venerdì 2 ottobre 2015

Il riordino si combina con regole transitorie ad hoc

Per il raddoppio dei termini occorrerà
inviare la notizia di reato prima dell’ordinaria
scadenza del termine di accertamento.
Per il passato, invece, è necessario non
solo che il Pvc sia stato redatto prima dell’entrata
in vigore del decreto, ma anche che l’Ufficio
notifichi il relativo atto impositivo entro il
prossimo 31 dicembre. Il Dlgs n. 128/2015, recante
le disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti con il contribuente, in attuazione della
Legge delega, regolamenta il raddoppio dei
termini di accertamento. In particolare, è
previsto che il maggior tempo operi solo se la
violazione penale è comunicata all’autorità
giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o, in caso di omessa presentazione,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
In altre parole occorre che la violazione
penale sia comunicata all’Ag entro l’ordinaria
decadenza del periodo di accertamento.
Disciplina in vigore dal 2 settembre
La nuova disciplina è in vigore dal 2 settembre
2015 ,ma il decreto ha previsto anche un periodo
transitorio, con riferimento agli atti già nella
conoscenza del contribuente. La delega, in
proposito, disponeva che fossero «salvi gli
effetti degli atti di controllo già notificati alla
data di entrata in vigore della nuova norma». Il
decreto elenca specificamente gli atti per i
quali sono fatti salvi gli effetti del previgente
regime, escludendo così possibili dubbi applicativi.
Si tratta in particolare di: avvisi di accertamento;
provvedimenti che irrogano sanzioni
amministrative tributarie e quindi vi rientrano
sia gli atti di contestazione, sia quelli di irrogazione
delle sanzioni; altri atti impugnabili con i
quali l’agenzia delle Entrate fa valere una
pretesa impositiva o sanzionatoria, si pensi,
per tutti, al caso degli atti di recupero dei
crediti di imposta; inviti a comparire previsti
per il procedimento di adesione; Pvc, dei quali
il contribuente abbia formale conoscenza.
Raddoppio a due condizioni
Per tali atti, riferiti ad annualità ordinariamente
decadute, in assenza di notizia di reato
presentata secondo la tempistica prevista dalle
nuove norme (ossia entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione ovvero del quinto in
caso di omessa presentazione) l’Amministrazione
può beneficiare del raddoppio solo in
presenza della duplice condizione che: siano
già stati notificati/consegnati alla data di
entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015);
il successivo atto impositivo sia notificato
entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il legislatore ha collegato l’attuazione della
seconda condizione ai Pvc e gli inviti all’adesione,
in quanto tutti gli altri atti elencati sono
già di tipo “impositivo” e non richiedono un
successivo accertamento/atto di rettifica. In
considerazione di tali nuove disposizioni,
opera la decadenza per i periodi di imposta
fino al 2009 compreso, ove non sia stato notificato/
consegnato il Pvc entro il 2 settembre 2015
ovvero non sia stata comunicata la notizia di
reato entro il 31 dicembre 2014.
Laura Ambrosi

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