venerdì 2 ottobre 2015

Accertamento sintetico. L’ufficio può fermarsi alle risultanze del software solo quando il contribuente non partecipa al contraddittorio Studi di settore, lo scarto non basta Lo scostamento da Gerico, anche se rilevante, è soltanto una presunzione semplice

Laura Ambrosi
pÈ illegittimo l’accertamento
fondato solo sullo scostamento
degli studi di settore
poiché trattandosi di una
presunzione semplice occorre
che l’ufficio dimostri in che
misura può rappresentare la
più verosimile realtà dell'impresa.
Ad affermarlo è la Ctr
di Milano, sezione staccata di
Brescia, con la sentenza
3875/67/2015 (presidente e
relatore Montanari).
L’agenzia delle Entrate
aveva notificato a una società
un avviso di accertamento
fondato sulle risultanze degli
studi di settore. Il provvedimento
era stato impugnato
dinanzi al giudice tributario
lamentando, in estrema sintesi,
una carente motivazione
poiché lo scostamento da Gerico,
in assenza di altri elementi,
non può, di per sé, fondare
la pretesa.
L’ufficio, nella propria costituzione
in giudizio, evidenziava
che la rilevante differenza
tra il risultato degli studi
rispetto ai ricavi dichiarati
era sufficiente a motivare
l’accertamento.
Il giudice di primo grado
respingeva il ricorso affermando
che dal calcolo eseguito
dall’Agenzia emergevano
quelle gravi incongruenze
che legittimerebbero
l’atto anche in assenza di
ulteriori prove. Inoltre, in
ogni caso, la ricorrente non
aveva dimostrato particolari
ragioni che giustificassero la
disapplicazione dello studio.
La decisione veniva così impugnata
davanti alla Ctr, che in
accoglimento dell’appello, la
riformava integralmente. I
giudici di secondo grado hanno
innanzitutto rilevato che
dalla motivazione dell’avviso
non era dato comprendere in
che misura lo scostamento
rappresentasse un elemento
grave, preciso e concordante.
Infatti, l’articolo 39, comma 1,
lettera d) prevede che l’esistenza
di attività non dichiarate
o l’inesistenza di passività è
desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché
queste siano gravi, precise e
concordanti.
Secondo il giudice, l’ufficio
non aveva motivato «come la
fattispecie teorica – prevista
dal legislatore – fosse sovrapponibile
a quella concreta»,
cioè perché lo scostamento
degli studi di settore potesse
rappresentare il risultato più
attendibile e verosimile per la
società oggetto di controllo.
Ha così ricordato che, in ogni
caso, lo studio di settore è qualificabile
come “sola” presunzione
semplice. Anche di recente
la Cassazione (sentenza
12290/2015), pur confermando
una decisione sfavorevole al
contribuente, ha affermato
che la motivazione dell’atto di
accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento,
ma va integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità
in concreto dello “standard”
prescelto e le ragioni per
le quali sono state disattese le
contestazioni sollevate.
Il giudice tributario può poi
liberamente valutare tanto
l’applicabilità degli standard
al caso concreto, da dimostrarsi
dall’ente impositore,
quanto la controprova offerta
dal contribuente.
Quest’ultimo non è vincolato
alle difese sollevate durante
il contraddittorio preventivo
e dispone della più
ampia facoltà, incluso il ricorso
a presunzioni semplici,
e ciò anche se non ha risposto
all’invito precedente all’emissione
dell’atto.
È stato inoltre precisato che
l’unica ipotesi in cui è concesso
all’ufficio di motivare l’atto
sul mero scostamento è quando
il contribuente non risponda
all’invito al contraddittorio
preventivo.
La decisione è estremamente
interessante poiché non di
rado, quando lo scostamento
dagli studi di settore è consistente,
l’ufficio ritiene assolto
il proprio onere probatorio,
tralasciando l’indicazione degli
elementi che dimostrerebbero
l’applicabilità di quel “risultato”
al caso concreto. È evidente,
invece, che tali atti non
assolvano l’obbligo di motivazione
previsto, dal legislatore,
a pena di nullità.

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