venerdì 2 ottobre 2015

Il riordino «colpisce» la condotta fraudolenta

La sanzione irrogabile nel caso di dichiarazione
infedele è paradigmatica dell’applicazione
del principio di proporzionalità
nel nuovo sistema. Oggi la sanzione prevista
va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta o
della differenza di credito utilizzato. La riforma
differenzia quattro casi.
Quattro scenari
ePer le violazioni caratterizzate dall’elemento
della colpevolezza, ma non commesse
attraverso condotte di particolare insidiosità
per l’amministrazione, la misura scende dal 90
al 180 per cento.
rSe, invece, l’infedeltà della dichiarazione
deriva da condotte fraudolente la sanzione può
essere aumentata della metà e quindi passa dal
135% al 270 per cento. L’aggravante intende
punire le condotte ad alto disvalore e si correla
al fatto che, per effetto delle modifiche introdotte
con il Dlgs, si è messo anche mano alla
rilevanza penale delle condotte dichiarative
fraudolente.
tLe sanzioni sono ridotte a 1/3 (dal 30 al 60%)
se al contrario l’infedeltà è di scarso profilo. La
depenalizzazione scatta (al di fuori di condotte
fraudolente)se l’imposta accertata è inferiore
al 3% di quella dichiarata e comunque non
supera i 30mila euro, e se la violazione deriva
dall’errore temporale di imputazione di
componenti positivi e negativi (competenza
economica). In quest’ultimo caso, per beneficiare
dell’abbattimento delle sanzioni occorre
che il componente positivo abbia concorso alla
determinazione del reddito nell’annualità in
cui interviene l’accertamento o in una precedente
e che l’eventuale componente negativo
non sia stato dedotto due volte.
uSe non c’è danno erariale, l’errore di competenza
è sanzionato in misura fissa di 250 euro. Si
tratta esclusivamente delle ipotesi in cui
l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento
reddituale non abbia prodotto alcun
vantaggio nei confronti del contribuente. Le
modifiche precisano meglio le modalità
applicative delle disposizioni. In particolare, è
stato inserito il riferimento al valore della
produzione ai fini Irap ed è stato previsto che la
sanzione, compresa tra il 90 e il 180%, deve
essere commisurata alla maggiore imposta
dovuta o alla differenza del credito utilizzato.
Le violazioni sull’Iva
Sulle violazioni nella dichiarazione Iva il Dlgs
interviene sul comma 4-quater dell’articolo 5,
definendo meglio il concetto di imposta
dovuta ai fini della commisurazione della
sanzione per infedeltà. È da intendersi tale la
differenza tra l’ammontare del tributo liquidato
in sede di accertamento e quello liquidabile
in base alla dichiarazione, ai sensi dell’articolo
54-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Così è
stato risolto il problema di ricomprendere
nella base di commisurazione della sanzione
per infedele dichiarazione ai fini Iva anche la
maggiore imposta liquidabile mediante
controllo automatizzato, relativamente alla
quale è applicabile la sanzione specifica prevista
dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/97.
Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

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