Il decreto legislativo n. 128/2015 ha fatto
chiarezza sull’applicabilità delle sanzioni,
sia penali che amministrative, in materia
di abuso del diritto/elusione fiscale. La
mancanza di una definizione normativa della
categoria dell’abuso e la non soddisfacente
tipizzazione (sul piano penalistico) dell’elusione
fiscale, in passato aveva generato un
forte dibattito sull’applicabilità delle sanzioni,
in particolar modo quelle penali, alle
fattispecie di abuso/elusione. Sulla sanzionabilità
della fattispecie sul piano amministrativo
la Cassazione si era mossa in modo altalenante.
Sull’applicabilità delle sanzioni penali,
la Suprema Corte aveva chiarito che «non
qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può
assumere rilevanza penale, ma solo quella
che corrisponde ad una specifica ipotesi di
elusione espressamente prevista dalla legge.
La questione della rilevanza penale
In altri termini nel campo penale non può
affermarsi l’esistenza di una regola generale
antielusiva, che prescinda da specifiche
norme antielusive, cosi come, invece, ritenuto
dalle citate Sezioni unite civili della Cassazione,
mentre può affermarsi la rilevanza
penale di condotte che rientrino in una
specifica disposizione fiscale antielusiva
»(Cassazione penale, sentenza 28 febbraio
2012, n. 7739). Questo principio comportava
una diversità di trattamento, sul piano delle
conseguenze penali, tra i comportamenti
contestati ai sensi del previgente articolo
37-bis e quelli contestati in ragione dell’abuso
del diritto, visto che questi ultimi occupavano
certamente l’area dell’elusione non codificata.
Dando attuazione al criterio direttivo
dell’articolo 8 della legge delega (legge n.
23/2014), il comma 13 del nuovo articolo
10-bis, della legge 212/2000, stabilisce che «le
operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Resta però ferma l’applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie».
Scelta di compromesso
La scelta operata dal decreto sulla certezza
del diritto è stata quindi di compromesso,
escludendo definitivamente la rilevanza
penale delle operazioni abusive / elusive, ma
facendo salva l’applicabilità delle sanzioni
amministrative, ove ne ricorrano in concreto
i presupposti. Il decreto non ha però affrontato
in maniera compiuta il tema della graduazione
delle sanzioni amministrative in relazione
all’effettiva gravità dei comportamento.
La questione è stata trattata nel decreto
sulla revisione del sistema sanzionatorio,
approvato definitivamente dal Governo il 22
settembre scorso. Per espressa previsione
normativa le disposizioni dell'articolo 10-bis
della legge 212/2000, hanno efficacia a decorrere
dal 1° ottobre 2015, ma si applicano anche
alle operazioni poste in essere in data anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa
data, non sia stato notificato il relativo atto
impositivo. Dal punto di vista penalistico
dovrà comunque trovare applicazione il
principio del favor rei.
Luca Occhetta
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