’accordo, se ci sono le
condizioni per un accordo favorevole a
entrambe le parti. In particolare, le spese del
processo saranno interamente addebitate dal
giudice alla parte che ha rifiutato la proposta
di conciliazione, laddove il riconoscimento
delle pretese risulti inferiore al contenuto
dell’accordo proposto.
In caso di conclusione della conciliazione,
invece, le spese del processo saranno dichiarate
compensate, salvo diverso accordo nel
processo verbale di conciliazione. Una
disposizione simile si trova nel Codice di
procedura civile, all’articolo 91. L’agenzia
delle Entrate, con la circolare 17/E/ 2010, ha
precisato che questa è applicabile anche al
contenzioso tributario e che, dunque, in caso
di rifiuto di una proposta di conciliazione da
parte del contribuente, gli uffici devono
chiedere la condanna alle spese.
Rosanna Acierno

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