mercoledì 14 ottobre 2015

Per il reato di omesso versamento occorre valutare caso per caso

Laura Ambrosi
pL’adeguamento strutturale
dell’azienda e il pagamento
delle retribuzioni arretrate ai
dipendenti, in virtù anche di accordi
sindacali, possono costituire
valide ragioni per non far
scattare la punibilità per il reato
di omesso versamento Iva.
Spetta poi al giudice di merito
la valutazione circa la validità
del quadro probatorio offerto
ai fini della non punibilità.
Ad affermarlo è la Corte di
cassazione, con la sentenza n.
40352 depositata ieri. Il legale
rappresentante di una società
era imputato del delitto di
omesso versamento Iva, essendo
il debito dovuto superiore
alle soglie penali previste
dall’articolo 10 ter del Dlgs
74/2000.
Il contribuente si difendeva
evidenziando che l’omesso
versamento era stato causato
dall’investimento eseguito
dall’azienda per degli adeguamenti
strutturali nel rispetto
delle norme antiinfortunistiche,
oltre che per il pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti.
Il Tribunale condividendo
tale tesi, lo assolveva.
La Corte di appello, invece, riformando
la sentenza di primo
grado, riteneva rilevante
l’omesso accantonamento
delle somme necessarie per il
versamento all’Erario, a prescindere
dalle spese concretamente
sostenute.
Il contribuente ricorreva per
Cassazione. I giudici di legittimità
hanno innanzitutto rilevato
che in tema di omesso versamento
Iva, si è da tempo consolidato
il principio secondo cui
la crisi di liquidità può escludere
la colpevolezza, solo se è dimostrato
che il contribuente
abbia adottato tutte le misure
per provvedere all’assolvimento
dell’obbligo tributario.
È così tenuto a dimostrare
non solo la non imputabilità allo
stesso della crisi economica,
ma anche che fosse impossibile
fronteggiarla adeguatamente,
ad esempio reperendo risorse
economiche e finanziarie
da terzi, o agendo sul proprio
patrimonio. Occorre così
provare che non è riuscito, nonostante
plurimi tentativi, a
contrastare l’improvvisa crisi
dovuta a cause indipendenti
dalla sua volontà.
Nella specie i giudici di appello
si erano limitati a rilevare
la necessità di operare l’accantonamento
delle somme
ai fini Iva, trascurando le precise
motivazioni indicate dal
contribuente.
Non a caso, infatti, il giudice
di primo grado aveva ritenuto
assente il reato poiché l’imprenditore,
per fronteggiare
una grave crisi aziendale durata
alcuni anni, aveva dovuto
adeguare gli impianti, per poter
continuare l’attività, e aveva
pagato gli arretrati ai dipendenti
in conseguenza degli accordi
sindacali sottoscritti. Alla
luce di ciò, il giudice di primo
grado aveva ravvisato l’impossibilità
di adempiere all’obbligo
tributario.
La Corte d’appello, invece,
si era soffermata solo sull’obbligo
di accantonare le somme
Iva incassate, senza però chiarirne
le ragioni.
I giudici di legittimità hanno
quindi riscontrato una «vistosa
carenza» di motivazione delle
decisione di secondo grado,
tanto da dichiararne la nullità.
La pronuncia è importante
poiché richiama i giudici di merito
alla valutazione caso per
caso delle ragioni che hanno
causato l’omesso versamento.
La Cassazione, infatti, da tempo
ha confermato che la non
punibilità degli omessi versamenti
delle imposte compete al
giudice di merito, che deve verificare
l’assenza di dolo o l’assoluta
impossibilità di far fronte
all’obbligazione tributaria.
Tali questioni vanno affrontate
“caso per caso” non potendosi
applicare principi generali
(Cassazione 40394/2014).
Da evidenziare, infine, la recente
interpretazione secondo
la quale, nella crisi di impresa,
anche l’impegno del patrimonio
personale dell’imprenditore
con la costituzione di
garanzie, deve essere attentamente
valutato dal giudice di
merito ai fini della sussistenza
o meno del dolo del reato di
omesso versamento (Cassazione
n. 31930/2015).
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