venerdì 2 ottobre 2015

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA Le valutazioni rientrano nel «territorio» della rilevanza

Giro di vite sulla rilevanza penale delle
valutazioni: i casi di non punibilità
riguarderanno, in futuro, la sola dichiarazione
infedele e non anche la fraudolenta, ma
saranno estesi a tutti gli errori sulla competenza
e sull’inerenza a condizione che le spese
siano state effettivamente sostenute. La scelta
legislativa appare peraltro non coerente con
quanto previsto pochi mesi fa (legge 69/2015)
in occasione della riforma dei reati di false
comunicazioni sociali per i quali è stata espressamente
esclusa la rilevanza penale delle
valutazioni (in precedenza invece sanzionate
anche penalmente).
Dichiarazione fraudolenta o infedele
Sinora per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs
74/2000) e di dichiarazione infedele (articolo
4), non davano luogo a fatti punibili le valutazioni
estimative che, singolarmente considerate,
differivano in misura inferiore al 10% da quelle
corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale
percentuale non si teneva conto nella verifica
del superamento delle soglie di punibilità. In
ogni caso, era disposta l’irrilevanza penale delle
rilevazioni e valutazioni estimative rispetto alle
quali i criteri concretamente applicati fossero
stati comunque indicati nel bilancio. Il decreto
conferma, ma solo per la fattispecie di dichiarazione
infedele, e non più per quella fraudolenta:
ela tolleranza del 10% nelle valutazioni;
rche non si debba tener conto, ai fini dell’imposta
evasa, della non corretta classificazione,
della valutazione di elementi attivi
o passivi oggettivamente esistenti, rispetto
ai quali i criteri concretamente applicati
sono stati comunque indicati in bilancio
ovvero, (circostanza del tutto nuova e
favorevole al contribuente) in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali. Quest’ultima
previsione è finalizzata a “neutralizzare”
le errate valutazioni nei confronti dei
soggetti che non hanno obbligo di presentazione
del bilancio e che quindi in passato
non potevano usufruire della scriminante.
In caso di errori
In passato, erano irrilevanti ai fini penali (per la
dichiarazione sia fraudolenta, sia infedele)
eventuali errori sulla determinazione dell’esercizio
di competenza, ma solo se commessi
sulla base di metodi costanti di impostazione
contabile. In altre parole era necessario che
l’errore di imputazione del costo o del ricavo
fosse ripetuto negli anni e non commesso solo
in determinate circostanze. Il decreto invece,
sempre limitando la non punibilità alla sola
dichiarazione infedele, non richiede più che
l’errore sia effettuato sulla base di metodi
costanti: la scriminante quindi scatterà anche
se l’errore riguardi un solo periodo di imposta.
Di particolare rilevanza, infine, la nuova
previsione di non punibilità per le riprese a
tassazione di costi non deducibili perché non
inerenti purché realmente sostenuti. Questa
previsione risolve, tra l’altro, una questione
molto dibattuta in passato: le rettifiche da
transfer pricing per acquisti di beni e servizi da
imprese estere che ora saranno definitivamente
escluse dalla fattispecie penale.
Laura Ambrosi

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