MILANO
pL’abuso del diritto è ormai
depenalizzato. E l’impatto è immediato
sui procedimenti in
corso, portando di fatto al proscioglimento,
con la classica
formula «perchè il fatto non è
più previsto dalla legge come
reato», anche chi era già stato
condannato due volte dai giudici
di merito. Questa la presa
d’atto della Corte di cassazione
che, con la sentenza n. 40272
della Terza sezione penale, applica
per la prima volta la riforma
entrata in vigore lo scorso 1°
ottobre. È stato così assolto il
rappresentante legale di una società
sanzionato sia in primo sia
in appello dai giudici di Milano
per il reato di dichiarazione infedele.
La colpa? Avere posto in
essere un contratto di «stock
lending» sottoscritto con l’unico
obiettivo di evadere le imposte
sui redditi.
Approdato il caso in Cassazione,
la sentenza depositata ieri
mette in evidenza come, per
effetto dell’articolo 10 bis, comma
13, della legge n. 212 del 2000
(lo Statuto dei diritti del contribuente),
appena introdotto, le
contestazioni fondate sull’elusione
fiscale e sull’abuso del diritto
non sono più punite sul piano
penale, semmai su quello amministrativo.
Il che condurrebbe,
puntualizza la Corte, nel
caso in questione a potere eventualmente
infliggere una sanzione
dal 100% al 200% della
maggiore imposta.
La Cassazione ripercorre
puntigliosamente il percorso
normativo che ha condotto alla
depenalizzazione. Sin dalla legge
delega n. 23 del 2014, la cui previsione
sul punto era indirizzata,
nell’assenza di una clausola
antielusiva generale, a riequilibrare
il rapporto tra lo strumento
di contrasto all’elusione e la
certezza del diritto, nella consapevolezza consapevolezza
di una «prassi amministrativa
di sindacare ex post le
scelte dei contribuenti sulla base
di orientamenti non noti al
momento in cui le operazioni
sottoposte a controllo sono già
decise ed effettuate».
Il nuovo articolo dello Statuto,
ricorda la Corte, mette in evidenza
l’unificazione della nozione
di abuso del diritto con
quella di elusione fiscale. I 3 presupporti
dell’abuso del diritto
allora sono:
el’assenza di sostanza economica
delle operazioni effettuate;
r la realizzazione di un vantaggio
fiscale indebito;
t la circostanza che il vantaggio
è l’effetto essenziale dell’operazione.
Requisiti poi sui quali la norma,
scrivono i giudici, si sofferma
in maniera analitica chiarendone
il significato. Determinante
è allora la nozione di vantaggio
fiscale indebito, vero argine
alla libertà di iniziativa economica,
facendo di conseguenza
diventare ancora più delicata
l’operazione di individuazione
della ratio della singola norma
tributaria. In questo senso,
esemplifica la sentenza, non è
certo abusiva la condotta di chi
per procedere all’estinzione di
una società mette in atto una fusione,
invece di provvedere alla
semplice liquidazione.
La Corte si concentra poi sul
regime transitorio, sottolineando
che la riforma deve essere applicata
anche ai procedimenti in
corso, distinguendo però tra
piano penale e piano amministrativo.
Sul primo, la conclusione
è appunto quella di un’avvenuta
depenalizzazione che conduce
al proscioglimento, nel rigoroso
rispetto dei principi
base del diritto penale, oltre che
della Costituzione e delle Convenzioni
internazionali (New
York 1966). Ma sul piano amministrativo,
sul quale la condotta
può ancora assumere rilevanza,
visto che, come ovvio, era stato
notificato l’atto di accertamento,
la sentenza osserva che tutto
resta impregiudicato.
Anzi, conclude la pronuncia,
pur non essendo stato previsto
un obbligo vero e proprio, la
scelta del legislatore di procedere
a una totale irrilevanza della
condotta, ha come conseguenza
la trasmissione da parte
della Corte del dispositivo della
sentenza all’amministrazione
finanziaria competente per le
scelte del caso.
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