Il decreto di riforma delle sanzioni
tributarie interviene in modo significativo
anche sulle sanzioni irrogabili in
presenza di violazioni relative al contenuto
e alla presentazione dei modelli per gli
studi di settore. Al momento, per comportamenti
infedeli e/o omissivi ritenuti di
particolare gravità commessi nella gestione
dei modelli, sono previste tre sanzioni
maggiorate.
Le sanzioni maggiorate oggi
ePer coloro che omettono di presentare il
modello studi anche a seguito di specifico
invito delle Entrate (articolo 8, comma 1,
ultimo periodo del Dlgs 471/1997) quella
fissa in misura massima (2.065 euro);
rsempre nel caso di omessa presentazione
del modello, se dall’elaborazione dello
studio emerge un maggior reddito accertabile
superiore al 10% rispetto al dichiarato,
la sanzione variabile è maggiorata del 50%
e quindi va dal 150 e il 300 per cento della
maggiore imposta dovuta (articolo 1,
comma 2-bis 1 del Dlgs 471/1997);
t se il modello studi è presentato con dati
non corretti o è indicata una causa di
esclusione o di inapplicabilità non sussistente
e dall’elaborazione dello studio
emerge un maggior reddito accertabile
superiore al 10% rispetto al dichiarato, la
sanzione per infedele dichiarazione è
maggiorata del 10% e va dal 110 al 220%
(articolo 1, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997).
Le modifiche
L’articolo 15 del decreto nel riscrivere
l’articolo 1 del Dlgs 472/1997 non ripropone
le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-bis 1
eliminando due delle maggiorazioni oggi
previste. Resta invece la sanzione fissa in
misura massima al precedente punto 1 che
per effetto di quanto previsto dalla lettera
h) dell’articolo 15 del decreto scenderà a
2mila euro.
Accertamenti di tipo induttivo
Da ultimo, ai sensi della lettera d-ter), del
comma 2, dell’articolo 39 del Dpr 600/1973,
un errore nella gestione del modello studi
di settore può anche condurre a un accertamento
di tipo induttivo da parte dell’agenzia
delle Entrate (omessa presentazione
del modello, evidenziazione di cause
di esclusione o di inapplicabilità non
veritiere, nel caso di infedele indicazione
dei dati quando i maggiori ricavi o compensi
superano del 15% quelli originariamente
calcolati da Gerico o, comunque, la
soglia di 50mila euro). Sempre nel rispetto
della logica della ”proporzionalità” sarebbe
stato auspicabile un intervento di coordinamento
tra le disposizioni. Le conseguenze
che possono derivare dal fatto di
vedere dichiarata inattendibile l’intera
contabilità a fronte di errori meramente
colposi possono essere ben più gravi
rispetto alla misura delle sanzioni su cui si
è invece deciso di intervenire così incisivamente.
Mario Cerofolini
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