venerdì 2 ottobre 2015

Indagini finanziarie, su accreditamenti e prelievi bancari resta la presunzione

Le presunzioni relative ai prelevamenti
dai conti bancari delle imprese e agli
accreditamenti sui conti degli esercenti
arti e professioni restano confermate, dopo
che nell’originario schema di decreto ne era
stata prevista l’abolizione.
Un’occasione mancata
È stata, in tal modo, mancata l’occasione per
rendere meno conflittuali i rapporti tra amministrazione
finanziaria e contribuenti. La
modifica normativa non avrebbe, peraltro,
implicato un “abbassamento della guardia”
nella lotta all’evasione fiscale perché gli uffici
delle entrate possono comunque utilizzare i
dati relativi ai conti bancari nell’ambito degli
ordinari poteri di accertamento. La Corte
costituzionale ha già dichiarato illegittima,
nella sentenza 228/2014, l’applicazione della
presunzione sui prelievi dai conti nei riguardi
degli esercenti arti e professioni, sulla base di
motivazioni che avrebbero consentito di
giungere a una analoga conclusione anche nei
riguardi di talune categorie di imprenditori
individuali, quali agenti, promotori finanziari
e piccole imprese.
L’iter nelle Commissioni
Nello schema di decreto inviato per la prima
volta alle Commissioni parlamentari era stata
prevista l’abolizione di tale presunzione per
tutte le imprese e introdotta una sanzione
“vera e propria”, variante dal 10 al 50% delle
somme prelevate. Per i titolari di redditi di
lavoro autonomo era stata, inoltre, abolita
anche la presunzione legale relativa ai versamenti
sui conti bancari. Il direttore dell’agenzia
delle Entrate aveva precisato, alla Camera
il 27 luglio scorso, che l’intervento normativo
proposto andava «anche oltre le intenzioni
della Corte» costituzionale e che «nessuna
presunzione o sanzione si applicherà a soggetti
diversi dagli imprenditori (lavoratori autonomi
o soggetti non titolari di partita Iva)». Le
commissioni Giustizia e Finanze della Camera
e del Senato avevano poi espresso parere
favorevole in merito allo schema di decreto,
suggerendo, però, al Governo di sopprimere la
previsione della nuova sanzione. Nella relazione
di accompagnamento del testo del
decreto approvato per la seconda volta dal
Consiglio dei ministri era stato affermato che
in conseguenza dell’accoglimento della
richiesta parlamentare erano state eliminate
anche le abolizioni delle presunzioni. Le
commissioni Giustizia e Finanze della Camera
hanno successivamente richiesto al Governo
di valutare l’opportunità di reinserirle ma nella
relazione al testo definitivo è stato precisato
che «si è ritenuto opportuno lasciare immutata
» la disciplina vigente «in tema di presunzione
legale valevole per le sole imprese relativa
ai prelevamenti». Non si comprende, però,
perché la “retromarcia” abbia riguardato
anche l’abolizione della presunzione relativa
agli incassi degli esercenti arti e professioni, i
quali non sarebbero stati comunque interessati
dall’applicazione della nuova sanzione
relativa ai prelevamenti. La prossima legge di
stabilità può consentire di rimediare all’errore.
Gianfranco Ferranti

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