venerdì 2 ottobre 2015

Il contribuente può rilevare la mancanza della denuncia

La nuova disciplina troverà concreta
applicazione per i futuri atti emessi.
Tuttavia, dal contenuto della disposizione
si possono ricavare alcuni “chiarimenti”
utili per i procedimenti pendenti ovvero per gli
atti non soggetti al periodo transitorio.
L’assenza della notizia di reato
Non di rado gli uffici emettevano atti “tardivi”
rispetto alla scadenza del potere di accertamento,
semplicemente indicando nella motivazione
l’esistenza del possibile delitto commesso,
ma senza presentare concretamente la
notizia di reato in Procura. La nuova disposizione,
limitandosi a indicare entro quale
termine la notizia di reato va presentata all’Autorità
giudiziaria, indirettamente conferma
che in ogni caso occorre la denuncia. Vale a
dire che il legislatore si è limitato a introdurre
dei termini che per il passato non c’erano, con
riguardo a un adempimento (l’inoltro in
Procura della denuncia) già esistente. Con
riferimento ai contenziosi in essere, dunque, i
cui atti non sono stati correlati alla notizia di
reato, se nel ricorso introduttivo era stata
sollevata tale eccezione, si potrà evidenziare al
giudice che anche secondo la nuova norma, la
denuncia era pur sempre necessaria.
L’allegazione
Una frequente eccezione contenuta nei ricorsi
presentati, attiene all’obbligo di allegazione
della notizia di reato. La doglianza si fonda
principalmente sulla circostanza che il giudice
tributario, investito dalla Consulta (sentenza
247/2011) di controllare il possibile uso strumentale
del raddoppio, in assenza della denuncia
non può procedervi. Gli uffici non sempre
inseriscono gli estremi della notizia di reato
negli atti notificati: l’assenza di informazioni
impedisce, però, prima alla difesa, e, poi, al
giudice adito, di valutare la legittimità del
raddoppio dei termini. Peraltro alla luce della
nuova norma, è auspicabile che in futuro tale
informazione sia indicata, ovvero sia allegata
(anche per stralcio) la notizia di reato, poiché
in caso contrario sarà impossibile riscontrare
la tempestività dell’accertamento, pregiudicando
così la difesa del contribuente. Una delle
principali eccezioni di illegittimità sollevate
dinanzi alla Consulta atteneva la “tardività”
dell’inoltro alla Procura della notizia di reato
rispetto all’ordinario termine del potere di
accertamento. Con riferimento ai contenziosi
pendenti, alla luce della nuova norma, tale
eccezione è verosimilmente destinata al
rigetto poiché, di fatto, solo dal 2 settembre
2015, è stato introdotto un termine a pena di
decadenza e, pertanto, è indirettamente
affermato che in precedenza tale termine non
esisteva. In ogni caso, poi, per il passato occorre
riscontrare il rispetto dei requisiti previsti
per il periodo transitorio. Resta comunque la
possibilità per il ricorrente, così come precisato
dalla Consulta, di chiedere al giudice tributario
un riscontro sul possibile uso strumentale
della notizia di reato, volta, cioè, solo a beneficiare
del maggior tempo. In tali ipotesi, occorrerà
che il contribuente evidenzi in che misura
può ravvisarsi la strumentalità del raddoppio.
Laura Ambrosi

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