venerdì 2 ottobre 2015

SOSPENSIVA IN APPELLO Stop alla sentenza: istanza anche in secondo grado e in Cassazione

Con la riforma del processo tributario
viene codificato quanto già affermato
dalla giurisprudenza costituzionale e
di legittimità: il fisco e il contribuente potranno
chiedere la sospensione degli effetti
della sentenza sia in fase d’appello sia in
pendenza di ricorso in Cassazione.
Quando si può chiedere la sospensione
Il contribuente potrà chiedere la sospensione
dell’atto impugnato se ci sono i presupposti
della sussistenza di un danno grave e
irreparabile. Entrambe le parti - quindi
anche l’amministrazione – potranno chiedere
la sospensione degli effetti della sentenza
sia di primo grado, sia di appello. Le disposizioni
si applicano anche per i giudizi in corso
ma solo dal 1° gennaio 2016. Prima di questa
data la tutela cautelare si potrà ottenere solo
facendo riferimento alla giurisprudenza.
In commissione regionale
L’articolo 52 del Dlgs 546/1992 è stato modificato
per fare spazio ai poteri cautelari delle
parti a seguito di una pronuncia della Ctp.
Con il nuovo comma 2 si prevede per la parte
appellante (sia contribuente che amministrazione)
la possibilità di chiedere al giudice
d’appello la sospensione della sentenza di
primo grado. In tal caso rimarrebbe valida
l’esecutività dell’atto prevista in pendenza
del giudizio di primo grado. Per ovviare a ciò
è prevista anche in capo al solo contribuente
la possibilità di chiedere la sospensione
dell’esecuzione di tutto l’atto impugnato.
I requisiti sono diversi:
1 nel primo caso la sospensione è subordinata
all’esistenza di «gravi e fondati motivi»,
come previsto dall’articolo 283 del Codice di
procedura civile (quindi oltre al pericolo è
importante evidenziare anche la fondatezza
del merito);
1 nel secondo caso il contribuente potrà
richiedere la sospensione dell’atto dimostrando
solo il danno grave e irreparabile
che potrebbe subire dall’esecutività dell’atto
impugnato (il rilievo è solo al pericolo senza
la possibilità di valutare il fumus).
In entrambi i casi il contribuente dovrà
presentare un’istanza motivata contestuale
all’appello principale o incidentale o con un
atto separato (in tal caso dovrà essere prima
notificato alla controparte e poi depositato
in segreteria). Il procedimento avrà i connotati
dell’urgenza e, in linea con quanto
previsto in primo grado, il giudice d’appello
avrà la possibilità, quando ricorrano casi di
eccezionale urgenza, di sospendere la
sentenza inaudita altera parte con decreto
motivato fino alla pronuncia del collegio in
sede cautelare.
In Cassazione
Il nuovo articolo 62-bis del Dlgs 546 disciplina
i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per Cassazione.
Il rito è analogo a quello previsto per
la sospensione in appello. All’istanza cautelare
va allegata la prova che il giudizio per
Cassazione è stato presentato ed è pendente.
Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

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