venerdì 2 ottobre 2015

Inversione contabile. Il nuovo sistema Reverse charge, debutta la multa in misura fissa

Massimo Sirri
pPiù articolato e più rispettoso del
principio di correlazione con la gravità
della violazione è il nuovo assetto delle
sanzioni in materia di reverse charge
(Rc), contenuto nei commi da 9 bis a 9
bis3 dell’articolo 6, Dlgs 471/97. Il sistema
disegnato dal legislatore delegato
considera, innanzitutto, il caso dell’omessa
applicazione dell’inversione
contabile in presenza di operazioni soggette
a tale regime (e correttamente trattate
come tali dal fornitore), estendendone
la disciplina alle operazioni intracomunitarie
e a quelle del settore agricolo.
La sanzione va da 500 euro a 20mila,
ma il cessionario/committente potrebbe
essere chiamato a pagare un importo
superiore, compreso fra il 5 e il 10% dell’imponibile
(con un minimo di mille euro),
se l’operazione non è transitata neppure
in contabilità.
La sanzione fissa
La sanzione fissa, inoltre, si applica solo
quando l’Iva non assolta sarebbe stata
detraibile, non essendovi, in quest’ipotesi,
alcun danno per l’erario. In caso
contrario, resta ferma la sanzione proporzionale
commisurata all’imposta
che il destinatario della fattura non
avrebbe potuto detrarre (da cumulare
con quella per l’infedele dichiarazione
ex articolo 5, comma 4, Dlgs 471/97). Se
l’operazione in Rc non è stata fatturata
dal cedente/prestatore nei quattro mesi
dalla data d'effettuazione dell’operazione
e il cessionario/committente non
ha regolarizzato l’omissione nei trenta
giorni successivi, emettendo autofattura
e assolvendo l’imposta con l’inversione
contabile, scattano le stesse sanzioni
(la disposizione si applica anche
se il cedente/prestatore ha emesso fattura
irregolare).
Se l’Iva è assolta irregolarmente
Il comma 9 bis1 dell’articolo 6 riguarda
l’operazione che ricade in Rc, ma per la
quale il fornitore ha irregolarmente assolto
l’Iva, applicando il regime ordinario.
In tal caso, il cessionario/committente
sconta la sanzione da 250 a 10mila
euro (il cedente/prestatore è responsabile
solidalmente), ma non deve assolvere
l’imposta e può detrarre quella addebitata
nella fattura ricevuta. Simmetrica
è la norma del successivo comma 9
bis2. Si tratta qui di operazioni che ricadono
in regime ordinario, ma per le quali
è stato erroneamente applicato il reverse
con assolvimento del tributo da parte
del cessionario/committente, il quale
mantiene il diritto di detrazione. A essere
punito con la sanzione da 250 a 10mila
euro, in tal caso, è il cedente/prestatore
(con la solidarietà del cessionario/committente).
In entrambe le fattispecie,
tuttavia, se le violazioni dipendono da
intenti evasivi o frodatori di cui sia provata
la consapevolezza della controparte,
scattano le sanzioni proporzionali all’imposta
previste dal primo comma
della norma. Assolutamente opportuna
la previsione del comma 9 bis3. Se il cessionario/
committente ha erroneamente
assolto l’imposta in reverse charge
per operazioni che sono invece esenti,
non imponibili o non soggette a Iva (situazioni
che capitano di frequente, soprattutto
nell’ambito dei rapporti internazionali),
in sede d’accertamento, gli
uffici dovranno infatti provvedere a eliminare
il credito e il debito erroneamente
confluiti nelle liquidazioni eseguite,
neutralizzando in tal modo gli effetti
dell’errore. In questi casi, non solo non si
applicano sanzioni di alcun tipo, ma il
soggetto è anche ammesso al recupero
dell’imposta assolta in inversione e non
detratta per ragioni d’indetraibilità oggettiva
o soggettiva (pro-rata, per esempio).
Il recupero avviene con la variazione
in diminuzione ex articolo 26, comma
3, Dpr 633/72 (termine un anno) o con
istanza di rimborso ai sensi dell’articolo
21, comma 2, Dlgs 546/92 (termine due
anni). La stessa disposizione, con neutralizzazione
del debito/credito d’imposta,
si applica anche se l’operazione
per cui è stato applicato il regime dell’inversione
contabile è inesistente; in quest’ipotesi,
tuttavia, la sanzione è dovuta e
la sua misura varia dal cinque al dieci per
cento dell’imponibile con il minimo di
mille euro. La novità in esame, peraltro,
si coordina con la modifica apportata all’articolo
21, comma 7, del Dpr n. 633/72.
Nella nuova versione di tale norma, infatti,
il debito per l’Iva indicata in una fattura
emessa per operazioni inesistenti o
con corrispettivi o imposte superiori al
reale, è espressamente posto a carico del
cedente o prestatore, con ciò volendosi
precisare che, in linea con le nuove regole
sanzionatorie per il reverse charge in
caso di operazioni inesistenti, l’obbligo
in questione non riguarda il cessionario
o committente

Nessun commento:

Posta un commento