venerdì 2 ottobre 2015

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA La Ctp diventa monocratica ma solo per eseguire le pronunce

Per il pagamento di somme fino a 20mila
euro e comunque per i pagamenti delle
spese del giudizio, il ricorso è deciso dalla
commissione tributaria in composizione monocratica.
È quanto previsto dal nuovo comma
10-bis inserito dalla delega fiscale nell’articolo 70
del Dlgs 546/92, che disciplina il giudizio di
ottemperanza nel processo tributario.
Le motivazioni della scelta
Proprio la peculiarità del processo tributario
ha fatto ritenere preferibile la scelta del giudizio
di ottemperanza come esclusivo sistema di
esecuzione di tutte le sentenze, definitive e
non. Questa scelta è stata giustificata:
edalla peculiarità delle sentenze emesse nel
rito tributario, dove spesso anche il calcolo
delle somme dovute a titolo di rimborso di
imposta non è agevole, essendo comunque
necessaria un’attività dell’ufficio per determinare
gli interessi per i vari periodi interessati;
rdalla particolare efficacia della procedura di
ottemperanza che consente – anche con la
nomina di un commissario ad acta – di ottenere
in tempi relativamente brevi l’adempimento
dell’amministrazione, con il rimborso delle
relative spese;
tdal fatto che l’ordinaria procedura esecutiva
(oltre ad aggravare lo stato della giustizia
civile) non garantisce spesso il soddisfacimento
dell’interesse del contribuente, anche per le
difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di
soggetti pubblici.
L’ambito di utilizzo
In questo modo, lo scenario che esce dalla
lettura delle novità introdotte in attuazione
della delega comporta che il giudizio di ottemperanza
sarà utilizzabile:
1 per l’esecuzione delle sentenze passate in
giudicato;
1 per l’esecuzione delle sentenze anche solo
esecutive;
1 per ottenere il rimborso delle somme da
restituire al contribuente in base alla nuova
formulazione contenuta dal secondo comma
dell’articolo 68.
In questo ultimo caso, il contribuente potrà
richiedere l’ottemperanza, in base all’articolo 70,
alla commissione tributaria provinciale, ovvero,
se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla
commissione tributaria regionale.
La novità introdotta con l’inserimento del
comma 10-bis, comporterà ora che per il
pagamento di somme fino a 20mila euro e per i
pagamenti relativi alle spese di lite la commissione
operi in sede di ottemperanza come
giudice monocratico, data la semplicità della
esecuzione della sentenza. Per il resto, è stato
ritenuto che la specialità della materia tributaria,
stante la sua complessità spesso indipendente
dal valore della causa, non renda consigliabile
l’introduzione del giudice monocratico
negli altri giudizi.
Lo strumento dell’ottemperanza è stato
ritenuto utilizzabile anche nei confronti degli
agenti della riscossione e dei soggetti iscritti
all’albo per l’accertamento e la riscossione
delle entrate degli enti locali, stante la natura
pubblica dell’Agente e l’attività oggettivamente
pubblica dei concessionari (privati).
Francesco Falcone

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