venerdì 2 ottobre 2015

Responsabilità del cessionario ma non in caso di crisi d’impresa

La responsabilità del cessionario per il
pagamento di imposte e sanzioni relative
a violazioni tributarie si applica a tutti i
trasferimenti di azienda (compreso il conferimento)
ma non a quelli che avvengono nell’ambito
di procedure concorsuali ed assimilate.
Queste nuove regole sono state inserite,
dall’articolo 16, comma 1, lettera g), del decreto
“sanzioni”, nel testo dell’articolo 14 del Dlgs
472/1997 e si applicano a partire dal 2017.
La responsabilità dell’acquirente
La responsabilità per il pagamento delle
imposte e delle sanzioni riguarda le violazioni
“commesse” nell’anno in cui avviene la cessione
e nei due precedenti e quelle «già irrogate e
contestate» nello stesso arco temporale,
«anche se riferite a violazioni commesse in
epoca anteriore». Tale obbligazione è solidale,
opera fatto salvo il beneficio della preventiva
escussione del cedente, non può eccedere il
debito risultante (alla data del trasferimento)
dalla certificazione rilasciata dall’Amministrazione
finanziaria (che, se negativa, ha
«pieno effetto liberatorio del cessionario») e
non può superare il limite del valore dell’azienda
o del ramo di azienda acquisita.
Non si applica con procedure concorsuali
Il decreto “sanzioni” ha ora stabilito che, salvo
che la cessione di azienda sia effettuata in
frode dei crediti tributari (che si presume,
salva prova contraria, se il trasferimento è
effettuato entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante), la
responsabilità ai fini fiscali del cessionario non
si applica se la cessione avviene nell’ambito di
una procedura concorsuale, di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato
o di un procedimento di composizione della
crisi da sovraindebitamento o di liquidazione
del patrimonio. Non è stata accolta la richiesta
avanzata, in sede di audizione, dai commercialisti
(Cndcec) di prevedere, nel rispetto del
principio di proporzionalità, la disapplicazione
in ambito fallimentare di tutte le sanzioni, la
cui insinuazione nel passivo si traduce nel
depauperamento delle risorse destinate alla
soddisfazione di tutti i creditori, che finiscono
per essere di fatto “puniti”, in violazione del
principio della personalità e della funzione
afflittiva della sanzione. È stato, altresì, stabilito
che le disposizioni dell’articolo 14 si applicano,
in quanto compatibili, «a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il
conferimento»(nell’originario schema di
decreto si faceva riferimento solo a quest’ultimo).
L’estensione ai trasferimenti diversi dalle
cessioni di aziende era in precedenza controversa.
In particolare, la Dre Piemonte (Circolare
6/E del 1998) ne aveva escluso l’applicabilità
al conferimento mentre la Cassazione
aveva più volte equiparato, ai fini della responsabilità
civilistica, le due operazioni. Nella
circolare “di sistema” 180/E del 1998, era stato
fatto, invece, sempre riferimento alla sola
cessione di azienda. In caso di trasformazione,
fusione o scissione resta ferma la disciplina
della responsabilità contenuta nell’articolo 15
dello stesso Dlgs 472/1997.
Gianfranco Ferranti

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