venerdì 2 ottobre 2015

La riduzione scatta se l’accertamento non supera la soglia di 30mila euro

Riforma delle sanzioni amministrative
tributarie con penalità ridotte per gli
errori di competenza fiscale sull’errata
imputazione a periodo dei componenti negativi
e positivi di reddito. Per queste violazioni,
dal 1° gennaio 2017 il nuovo articolo 1, comma 4
del Dlgs 471/997 prevede che la sanzione
ordinaria determinata nella nuova misura dal
90 al 180% della maggiore imposta accertata
venga ridotta di un terzo (ossia dal 30 al 60%).
L’applicabilità
L’ambito di operatività della norma è riservato
quindi a tutte le fattispecie contabili in cui il
contribuente procede alla registrazione di un
costo o di un ricavo in un esercizio diverso
rispetto a quello di corretta competenza. La
norma in questione è riservata alle ipotesi in
cui vi sia un vero e proprio accertamento da
parte dell’ufficio, non essendo possibile in
questo versante alcuna applicazione autonoma
da parte del contribuente. Inoltre è necessario
che vengano verificate due condizioni.
eLa prima concerne il quantum accertato.
Affinché operi la riduzione è necessario che la
maggiore imposta o il minor credito accertati
siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta
e del credito dichiarati e comunque
complessivamente non superino 30mila euro.
Questa soglia percentuale viene individuata
determinando il rapporto fra quanto dichiarato
in termini d’imposta dal contribuente e
quanto accertato dall’amministrazione finanziaria
in sede di verifica. Come si evince anche
dalla relazione illustrativa al decreto, l’inserimento
di un tetto in misura fissa (30mila euro)
risponde alla necessità di creare un presidio
per evitare una vera e propria franchigia di
evasione proporzionale a quanto dichiarato,
che finirebbe, nei fatti, per favorire i soggetti di
maggiori dimensioni, o meglio quelli il cui
valore delle imposte dichiarato si presenta più
elevato.
rLa seconda condizione riguarda specificatamente
i componenti di reddito con soluzioni
parzialmente diverse fra quelli positivi e
negativi. Per quelli positivi, infatti, è necessario
che gli stessi siano stati erroneamente imputati
e che quindi abbiano già concorso alla determinazione
del reddito nel periodo d’imposta
oggetto di accertamento o nei precedenti. Si
punta così a favorire la riduzione solo nelle
ipotesi in cui la situazione è definitiva, ovvero
quelle in cui il componente positivo è comunque
stato già dichiarato dal contribuente.
L’arco di azione della norma
La norma sembra limitare il suo arco di azione
alle sole annualità precedenti l’accertamento.
Ma non si capisce perché se l’amministrazione
dovesse accertare un componente positivo di
reddito nel periodo d’imposta 2015 e lo stesso
fosse stato dichiarato nel 2016 anziché nel 2014
in questo caso la riduzione non debba operare.
Per quanto riguarda invece i componenti
negativi è sufficiente che gli stessi non siano
stati dedotti più volte. Infine se l’errore di
competenza non determina alcun tipo di
danno erariale la sanzione va applicata in
misura fissa pari a 250 euro.
Lorenzo Pegorin
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