venerdì 2 ottobre 2015

SENTENZA ESECUTIVA Dal 1° giugno 2016 possibile ottenere subito le somme dovute dall’ufficio

Anche l’articolo 69 del Dlgs 546/92 che
disciplina l’esecuzione delle sentenze
di condanna in favore del contribuente
è stato modificato. Le sentenze pronunciate
dalle Ctp e Ctr che condannano l’ente al
pagamento di somme in favore del contribuente
saranno, in concreto, subito esecutive.
In base al “vecchio” articolo 69, rubricato
«Condanna dell’Ufficio al rimborso», se la
Commissione condanna l’ufficio accertatore
o il concessionario della riscossione al pagamento
di somme, comprese le spese di giudizio,
in favore del contribuente, la condanna
diventa esecutiva solo dopo che la stessa
sentenza è passata in giudicato. Il nuovo testo
dell’articolo 69, rubricato «Esecuzione delle
sentenze di condanna in favore del contribuente
» prevede invece l’immediata esecutività
della pronuncia di condanna delle somme
in favore del contribuente, senza doverne
attendere il passaggio in giudicato.
L’ambito applicativo
Le nuove regole sulla immediata esecutività
della sentenza di condanna delle spese in
favore del contribuente non riguardano
soltanto le controversie aventi a oggetto i
tributi e le sanzioni, ma per specifica previsione
anche le liti relative alla consistenza e al
classamento degli immobili e all’attribuzione
della rendita catastale.
Inoltre, non sembrano esserci particolari
preclusioni per le eventuali condanne al
pagamento di somme a favore del contribuente
in seguito a ricorsi contro dinieghi a
istanze di rimborso.
Tuttavia, l’immediata esecutività della
sentenza non varrà sempre, posto che, in
merito agli importi superiori a 10mila euro, il
giudice tributario, tenuto conto delle condizioni
di solvibilità del contribuente, potrà
subordinare l’erogazione alla prestazione di
una garanzia, il cui contenuto e la cui durata
saranno disciplinati da un Dm (articolo
38-bis, comma 5 del Dpr 633/1972).
Ne consegue, dunque, che, se il giudice lo
ritiene opportuno, il contribuente vittorioso
dovrà comunque anticipare i costi della
garanzia per vedere soddisfatta la propria
pretesa e aspettare che l’esito definitivo del
giudizio sia anch’esso favorevole per il
rimborso.
In ogni caso, il pagamento delle somme
dovrà avvenire entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza o dalla prestazione
della garanzia.
Qualora l’esecuzione del pagamento non
avvenga nei 90 giorni, il contribuente potrà
richiedere il giudizio di ottemperanza davanti
alla Commissione tributaria provinciale o a
quella regionale, a seconda della sentenza
oggetto del giudizio. In questo caso, però,
occorrerà comunque attendere il passaggio
in giudicato della sentenza.
Infine, a differenza delle altre novità sul
contenzioso che saranno applicabili dal 1°
gennaio 2016, è espressamente previsto che le
nuove disposizioni in materia di esecutività
delle sentenze entrino in vigore dal 1° giugno
2016.
Rosanna

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