venerdì 2 ottobre 2015

Il nuovo sistema sanzionatorio punta sulla «proporzionalità» Novità in vigore solo dal 2017 - Il problema dell’applicazione del favor rei

Gian Paolo Ranocchi
pUn’apprezzabile sforzo di ristrutturazione
pregiudicato dal rinvio degli effetti. È
questa la sensazione che si prova scorrendo
l’articolato definitivo del Dlgs che revisiona
dal 2017 il sistema sanzionatorio amministrativo.
Nel complesso, infatti, se da un lato
sono condivisibili gli interventi che pongono
rimedio alla sproporzione esistente tra la
misura della pena afflittiva e la gravità della
violazione in molti casi diffusi nella pratica,
dall’altro genera non poche perplessità la
scelta di posticipare così a lungo la decorrenza
degli effetti, anche in considerazione della
delicatezza della materia.
La proporzionalità delle sanzioni
L’indirizzo principale prefissato dalla legge
delega 23/2014 in relazione agli interventi in
tema di revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo è quello della “proporzionalità”.
In questo solco le modifiche varate hanno
inteso calibrare diversamente le sanzioni
irrogabili in funzione del diverso disvalore
afferente alla violazione commessa. Per questo,
a fronte di violazioni ritenute di bassa pericolosità,
la sanzione è stata graduata al ribasso
rispetto a quella base. Viceversa, ove
le violazioni sono state ritenute particolarmente
insidiose, sulla sanzione è stata prevista
la possibilità di applicare una maggiorazione.
L’applicazione di questo principio si
coglie con particolare efficacia nell’ambito
delle sanzioni irrogabili in presenza di una
dichiarazione infedele. Per alcune fattispecie
omissive diffuse nella pratica oggi pesantemente
sanzionate, il decreto, apprezzandone
la scarsa pericolosità per gli interessi
erariali, è intervenuto disponendone una radicale
diminuzione. È il caso delle sanzioni
che attengono alle violazioni inerenti al variegato
mondo del reverse charge in tema di
Iva. Attualmente tali violazioni sono sempre
sanzionate alla stregua di quelle inerenti al
mancato versamento dell’Iva sull’operazione.
Dal 2017, invece, quando è dimostrato che
nell’errata applicazione delle regole sul reverse
charge non vi è stato danno per l’erario
(cosa frequente nella pratica), le violazioni
sconteranno una sanzione in misura fissa e
non proporzionale sull’Iva teorica.
Quelle in tema di reverse non sono comunque
le uniche violazioni per le quali le
sanzioni vengono ridotte. Casistiche analoghe
riguardano le violazioni dei fornitori relative
a operazioni poste in essere con esportatori
abituali in possesso dei requisiti di legge
per acquistare in regime di non imponibilità
Iva (viene prevista la sanzione fissa in
luogo di quella proporzionale) e quelle che
attengono ai versamenti effettuati tardivamente
ma entro i 90 giorni dalla scadenza del
termine originario (sanzione ridotta alla metà).
Quello che ancora manca in taluni casi,
nonostante gli sforzi operati, è un efficace
coordinamento tra sanzioni penali e sanzioni
amministrative.
L’entrata in vigore
Uno degli aspetti più delicati che caratterizzano
la revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo è certamente quello che regola
l’entrata in vigore delle nuove norme.
L’articolo 32 del Dlgs dispone infatti che «le
disposizioni di cui al Titolo II del presente
decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2017». Il dato letterale potrebbe indurre
alla conclusione che le nuove misure sanzionatorie
si applicano apprezzando il momento
in cui è commesso l’illecito (quindi
per le violazioni post 1° gennaio 2017). Una
lettura che volesse considerare il momento
in cui la violazione verrà contestata, infatti,
sconterebbe un vulnus inaccettabile dato
che, in questo modo, la misura della sanzione
dipenderebbe dai tempi di intervento
dell’ufficio. Vi è, però, un aspetto fondamentale
da considerare che è quello inerente
l’applicabilità del principio del favor rei
che, per le sanzioni amministrative, è sancito
dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997. Su queste
colonne è già stato posto in risalto che allo
stato attuale non vi sono ragioni tecnico–
giuridiche per affermare che il favor non si
applichi in relazione agli effetti del Dlgs in
commento. Diversamente, peraltro, il risultato
che scaturisce dal nuovo sistema risulta
distorto dato che per le violazioni che sono
oggi espressamente riconosciute a basso
disvalore, continuerebbero ad applicarsi fino
alla fine del prossimo anno sanzioni dichiaratamente
sproporzionate. È probabile
che questa situazione spingerà alla resistenza
a oltranza molti contribuenti che saranno
sanzionati prima del 1° gennaio 2017.
Costoro, infatti, tenteranno di scavallare il
31 dicembre 2016 senza rendere definitiva la
pretesa fiscale per chiedere al giudice l’applicazione
retroattiva della sanzione a loro
più favorevole.

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