venerdì 2 ottobre 2015

Mano pesante contro l’utilizzo di crediti inesistenti

Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di
un credito d'imposta esistenti in
misura superiore rispetto a quello
spettante si applica la sanzione del 30 per
cento. Qualora, invece, venga operata una
compensazione di un credito inesistente
opera la sanzione dal 100 al 200% della misura
dei crediti stessi erroneamente utilizzati,
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.
È quanto previsto dai nuovi commi 4 e 5
dell’articolo 13 Dlgs 471/97, inseriti ex novo
con la riforma in vigore dal 1° gennaio 2017.
Dottrina e giurisprudenza confermate
Con tale intervento, trova quindi dignità
legislativa, quanto fino ad oggi interpretato da
dottrina e giurisprudenza, nonché dalla prassi
del fisco. Così si deve sottolineare che, nell’ambito
del comma 4, sotto il profilo operativo
(Risoluzione 452/2008 e Circolare 8/2009
paragrafo 7.1) già oggi, nell’ipotesi in cui il
contribuente abbia indebitamente compensato
degli importi in eccedenza rispetto al
plafond previsto dall’articolo 34 comma 1
Legge 388/2000 si applica la sanzione del 30%
anche se questa tipica fattispecie, prima della
riforma non trovava alcuna collocazione
specifica, se non per assimilazione, nell’ambito
del nostro ordinamento tributario. Nell’introdotto
comma 5 che riscrive la disciplina
sanzionatoria ad oggi (fino al 31 dicembre
2016) ancora contenuta nell’articolo 27 del Dl
185/2008 viene anche espressamente definito
il concetto di “credito inesistente”, come quel
credito in relazione al quale «manca in tutto
od in parte il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante i
controlli automatizzati» dell’agenzia delle
Entrate (ex articolo 36 bis e ter del Dpr 600/73
e 54 bis Dpr 633/72). In quest’ambito si ricava,
quindi, che l’unica sanzione applicabile alle
violazioni rilevabili in sede di controllo
automatizzato (articolo 36 bis Dpr 600/73)
rimane quella indicata al comma 1 dell’articolo
13 Dlgs 471/97, ossia quella prevista per i
ritardati ed omessi versamenti diretti (30%) e
non potrà mai essere quella stabilita per
l’indebita compensazione di crediti inesistenti
(dal 100 al 200% , ex articolo 27 Dl 185/2008
ora comma 5 Dlgs 471/97).
Gli automatismi delle Entrate
Il principio seguito è quello secondo cui tutte
le violazioni rilevabili dagli automatismi delle
Entrate sono state considerate di “minor
pericolosità” rispetto a quelle che, invece, non
sono intercettabili dalla stessa amministrazione
per il tramite dei controlli automatizzati
previsti. Da qui la ragione della minore entità
della sanzione stabilita. Inoltre, con la riscrittura
della norma da parte del comma 5 va
segnalato il venir meno dell’aggravante per
l’utilizzo in compensazione del credito
inesistente di importo superiore a 50mila
euro, prevista nella disciplina attualmente in
vigore (fino al 31 dicembre 2016). Al superamento
di questa soglia, infatti, l’articolo 27 Dl
185/2008 prescrive l’aumento fino al doppio
della sanzione applicabile arrivando così al
200% della misura del credito compensato.
Lorenzo Pegorin

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