venerdì 2 ottobre 2015

La presentazione entro il termine dell’anno successivo apre agli sconti

Sanzioni-base nella sostanza invariate, ma
con sconto in caso di presentazione
spontanea della dichiarazione entro il
termine per quella dell’anno successivo. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione
con imposte dovute, la sanzione prevista
dal sistema resta confermata nella misura che
va dal 120 al 240% dell’imposta (con un minimo
di 250 euro).
Senza imposte dovute
Se dalla dichiarazione omessa non risultano
imposte dovute, attualmente si applica la
sanzione fissa da 258 a 1.032 euro (2.065 per
l’Iva) che dal 2017 scenderà da 250 a mille euro
(duemila per l’Iva). Dal 2017, però, se la dichiarazione
omessa viene presentata entro il
termine per quella dell’anno successivo e
comunque prima dell’inizio di un controllo
fiscale, la sanzione-base viene ridotta del 50% e
scende quindi dal 60 al 120% dell’imposta
dovuta con un minimo di 200 euro. Se dalla
dichiarazione non risultano imposte dovute si
applica la sanzione fissa, da 150 a 500 euro
(mille per l’Iva). Tale riduzione sanzionatoria
è volta a distinguere, in un’ottica di maggiore
proporzionalità, la condotta di chi omette tout
court la dichiarazione da quella di chi, invece,
la presenta tardivamente sia pur oltre i 90
giorni canonici dalla scadenza, ma prima che
sia intervenuta un’attività di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Ritorno alla misura ordinaria
Scaduto il termine della presentazione della
dichiarazione dell’anno successivo le sanzioni
tornano ad essere applicabili nella misura
ordinaria. Anche dal 2017 la dichiarazione
presentata oltre i 90 giorni dal termine di
scadenza ordinario si considera comunque a
tutti gli effetti omessa. Ne consegue che, nel
caso in cui il contribuente dovesse provvedere
alla presentazione della dichiarazione omessa
oltre i 90 giorni ed entro il termine di presentazione
della dichiarazione dell’anno successivo,
non potrà sanare tramite il ricorso al
ravvedimento operoso la violazione, computando
gli abbattimenti previsti dall’articolo 13
del Dlgs n. 472/1997 sulla sanzione-base ridotta
ma potrà eventualmente prestare acquiescenza
alla contestazione che sarà formalizzata
dall’Ufficio. Nulla cambia, invece, in merito
alla cosiddetta dichiarazione tardiva. La
dichiarazione presentata infatti entro i 90
giorni successivi alla scadenza del termine, si
considera comunque valida e quindi la violazione
può continuare ad essere ravveduta in
base a quanto previsto dalla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997
pagando 1/10 della sanzione fissa (250euro). Vi
è da chiedersi, peraltro, se abbia ancora un
senso qualificare come dichiarazione “omessa”
quella spontaneamente presentata dal
contribuente prima dell’avvio del controllo da
parte dell’Amministrazione. Già sarebbe un
passo avanti se si affermasse che non è da
considerare omessa la dichiarazione presentata
anche oltre i 90 giorni dal termine di presentazione
ordinario ma entro il termine di presentazione
di quella dell’anno successivo.
Lorenzo Pegorin

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