Gian Paolo Ranocchi
pRavvedimento generalmente meno caro
con l’entrata in vigore del decreto leglislativo
di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo.
È questo l’effetto che scaturirà in
molti casi dall’applicazione del principio di
“proporzionalità” inerente alle sanzioni sulle
violazioni fiscali a bassa pericolosità fiscale.
Per vederne gli effetti, però, bisognerà pazientare
fino al 1° gennaio 2017. Per il ravvedimento
e per gli istituti deflattivi in generale, gli effetti
premiali si conseguono pagando una sanzione
ridotta rispetto a quella “base”. Nel caso di
ravvedimento operoso è lo stesso contribuente
che autodetermina la sanzione di riferimento
su cui applicare le riduzioni previste dall’articolo
13 del Dlgs n. 472/1997. Nell’ambito degli
altri istituti deflattivi, invece, l’abbattimento
opera sulla sanzione irrogata dall’Ufficio.
Ne consegue che quasi mai l’ammontare
della sanzione-base per il ravvedimento e gli
altri istituti deflativi, è la stessa. Basti pensare
che nella regolarizzazione da ravvedimento, il
contribuente non può applicare il cosiddetto
cumulo (articolo 12 – concorso di violazioni e
continuazione), in quanto la determinazione
di un’unica sanzione maggiorata a fronte di
più violazioni, è appannaggio della sola Amministrazione
finanziaria. Viceversa, in caso
di accesso alla definizione tramite gli altri istituti
deflattivi, la sanzione ridotta è determinata
su quella calcolata applicando l’articolo 12
del Dlgs n. 472/1997.
Le nuove disposizioni
Nel contesto tracciato si collocano le nuove
disposizioni che hanno revisionato il sistema
sanzionatorio amministrativo e che conducono
ad alcune considerazioni. Innanzitutto va
preso atto che per molte violazioni diffuse nella
pratica per le quali il decreto ha previsto una
riduzione del carico sanzionatorio, ravvedersi
o definire costerà meno. Ci riferiamo, ad
esempio, al caso dei tardivi versamenti se regolarizzati
spontaneamente in tempi rapidi.
Il ravvedimento nei primi 14 giorni dopo
l’originaria scadenza di pagamento, costerà
solo lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, per passare
all’1,5% dal 15esimo al 30esimo giorno ed
arrivare all’1,67% per le violazioni sanate dal
31esimo al 90esimo giorno di ritardo. Anche in
tema di reverse charge si registrano importanti
riduzioni, specie in tutte le ipotesi di operazioni
erroneamente fatturate dove, con la riforma,
si applicherà la sanzione fissa pari a 250
euro anziché quella proporzionale.
Le violazioni dichiarative
Nel caso di violazioni dichiarative la situazione
è invece più articolata. In primis va detto
che la riduzione della sanzione-base nel caso
di dichiarazione infedele (dal 90al 180% dell’imposta
evasa), si rifletterà anche sul costo
delle eventuali definizioni diminuendolo. Più
complicato, invece, è capire come debba essere
trattata l’ipotesi in cui la violazione sia di
basso profilo e quindi meritevole del nuovo
abbattimento previsto dal novellato comma 4,
dell’articolo 1, del Dlgs n. 471/1997.
Nelle ipotesi in cui l’imposta accertata sia
inferiore al 3% di quella dichiarata (e comunque
non superiore a 30mila euro) e in taluni casi
di violazioni derivanti dall’imputazione per
competenza dei componenti positivi e negativi
di reddito, infatti, il nuovo sistema prevede
la riduzione a 1/3 della sanzione-base (la minima
scende dal 90 al 30%). La norma e la relazione
di accompagnamento, al riguardo, fanno
riferimento alla maggiore imposta “accertata”
per cui sembra che la riduzione in questione
possa essere applicata solo in sede di
accertamento e non anche nel caso di ravvedimento
che, quindi, resterebbe ancorato alla
sanzione piena (90%). È ovvio che se questo
fosse confermato, l’interesse alla correzione
spontanea non ci sarebbe e i contribuenti sarebbero
spinti ad attendere la notifica dell’accertamento
per poi puntare a ottenere sulla
sanzione ridotta applicata dall’Ufficio, gli ulteriori
sconti previsti dall’ordinamento tramite
istituti diversi dal ravvedimento.
Sul fronte della dichiarazione omessa occorre
prendere atto, purtroppo, che è stato
mantenuto un sistema in cui si considera
omessa e quindi impedisce il ravvedimento, la
dichiarazione presentata spontaneamente (e
prima dell'avvio del controllo fiscale) oltre i
90 giorni dal termine originario.
Su questo fronte si poteva probabilmente
fare di meglio. Sempre in tema di ravvedimento
da ultimo si evidenzia che il Dlgs risolve il
problema dell’individuazione del termine per
fruire della riduzione della sanzione a 1/9 prevista
dalla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo
13 del Dlgs n.472/1997. Viene, infatti, statuito
che i novanta giorni si computano dalla
«dalla data dell’omissione o dell’errore» e che
solo se la regolarizzazione attiene ad omissioni
o errori commessi in dichiarazione, rileva il
termine di presentazione della dichiarazione
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