mercoledì 14 ottobre 2015

Un’altra chance per le rate scadute

Luigi Lovecchio
pScade il 21 novembre il termine
di presentazione della domanda
di rimessione in termini
da parte dei debitori decaduti
non oltre il 22 ottobre 2013.
Conlapubblicazionesulla Gazzetta
Ufficiale di ieri del Dlgs 159,
diventa operativa la possibilità di
presentare un’istanza di dilazione
di precedenti rateazioni scadute,
entro il termine improrogabile di
30 giorni dall'entrata in vigore della
riforma della riscossione. La facoltà
di rateizzare nuovamente il
carico non pagato è limitata alle
decadenze intervenute entro i 24
mesi precedenti il 22 ottobre 2015
(quindicigiornidallapubblicazione
del decreto). Questa ennesima
dilazione straordinaria non può
eccedere 72 mesi. Si decade inoltre
con il mancato versamento di
due rate, anche non consecutive.
Dovrebbe tuttavia valere anche
per queste dilazioni la regola, a regime,
secondo cui in caso di decadenza
il debitore può sempre rientrare
nel piano iniziale, pagando
l'importo delle rate scadute.
Le norme sulle dilazioni di
Equitalia, inoltre, trovanoapplicazione
solo per le nuove rateazioni,
concesse cioè dal 22 ottobre. Questo
significa che, a partire da tale
data, la decadenza interviene con
il mancato pagamento di cinque
rate, e non più di otto rate. Si tratta
di un peggioramento che è bilanciato,
per l'appunto, dalla facoltà
senza limiti temporali della rimessione
in termini. Ugualmente a
partire dalle nuove dilazioni ha efficacia
la disciplina riformata degli
effetti della presentazione dell’istanza
da parte del debitore. Si
prevede, in particolare, che il blocco
delle azioni esecutive in corso
si ottenga solo con il pagamento
della prima rata. È invece sufficiente
l’accoglimento della domanda
per inibire l’iscrizione di
ipoteca e fermi amministrativi e
impedire l’attivazione di nuove
procedure coattive.
Al contrario, si applica anche
alle vecchie dilazioni la nuova disciplina
sulla ripresa delle rateazioni
inizialmente sospese. Si dispone
in particolare che se viene
sospeso in via giudiziale o amministrativa
un debito rateizzato
verso Equitalia, alla cessazione
degli effetti della sospensione il
debitore è riammesso alla dilazione,
con la possibilità di pagare il
debito residuo sino ad un massimo
di 72 rate. Sono comunque dovuti
gli interessi calcolati per il periodo
di sospensione.
L’efficacia delle modifiche in
materia di dilazione di avvisi bonari
è invece collegata ai controlli
delle dichiarazioni annuali. Per i
controlli di cui all’articolo 36 bis,
Dpr 600/73, si parte dalle dichiarazioni
2014, mentre per i controlli
formali, articolo 36 ter, Dpr
600/73, si inizia dalle dichiarazioni
2013.
Relativamente alle dilazioni
degli atti di accertamento, l’entratainvigoreoperaadecorreredalle
definizioni perfezionate dal 22 ottobre
prossimo. Le novità riguardano
l’ampliamento del numero
di rate e l’introduzione del lieve
inadempimento che fa salva la dilazione
in corso. Questo si realizza
se il ritardo del pagamento della
prima o unica rata non supera sette
giorni e se l’omissione di versamento
non supera il 3% della rata
successiva alla prima e comunque
10mila euro. Sotto il profilo della
durata della dilazione, quella minima
degli avvisi bonari (per somme
non superiori a 5mila euro)
passa da 6 a 8 rate trimestrali mentre
quella massima degli atti di accertamento
(per somme maggiori
di 50mila euro) passa da 12 a 16 rate
trimestrali. In linea teorica, solo
per le nuove rateazioni di avvisi
bonari e accertamenti la sanzione
prevista in caso di decadenza dalla
dilazione si riduce dal 60% al
45%. Tuttavia, in virtù del principio
del favor rei, di cui all’articolo
3, Dlgs 472/97, dovrebbe ritenersi
che la misura attenuata trovi applicazione
anche alle rateazioni
precedenti.
Alle domande di sospensione
legale della riscossione presentate
dal 22 ottobre 2015 si applicano le
nuove e più rigorose regole previste
dalla riforma. Il termine di presentazione
è stato ridotto da 90 a
60 giorni dal ricevimento del primo
atto della riscossione, a pena di
decadenza. I motivi da addurre sonostatitipizzati.
Sièinoltrestabilito
che, in caso di silenzio per 220
giorni, il debito tributario non si
estingue se si tratta di debiti sospesi
o sub iudice.
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La facoltà. Le valutazioni per la difesa I termini per la contestazione decorrono dalla data di stampa

Laura Ambrosi
pLa pronunciadelleSezioniunite
della Cassazione sull'impugnabilità
degli estratti di ruolo ha delle
conseguenze pratiche da ben valutare
qualora il contribuente decidesse
di proporre ricorso.
La giurisprudenza di legittimità
si era sempre espressa confermando
la possibilità di impugnare il primo
atto notificato conseguente a
quello “non notificato”. Vale a dire
che era pacifico che il contribuente
potesse ricorrere avverso l'eventuale
cartella di pagamento ovvero
accertamentoesecutivononnotificatiunitamentealprimoattonotificato
regolarmente, come ad esempio
l'iscrizione di ipoteca, ovvero
un pignoramento eccetera.
I dubbi sull'estratto di ruolo nascevano
dalla circostanza che non
si trattava di un vero e proprio atto
“impositivo”, poiché è una sorta di
riepilogo dei carichi pendenti in
Equitalia del contribuente.
Le Sezioni unite, in proposito,
hanno precisato che in presenza di
una mancata (valida) notifica dell’atto
prodromico, anche l’estratto
di ruolo può essere impugnato. Il fineèdinonpregiudicarelatutelapatrimonialedelcittadino,
cherisulterebbe
compromessa ove l’agente
della riscossione procedesse con
delle misure cautelari o delle azioni
esecutivepertutelareilpropriocredito(
inrealtàsconosciutoalcontribuente).
Valutando la questione sotto un
profilo pratico, occorre rilevare che,
diventando un atto “potenzialmente”
impugnabile, il contribuente dovrà
prestare particolare attenzione
aiterminientrocuiproporrericorso.
Nel processo tributario, l’impugnazione
va proposta entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto. L’estratto
di ruolo, tuttavia, è l’esito di una richiesta
del contribuente all’agente
della riscossione, per la quale non
esiste alcun tipo di notifica.
Atteso però che le Sezioni unite
ancoranoilprincipiodiimpugnabilità
dell’estratto di ruolo, sulla circostanza
che si tratti di un “documento”
del quale il contribuente «sia comunque
legittimamente venuto a
conoscenza», è verosimile sostenerecheiltermineentrocuiimpugnare
debba decorrere dalla data di stampa.
È infatti, in quel momento, che il
ricorrentescopreilpropriodebito.
Nel ricorso, occorrerà poi evidenziare
i vizi di notifica dell’atto
presupposto, possibilmente allegando,
se disponibili, prove degli
errori commessi nel procedimento
notificatorio. L’ammissibilità
dell’impugnazione avverso
l’estratto di ruolo, è legata infatti alla
mancata (ovvero invalida) notifica
della cartella di pagamento o
dell’accertamento esecutivo.
Nella pronuncia a Sezioni unite,
sul punto, è precisato che il destinatario
dell’atto ha l’interesse (e il
diritto) diprovocarelaverificadella
validità della notifica: ove l’atto
risultasse validamente notificato,
il ricorso proposto risulterebbe
tardivo, in caso contrario, invece, e
quindi l’atto non risultasse (validamente)
notificato, i termini per impugnare
non avrebbero neppure
iniziato a decorrere.
Nel ricorso poi andranno sviluppate
le eccezioni di diritto e di
merito sulla fondatezza/legittimità
dell’atto presupposto non notificato.
È infine necessaria un’ultima
riflessione. Le Sezioni unite della
Cassazione hanno precisato nella
sentenza, che l’impugnabilità dell’estratto
di ruolo è solo una facoltà
per il contribuente.
È affermato che l’ammissibilità
di una tutela “anticipata” (senza
cioè attendere la notifica di un successivo
atto come il pignoramento
o l’iscrizione ipotecaria) non comporta
l’onere bensì solo la facoltà
dell’impugnazione. Il mancato
esercizio non determina alcuna
conseguenza sfavorevole, poiché
il contribuente può sempre contestare
la pretesa, attendendo la formale
notifica di un atto successivo.
È così auspicabile, stante il chiarimento
contenuto nella pronuncia,
che gli uffici si astengano di richiedere
la definitività di atti che,
seppur non notificati validamente,
non sono stati impugnati dopo
l’avvenuta conoscenza formale
dell’estratto di ruolo

Abuso del diritto, così la depenalizzazione La condotta sanzionabile sul piano amministrativo - Il dispositivo della sentenza trasmesso all’amministrazione

MILANO
pL’abuso del diritto è ormai
depenalizzato. E l’impatto è immediato
sui procedimenti in
corso, portando di fatto al proscioglimento,
con la classica
formula «perchè il fatto non è
più previsto dalla legge come
reato», anche chi era già stato
condannato due volte dai giudici
di merito. Questa la presa
d’atto della Corte di cassazione
che, con la sentenza n. 40272
della Terza sezione penale, applica
per la prima volta la riforma
entrata in vigore lo scorso 1°
ottobre. È stato così assolto il
rappresentante legale di una società
sanzionato sia in primo sia
in appello dai giudici di Milano
per il reato di dichiarazione infedele.
La colpa? Avere posto in
essere un contratto di «stock
lending» sottoscritto con l’unico
obiettivo di evadere le imposte
sui redditi.
Approdato il caso in Cassazione,
la sentenza depositata ieri
mette in evidenza come, per
effetto dell’articolo 10 bis, comma
13, della legge n. 212 del 2000
(lo Statuto dei diritti del contribuente),
appena introdotto, le
contestazioni fondate sull’elusione
fiscale e sull’abuso del diritto
non sono più punite sul piano
penale, semmai su quello amministrativo.
Il che condurrebbe,
puntualizza la Corte, nel
caso in questione a potere eventualmente
infliggere una sanzione
dal 100% al 200% della
maggiore imposta.
La Cassazione ripercorre
puntigliosamente il percorso
normativo che ha condotto alla
depenalizzazione. Sin dalla legge
delega n. 23 del 2014, la cui previsione
sul punto era indirizzata,
nell’assenza di una clausola
antielusiva generale, a riequilibrare
il rapporto tra lo strumento
di contrasto all’elusione e la
certezza del diritto, nella consapevolezza  consapevolezza
di una «prassi amministrativa
di sindacare ex post le
scelte dei contribuenti sulla base
di orientamenti non noti al
momento in cui le operazioni
sottoposte a controllo sono già
decise ed effettuate».
Il nuovo articolo dello Statuto,
ricorda la Corte, mette in evidenza
l’unificazione della nozione
di abuso del diritto con
quella di elusione fiscale. I 3 presupporti
dell’abuso del diritto
allora sono:
el’assenza di sostanza economica
delle operazioni effettuate;
r la realizzazione di un vantaggio
fiscale indebito;
t la circostanza che il vantaggio
è l’effetto essenziale dell’operazione.
Requisiti poi sui quali la norma,
scrivono i giudici, si sofferma
in maniera analitica chiarendone
il significato. Determinante
è allora la nozione di vantaggio
fiscale indebito, vero argine
alla libertà di iniziativa economica,
facendo di conseguenza
diventare ancora più delicata
l’operazione di individuazione
della ratio della singola norma
tributaria. In questo senso,
esemplifica la sentenza, non è
certo abusiva la condotta di chi
per procedere all’estinzione di
una società mette in atto una fusione,
invece di provvedere alla
semplice liquidazione.
La Corte si concentra poi sul
regime transitorio, sottolineando
che la riforma deve essere applicata
anche ai procedimenti in
corso, distinguendo però tra
piano penale e piano amministrativo.
Sul primo, la conclusione
è appunto quella di un’avvenuta
depenalizzazione che conduce
al proscioglimento, nel rigoroso
rispetto dei principi
base del diritto penale, oltre che
della Costituzione e delle Convenzioni
internazionali (New
York 1966). Ma sul piano amministrativo,
sul quale la condotta
può ancora assumere rilevanza,
visto che, come ovvio, era stato
notificato l’atto di accertamento,
la sentenza osserva che tutto
resta impregiudicato.
Anzi, conclude la pronuncia,
pur non essendo stato previsto
un obbligo vero e proprio, la
scelta del legislatore di procedere
a una totale irrilevanza della
condotta, ha come conseguenza
la trasmissione da parte
della Corte del dispositivo della
sentenza all’amministrazione
finanziaria competente per le
scelte del caso.
©

Co.co.co con «schermo» debole L’esimente dei contratti collettivi non può evitare la riqualificazione da parte del giudice

Franco Toffoletto
pIl decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ha abrogato il contratto a
progetto, delineando i contorni di
una nuova fattispecie contrattuale,
definita «collaborazione organizzata
dal committente» (è
scomparso il termine «coordinata
»), alla quale - qualora le modalità
di esecuzione siano, appunto,
organizzate dal committente «anche
con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro» - troverà applicazione
la disciplina (tutta, inclusa la
contribuzione) del rapporto di lavoro
subordinato.
Questo effetto, cioè l’applicazione
delle regole del lavoro subordinato,
non si verifica in quattro
casi elencati dalla stessa norma,
tra i quali il più interessante è
il primo. Stabilisce la norma - cioè
l’articolo 2, comma 2, lettera a) -
che la disciplina del lavoro subordinato
non si estende alle «collaborazioni
» - anche se organizzate
dal committente - «per le quali gli
accordi collettivi nazionali stipulati
da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale prevedano
discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico
e normativo, in ragione delle
particolari esigenze produttive
ed organizzative».
Una norma, a mio parere, errata
e fuorviante per le imprese. Fuorviante
perché assai spesso le
aziende tendono a ritenere che
una volta che una norma disponga
circa un tipo contrattuale, la sua
stipulazione metta al sicuro da
ogni problema; in questo caso che,
addirittura, l’esistenza di una qualche
regolamentazione collettiva
escluda ogni possibile riqualificazione.
Ma non è così. Qualunque
contratto, indipendentemente dal
fatto che sia disciplinato o meno
da una norma, può essere messo in
discussione e, quindi, il prestatore
di lavoro potrà sempre chiedere al
giudice di accertare che quel contratto
non sia di quel tipo, ma di un
altro. E tale potere qualificatorio è
solo del giudice.
La norma in commento è anche
tecnicamente sbagliata. Anzitutto,
perché riconosce, ed è forse la
prima volta, alla contrattazione
collettiva il potere di definire un tipo
contrattuale, quando è evidente
che tale potere è solo della legge
e non di un altro contratto di diritto
privato. Perché un contratto collettivo
è giuridicamente un semplice
contratto tra parti private, un
contratto innominato ex articolo
1322 del Codice civile che, dunque,
non appartiene alle fonti del diritto
ma crea obbligazioni soltanto
per le parti che lo hanno stipulato Le fonti del diritto, infatti, sono, ex
articolo 1 delle preleggi, in ordine
gerarchico: 1) le leggi; 2) i regolamenti;
4) gli usi (le norme corporative,
originariamente indicate al n.
3 sono state abrogate nel 1943).
In secondo luogo, tale potere
viene riconosciuto a fronte di condizioni
totalmente indeterminate:
tali contratti collettivi devono, infatti,
prevedere «discipline specifiche
riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione
delle particolari esigenze produttive
ed organizzative del relativo
settore». Quindi, ipotizziamo
che si faccia un contratto collettivo
(nazionale) in cui si dice che per
un certo settore la retribuzione
minima sia di mille euro lordi al
mese e si determini un periodo di
prova, un periodo di preavviso e
un periodo di comporto: i contratti
stipulati da un’impresa in esecuzione
di tale contratto collettivo
saranno certi e non impugnabili?
La risposta è negativa, perché il
singolo lavoratore potrà sempre
rivolgersi al giudice per chiedere
che accerti che quel rapporto non
era di lavoro autonomo, ma di lavoro
subordinato. E molto probabilmente
avrà successo perché tale
rapporto implicherà una prestazione
svolta all’interno dell’azienda,
con modalità temporali
predefinite, utilizzando strumenti
messi a disposizione dal datore di
lavoro e con una retribuzione predefinita
e fissa. Tutti elementi, certamente,
propri della fattispecie di
cui all’articolo 2094 del Codice cicivile,
cioè del lavoro subordinato.
Ne deriva che, a mio parere,
questa norma non può rappresentare
una soluzione valida per mantenere
in vita rapporti di lavoro autonomo
prima possibili in virtù
delle esclusioni previste dalla disciplina
del contratto a progetto.
In realtà, l’attuale normativa
consente la stipulazione di validissimi
contratti di lavoro autonomo
in ipotesi che prima, invece,
erano, nella maggior parte dei casi,
precluse. Mi riferisco a contratti
di durata, a tempo determinato
o indeterminato, il cui oggetto
non sia soltanto la realizzazione
di un’opera, per esempio lo sviluppo
di un software (come imponeva
l'articolo 61 del Dlgs
276/2003, il «progetto»), ma anche
un’attività manuale o intellettuale
(cioè un servizio, per usare
la terminologia adottata dall’articolo
2222, al pari degli articoli 1677
in tema di appalto o 1559 e 1570 in
tema di somministrazione), che
comporti la realizzazione di una
prestazione continuativa (una
consulenza, lo sviluppo della funzione
commerciale), oppure periodica
(la manutenzione ordinaria
e straordinaria, l’assistenza tecnica).
L’importante è che tale prestazione
non sia organizzata dal
committente, nel senso che il prestatore
di lavoro deve essere sempre
libero nel determinare il se ed
il quando svolgere la propria prestazione,
seppure in adempimento
dell’obbligazione assunta.
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Per il reato di omesso versamento occorre valutare caso per caso

Laura Ambrosi
pL’adeguamento strutturale
dell’azienda e il pagamento
delle retribuzioni arretrate ai
dipendenti, in virtù anche di accordi
sindacali, possono costituire
valide ragioni per non far
scattare la punibilità per il reato
di omesso versamento Iva.
Spetta poi al giudice di merito
la valutazione circa la validità
del quadro probatorio offerto
ai fini della non punibilità.
Ad affermarlo è la Corte di
cassazione, con la sentenza n.
40352 depositata ieri. Il legale
rappresentante di una società
era imputato del delitto di
omesso versamento Iva, essendo
il debito dovuto superiore
alle soglie penali previste
dall’articolo 10 ter del Dlgs
74/2000.
Il contribuente si difendeva
evidenziando che l’omesso
versamento era stato causato
dall’investimento eseguito
dall’azienda per degli adeguamenti
strutturali nel rispetto
delle norme antiinfortunistiche,
oltre che per il pagamento
delle retribuzioni ai dipendenti.
Il Tribunale condividendo
tale tesi, lo assolveva.
La Corte di appello, invece, riformando
la sentenza di primo
grado, riteneva rilevante
l’omesso accantonamento
delle somme necessarie per il
versamento all’Erario, a prescindere
dalle spese concretamente
sostenute.
Il contribuente ricorreva per
Cassazione. I giudici di legittimità
hanno innanzitutto rilevato
che in tema di omesso versamento
Iva, si è da tempo consolidato
il principio secondo cui
la crisi di liquidità può escludere
la colpevolezza, solo se è dimostrato
che il contribuente
abbia adottato tutte le misure
per provvedere all’assolvimento
dell’obbligo tributario.
È così tenuto a dimostrare
non solo la non imputabilità allo
stesso della crisi economica,
ma anche che fosse impossibile
fronteggiarla adeguatamente,
ad esempio reperendo risorse
economiche e finanziarie
da terzi, o agendo sul proprio
patrimonio. Occorre così
provare che non è riuscito, nonostante
plurimi tentativi, a
contrastare l’improvvisa crisi
dovuta a cause indipendenti
dalla sua volontà.
Nella specie i giudici di appello
si erano limitati a rilevare
la necessità di operare l’accantonamento
delle somme
ai fini Iva, trascurando le precise
motivazioni indicate dal
contribuente.
Non a caso, infatti, il giudice
di primo grado aveva ritenuto
assente il reato poiché l’imprenditore,
per fronteggiare
una grave crisi aziendale durata
alcuni anni, aveva dovuto
adeguare gli impianti, per poter
continuare l’attività, e aveva
pagato gli arretrati ai dipendenti
in conseguenza degli accordi
sindacali sottoscritti. Alla
luce di ciò, il giudice di primo
grado aveva ravvisato l’impossibilità
di adempiere all’obbligo
tributario.
La Corte d’appello, invece,
si era soffermata solo sull’obbligo
di accantonare le somme
Iva incassate, senza però chiarirne
le ragioni.
I giudici di legittimità hanno
quindi riscontrato una «vistosa
carenza» di motivazione delle
decisione di secondo grado,
tanto da dichiararne la nullità.
La pronuncia è importante
poiché richiama i giudici di merito
alla valutazione caso per
caso delle ragioni che hanno
causato l’omesso versamento.
La Cassazione, infatti, da tempo
ha confermato che la non
punibilità degli omessi versamenti
delle imposte compete al
giudice di merito, che deve verificare
l’assenza di dolo o l’assoluta
impossibilità di far fronte
all’obbligazione tributaria.
Tali questioni vanno affrontate
“caso per caso” non potendosi
applicare principi generali
(Cassazione 40394/2014).
Da evidenziare, infine, la recente
interpretazione secondo
la quale, nella crisi di impresa,
anche l’impegno del patrimonio
personale dell’imprenditore
con la costituzione di
garanzie, deve essere attentamente
valutato dal giudice di
merito ai fini della sussistenza
o meno del dolo del reato di
omesso versamento (Cassazione
n. 31930/2015).
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Sulle somme ereditate la sanzione si riduce

Angelo Busani
pLa circolare 30/E dell’11 agosto 2015 ha
confermato implicitamente che se i beni
esistenti all’estero (denaro, immobili,
quote di società) sono di proprietà di un
contribuente che li ha ricevuti a seguito di
una successione ereditaria tassabile in
Italia e non dichiarata al fisco italiano, occorre
inevitabilmente valutare questa circostanza
nell’ambito della procedura di
voluntary disclosure che si intenda svolgere
con riferimento a questi beni.
L’agenzia delle Entrate ha infatti affermato
che se vi è emersione di violazioni
in questo ambito «l’ufficio dovrà necessariamente
attivare le conseguenti attività
di controllo»; e, d’altro lato, che, in
considerazione della «piena e spontanea
collaborazione del contribuente» e del
fatto che la normativa della voluntary
non consente affievolimenti per le imposte
di registro e di successione, le sanzioni
potranno tuttavia essere ridotte «fino
alla metà del minimo previsto dalla legge
» (ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del
Dlgs 472/97).
Diverse le situazioni in cui ci si può venire
a trovare. Infatti l’istanza di voluntary
disclosure può essere presentata:
equalora non siano ancora trascorsi
due anni dal pagamento dell’imposta
principale di successione relativamente
a una dichiarazione di successione
presentata in Italia senza menzionare i
beni all’estero;
rqualora non siano ancora trascorsi cinque
anni dalla scadenza del termine che gli
eredi avevano per presentare la dichiarazione
di successione (che dunque sia stata
del tutto omessa);
tqualora siano trascorsi i termini di due o
cinque anni di cui ai punti 1) e 2).
Entro i due anni
Nel primo caso, nel quale dunque non sono
ancora trascorsi due anni dal pagamento
dell’imposta inerente una dichiarazione
di successione presentata senza indicare
i beni all’estero, bisogna tener conto
del fatto che l’articolo 27, comma 3 del Dlgs
346/1990 (il testo unico dell’imposta di
successione) dispone che, in presenza di
una dichiarazione di successione incompleta,
l’ufficio può procedere alla rettifica
e alla liquidazione della maggiore imposta
mediante avviso notificato entro il termine
di decadenza di due anni dal pagamento
dell’imposta principale.
Se ci si trova in questo caso, pertanto,
e l’istanza di voluntary fosse formulata
senza aver prima registrato
una dichiarazione di successione integrativa
di quella presentata in modo
incompleto (e non si interpretasse
la voluntary come richiesta di ravvedimento
operoso, ciò che invero non
appare implausibile), l’amministrazione
potrebbe pretendere, oltre che
l’imposta e gli interessi, la sanzione
in misura compresa tra il 100 e il 200%
dell’imposta non pagata (articolo 51,
comma 1 del Dlgs 346/90); se si applicasse
il criterio della metà del minimo,
indicato dalle Entrate nella circolare
30/E (articolo 7, comma 4 del
Dlgs 472/97) si avrebbe dunque una
sanzione pari al 50% dell’imposta
non pagata.
Entro i cinque anni
Nel secondo caso, e cioè nell’ipotesi in cui
non siano ancora trascorsi cinque anni dalla
scadenza del termine per presentare la
dichiarazione di successione del tutto non
presentata, bisogna tenere in considerazione
l’articolo 27, comma 4 del Dlgs
346/90, il quale dispone che se la dichiarazione
di successione è stata omessa, l’ufficio
può notificare un avviso di liquidazione
entro il termine di decadenza di cinque
anni dalla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione omessa.
Ne consegue che se l’istanza di voluntary
viene formulata senza aver prima registrato
una dichiarazione di successione
per sanare l’omissione, l’amministrazione
potrebbe procedere all’accertamento
d’ufficio, di cui all’articolo 27, comma 4 del
Dlgs 346/1990. Qualora si ipotizzi che anche
in questo caso la voluntary non si possa
interpretare come un ravvedimento operoso,
bisogna considerare che la sanzione
per l’omissione della dichiarazione di successione
è stabilita in misura compresa tra
il 120 e il 240% dell’imposta non versata (articolo
50 del Dlgs 346/90); in questo caso, la
metà del minimo è dunque pari al 60% dell’imposta
non pagata.
Decorso dei termini
Nel terzo caso (avvenuto decorso dei termini
di due o cinque anni), qualora si tema
che la mancata presentazione della dichiarazione
di successione costituisca un
impedimento per il perfezionamento della
voluntary, si tratta di valutare l’opportunità
di presentare una dichiarazione
tardiva, il che non comporta il pagamento
di sanzioni, ma “solo” il pagamento del
100% delle imposte dovute (da calcolare
con le regole – aliquote e franchigie – vigenti
al momento del decesso): la disciplina
della voluntary non prevede infatti, come
già accennato, alcun affievolimento
delle imposte di registro e di successione o
donazione che si rendano dovute in relazione
a pratiche di collaborazione volontaria
finalizzata all’emersione di beni all’estero
occultati al fisco italiano.
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Nella relazione i dettagli di tutti i prelevamenti

Iprelevamenti dai conti esteri oggetto
di disclosure non fanno scattare alcuna
presunzione legale di redditività.
Tuttavia, visto che i prelevamenti dai conti
esteri costituiscono una variazione del
patrimonio, è necessario dimostrarne il
rientro in Italia o la perdita di possesso. I
principali chiarimenti in tal senso si
rinvengono nella circolare 27/E del 16
luglio 2015.
I prelievi
Atteso che ovviamente i prelievi per
contanti difficilmente sono documentati
dalla dichiarazione di trasporto al seguito,
l’arduo (spesso impossibile) compito del
contribuente sarà quello di fornire
spiegazioni quanto più esaustive possibili
nella relazione accompagnatoria. Tuttavia
si ricorda che alla base della disclosure c’è
una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sulla completezza e la veridicità di
quello che viene prodotto, assistita da uno
specifico reato in caso di mendacio, quindi
i contribuenti, che sanno a cosa vanno
incontro (il nuovo reato e il rischio di
vanificare la disclosure), saranno
incentivati a dire la verità e l’Agenzia
dovrà fare quanto più affidamento
possibile sulle relazioni accompagnatorie.
In relazione ai casi più frequenti, che
sono quelli connessi all’utilizzo per finalità
personali o familiari, l’Agenzia dovrebbe
dimostrare flessibilità e non pretendere
prove diaboliche. In effetti nelle circolari
si richiama il buon senso e si puntualizza
che i prelievi di carattere personale su cui
si possono pretendere meno evidenze
sono quelli che avvengono con cadenza
periodica e sono parametrati al tenore di
vita e alla redditività degli attivi esteri
(queste sono evidentemente indicazioni
esemplificative).
Se invece il contante è stato utilizzato
per costituire una nuova attività
patrimoniale o finanziaria in Italia o
all’estero, o se è stato utilizzato per
l’acquisizione di beni e servizi o se è stato
oggetto di liberalità, le spiegazioni
dovranno essere maggiori. È infatti
possibile che in relazione a tali transazioni
possa realizzarsi un presupposto
imponibile in capo ad altri soggetti (invero
a volte collegato a obblighi dello stesso
aderente, come accade nel caso di
dipendenti pagati in nero soggetti a
ritenuta). Anche in questo caso tuttavia
l’Agenzia ammette che possa farsi
riferimento a una molteplicità di elementi,
pure indiretti. Sui contanti nulla viene
previsto in relazione a potenziali
violazioni valutarie. Il rischio tuttavia che
queste vengano accertate (ove peraltro
non sia spirato il termine di 5 anni)
dovrebbe essere remoto posto che
comunque l’onere probatorio sarebbe
ovviamente in capo alle autorità preposte.
Le cassette di sicurezza
La circolare 27/E fornisce alcuni
chiarimenti anche sul contante detenuto
in cassette di sicurezza o in casa. In
quest’ultimo caso con una disclosure
domestica il denaro detenuto in casa frutto
di evasione fiscale ancora accertabile va
regolarizzato con il versamento dei valori
presso un intermediario abilitato su un
conto corrente intestato all’aderente,
acceso dopo la presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui vi sia stato un trasferimento
del contante da una cassetta di sicurezza
estera a una italiana andrà fornita la prova
che si tratta dello stesso denaro. Anche qui
è ammesso il ricorso a prove indirette,
come l’accensione di una cassetta di
sicurezza in Italia pochi giorni dopo il
prelevamento effettuato all’estero.
Più problematico fornire la prova del
contenuto della cassetta per beni diversi dal
contante in caso di disclosure nazionale:
mentre in Svizzera i notai redigono i verbali
sul contenuto, i notai italiani difficilmente
possono procedere in tal senso in assenza di
una disposizione di legge.

Con l’addio al «segreto» scambio dati senza limiti

La provenienza delle attività oggetto
di regolarizzazione è da ritrovarsi
nella ormai nuova geografia degli ex
paradisi fiscali. Infatti allo sgretolarsi del
segreto bancario segue la richiesta di
regolarizzazione dei capitali e delle
attività non dichiarati. Analizzando lo
stato degli accordi sullo scambio di
informazioni sia a richiesta che
automatico evidentemente si individuano
tutti i Paesi dove maggiormente sono
state allocate le ricchezze non dichiarate
in questi ultimi anni e da dove ormai
provengono le istanze di collaborazione
volontaria.
Svizzera
La prima piazza finanziaria dove
storicamente gli italiani hanno depositato
i loro averi è senza dubbio la Svizzera.
Quest’ultima però – in virtù della stipula
del protocollo di modifica della
convenzione contro la doppia
imposizione con l’Italia del 23 febbraio del
2015 in cui si sono recepiti i principi
contenuti nell’articolo 26 del modello
Ocse (in sostanza l’abolizione del segreto
bancario) – è diventata un Paese
«collaborativo» e quindi suscettibile di
un effettivo scambio di informazioni su
richiesta delle amministrazioni
finanziarie secondo la nuova norma sulla
collaborazione volontaria. L’articolo 27
del protocollo di intesa Italia-Svizzera
riporta infatti i contenuti dell’articolo 26
del modello Ocse secondo cui le autorità
dei Paesi stipulanti non potranno più
opporre il segreto bancario. L’accordo
entrerà in vigore a partire dallo scambio
delle notifiche di avvenuta ratifica. Avrà
tuttavia un’efficacia parzialmente
retroattiva in quanto le richieste potranno
avere ad oggetto fatti e/o circostanze
esistenti a far data dal 23 febbraio 2105. È
importante evidenziare il contenuto
dell’accordo internazionale definito road
map allegato al protocollo in cui viene
evidenziato che gli intermediari svizzeri,
qualora collaborino con il cliente alla
disclosure, non siano passibili e
imputabili penalmente per violazione del
segreto bancario previsto dalle norme
elvetiche. Questa precisazione e la prassi
internale che prevede anche le richieste
di gruppo di contribuenti rendono
l’accordo idoneo a un effettivo scambio di
informazioni.
Monaco, Liechtenstein e Vaticano
Inoltre il Consiglio dei ministri del 27
agosto 2015 ha approvato i quattro disegni
di legge (Affari esteri e cooperazione
internazionale, Economia e finanze) con
la ratifica e l’esecuzione del protocollo di
modifica, oltre che della convenzione
Italia-Svizzera per evitare le doppie
imposizioni, anche dell’accordo Italia-
Principato di Monaco sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, la
convenzione Italia-Santa Sede in materia
fiscale e l’accordo Italia-Principato del
Liechtenstein sullo scambio di
informazioni in materia fiscale. In tutti e
quattro i casi l’amministrazione fiscale
italiana potrà richiedere per iscritto
informazioni anche per il passato: dal
2009 nel caso del Vaticano, dal periodo
d’imposta 2015 nel caso dei due Principati
e dal 23 febbraio scorso nel caso della
Svizzera. A seguito dell’imminente
entrata in vigore degli accordi, la richiesta
di informazioni dell’agenzia delle Entrate
potrà riferirsi non solo a un contribuente
in particolare ma anche a una pluralità di
contribuenti specificatamente
individuati (richieste di gruppo). La
prassi internazionale, infatti, ormai
prevede che tali accordi contengano delle
descrizioni di comportamenti che
evidenziano soggetti che detengono conti
inattivi, ovvero conti sostanzialmente
svuotati o conti chiusi. Questi
comportamenti, se fosse confermata
anche una mancata dichiarazione di
regolarità fiscale ovvero mancata
dichiarazione di adesione alla voluntary
dei contribuenti interessati, potrebbero
essere agevolmente individuati in una
categoria ben definita (Gruppo) e quindi
essere oggetto di scambio di
informazioni.
Recentemente è stata riportata la
notizia di come questo strumento sia
utilizzato dalle amministrazioni fiscali
come ad esempio quella olandese per
ottenere informazioni da Paesi che
tradizionalmente come la Svizzera
opponevano il segreto bancario. Inoltre
anche sul fronte dell’utilizzo delle
cosiddette liste, sia la giurisprudenza
nazionale sia la prassi internazionale sono
concordi nel ritenere che se il Paese che
intende avvalersene non ha partecipato
attivamente all’acquisizione illegittima
ma ha utilizzato strumenti di
cooperazione internazionale tali
informazioni possono essere utilizzate e
approfondite con ulteriori richieste
internazionali. Si aggiunga che in molti
Paesi ormai la normativa antiriciclaggio
ha recepito le raccomandazioni Gafi sulla
nozione allargata di riciclaggio inserendo
tra i reati presupposto anche i reati
tributari e determinando così una
segnalazione di operazione sospetta nei
confronti del cliente che non dimostri la
provenienza fiscale lecita dei suoi averi.
Questo nuovo clima e assetto
internazionale non può che ridisegnare in
modo radicale le modalità di allocazione
da parte dei contribuenti dei loro capitali
non dichiarati che con l’imminente arrivo
anche dello scambio automatico dei dati
nei prossimi anni non potranno che
trovarsi di fronte all’unica scelta di
legalità possibile, ossia quella della
regolarizzazione fiscale dei loro capitali

Inviti, accessi e verifiche sbarrano la via all’adesione

Le cause di inammissibilità alla procedura
di disclosure, sia di natura
amministrativa che penale, scattano solo
periodo di imposta per periodo di imposta,
tributo per tributo, procedura per procedura
(nazionale o internazionale) e in relazione a
violazioni di carattere tributario sulle attività
oggetto della collaborazione volontaria.
Semaforo rosso
L’istanza non produce gli effetti benevoli
previsti dalla legge 186/2014, e c’è il rischio di
incappare anche nel nuovo reato di esibizione
di documenti non veridici e non completi,
laddove il richiedente abbia avuto formale
conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di
procedimenti penali riferiti a violazioni che
insistono sull’ambito oggettivo di applicazione
della procedura. La preclusione opera anche
nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
cause ostative sia stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati o da concorrenti nel
reato. Questa circostanza deve essere provata
dall’organo accertatore. Le cause ostative che
inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure
sono quindi di tre tipologie e fanno
riferimento:
ealla formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche (di cui agli articoli 52 del
Dpr 633/1972 per l’Iva, e 33 del Dpr 600/73 per
le imposte dirette);
rall’inizio di altre attività di accertamento
amministrativo (si tratta dell’invio di «inviti»,
«richieste» e «questionari» di cui all’articolo 51
del Dpr 633/72 e all’articolo 32 del Dpr 600/73);
talla pendenza di procedimenti penali
relativi all’ambito oggettivo di applicazione
della procedura.
I chiarimenti delle Entrate
La circolare 10/E del 13 marzo 2015 fornisce
numerosi chiarimenti sul tema delle cause di
inammissibilità della procedura. Non
precludono l’accesso alla procedura, secondo
la circolare, la pendenza di indagini finanziarie
rivolte agli intermediari finanziari e di controlli
formali ai sensi degli articoli 36bis e 36ter del
dpr 600/73.
Lo sbarramento, per volontà legislativa,
deve prendere a riferimento il momento della
presentazione dell’istanza, e può riguardare
solo le attività ispettive o accertative riferite
agli investimenti da regolarizzare. Si tratta di
un aspetto molto rilevante, soprattutto in
presenza di istanza poi integrata da una
successiva richiesta. Riteniamo che la
procedura possa comunque essere portata a
termine e quindi che la causa ostativa sia
irrilevante laddove questa si manifesti prima
dell’istanza integrativa ma comunque dopo
l’istanza originaria. È infatti evidente che già la
prima istanza (pur con numeri totalmente
errati) mostri la genuina e spontanea volontà
di autodenunciarsi e regolarizzare e sarebbe
quindi contrario allo spirito della procedura
opinare diversamente. Anzi, alle stesse
conclusioni dovrebbe giungersi nei casi di
istanze irrituali presentate prima
dell’approvazione del modello definitivo e
oggi “reiterate” in richieste conformi ai
dettami. L’istanza anche mandata via posta,
pec, eccetera, rappresenta infatti comunque
un avvio spontaneo della procedura.
La notifica necessaria
Per l’operatività delle cause ostative occorre la
«formale conoscenza» delle stesse, che
tipicamente coincide con la notifica di un atto
all’interessato. Le cause ostative rilevano per
singolo periodo di imposta, e quindi chi ha in
corso una verifica su una sola annualità può
accedere alla disclosure per le altre, e per
tributo, nel senso ad esempio che la verifica ai
fini Iva non blocca la disclosure per le dirette.
Il tipo di procedura
Le cause di inammissibilità vanno poi riferite
distintamente alla procedura internazionale o
a quella nazionale, con la conseguenza ad
esempio che se un contribuente ha in essere
una verifica da redditometro in Italia, anche
per tutte le annualità, può presentare
regolarmente l’istanza per la procedura
internazionale.
La rimozione
Le cause di inammissibilità possono anche
essere rimosse. Se il contribuente decide di
definire il procedimento con il fisco su una data
annualità con il pagamento del dovuto, subito
dopo potrà accedere alla procedura anche su
quella stessa annualità.
Antonio Tomassini

Per la voluntary disclosure rinvio senza costi aggiuntivi La proroga è al 30 novembre - Accertamenti da chiudere al 31 dicembre 2016

Antonio Tomassini
pC’è ancora tempo sino al 30 novembre
per regolarizzare la propria posizione attraverso
la procedura di voluntary disclosure.
Alle già tante istanze giunte sinora se
ne potranno quindi aggiungere delle altre.
Nonostante i dubbi sulle tempistiche che
separano le domande dalle istanze integrative
e dalle relazioni (si vedano gli articoli
a pagina 47) quel che è certo è che
l’operazione continua, magari anche nell’ottica
di diventare un istituto che vada a
regime nel nostro ordinamento, come avvenuto
in Francia.
La proroga
La proroga vera, decisa con il decreto
legge 153/2015 approvato dal Governo il
29 settembre, senza sanzioni o aggravi
aggiuntivi, sposta infatti al 30 novembre
il termine finale per presentare le istanze
e unifica il termine di conclusione delle
procedure di rientro dei capitali, per tutti
gli anni coinvolti, al 31 dicembre 2016.
Con ciò anche scongiurando il rischio accertamenti
parziali, nel senso che tutti gli
anni oggetto della procedura dovranno
essere definiti entro il 31 dicembre del
prossimo anno.
Il decreto di proroga prevede, inoltre,
l’inapplicabilità delle sanzioni in
materia di antiriciclaggio previste dalla
legge 231/2007 per le violazioni del
divieto di utilizzo in qualunque forma
di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri. Ciò evidentemente
per incentivare il più possibile
le operazioni di rientro.
La riscrittura dei termini significa che i
contribuenti che non hanno ancora fatto
nulla avranno due mesi per la presentazione
dell’istanza, anche se bisogna prestare
attenzione alle cause ostative, che
ovviamente non sono sospese dalla proroga.
Quindi si potrà procedere con più
calma ma sempre nella consapevolezza
che al momento di presentazione non vi
devono essere condizioni di inammissibilità
(controlli fiscali in corso o procedimenti
penali avviati sull’ambito applicativo
della procedura). La proroga al 30 novembre
della voluntary disclosure, che
nulla ha disposto sull’anno 2014, va poi coordinata
con la dichiarazione Unico 2015.
E infatti i contribuenti possono ancora sistemare
la propria dichiarazione dei redditi
sino al 29 dicembre 2015 e in particolare
compilare RW con una sanzione minima
pari a 258 euro (ravvedibile).
Regolarizzazione doppia
In termini generali la procedura di voluntary
disclosure, introdotta dalla legge
186/2014, individua una regolarizzazione,
inserita nelle ordinarie regole in materia
di accertamento, accessibile a tutti i contribuenti,
siano essi persone fisiche, giuridiche,
o altri enti, residenti o non residenti,
per tutti i periodi di imposta per i quali il
termine di decadenza non sia spirato e per
la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani,
e delle violazioni a essi connesse. Per
questa ragione si parla di disclosure interinternazionale
e di disclosure nazionale, procedure
che a volte devono e a volte possono
essere combinate.
Il periodo temporale
Risolta (dal Dlgs 128/2015, cosiddetto decreto
sulla «certezza del diritto») la tematica
del raddoppio dei termini in presenza
di violazioni penali, ora operante solo
pro-futuro, per individuare il periodo
temporale della disclosure occorre far riferimento
al seguente quadro.
Ai fini impositivi, la regolarizzazione
deve riguardare le annualità dal: 2010 (in
caso di presentazione di una dichiarazione
infedele); 2009 (in caso di dichiarazione
omessa); 2006 (in caso di presentazione
di una dichiarazione infedele e di presenza
dei presupposti per applicare il raddoppio
dei termini di accertamento black
list di cui all’articolo 12, comma 2-bis del Dl
78/2009); 2004 (in caso di omessa dichiarazione
e di presenza dei presupposti per
applicare il raddoppio dei termini di accertamento
black list).
Il monitoraggio fiscale
Quanto alle sanzioni da monitoraggio fiscale,
gli anni da regolarizzare sono, secondo
l’agenzia delle Entrate, dal: 2009
(quadro RW infedele o omesso nell’anno
2010) per le attività che sono detenute in
Paesi non black list; 2004 (quadro RW infedele
o omesso nell’anno 2005) per le attività
che sono detenute in Paesi black list
(articolo 12, comma 2-ter del Dl 78/2009).
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CHI PUÒ ADERIRE E CHI NO
Inviti, accessi e verifiche
sbarrano la via all’adesione
Le cause di inammissibilità alla procedura
di disclosure, sia di natura
amministrativa che penale, scattano solo
periodo di imposta per periodo di imposta,
tributo per tributo, procedura per procedura
(nazionale o internazionale) e in relazione a
violazioni di carattere tributario sulle attività
oggetto della collaborazione volontaria.
Semaforo rosso
L’istanza non produce gli effetti benevoli
previsti dalla legge 186/2014, e c’è il rischio di
incappare anche nel nuovo reato di esibizione
di documenti non veridici e non completi,
laddove il richiedente abbia avuto formale
conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di
procedimenti penali riferiti a violazioni che
insistono sull’ambito oggettivo di applicazione
della procedura. La preclusione opera anche
nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
cause ostative sia stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati o da concorrenti nel
reato. Questa circostanza deve essere provata
dall’organo accertatore. Le cause ostative che
inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure
sono quindi di tre tipologie e fanno
riferimento:
ealla formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche (di cui agli articoli 52 del
Dpr 633/1972 per l’Iva, e 33 del Dpr 600/73 per
le imposte dirette);
rall’inizio di altre attività di accertamento
amministrativo (si tratta dell’invio di «inviti»,
«richieste» e «questionari» di cui all’articolo 51
del Dpr 633/72 e all’articolo 32 del Dpr 600/73);
talla pendenza di procedimenti penali
relativi all’ambito oggettivo di applicazione
della procedura.
I chiarimenti delle Entrate
La circolare 10/E del 13 marzo 2015 fornisce
numerosi chiarimenti sul tema delle cause di
inammissibilità della procedura. Non
precludono l’accesso alla procedura, secondo
la circolare, la pendenza di indagini finanziarie
rivolte agli intermediari finanziari e di controlli
formali ai sensi degli articoli 36bis e 36ter del
dpr 600/73.
Lo sbarramento, per volontà legislativa,
deve prendere a riferimento il momento della
presentazione dell’istanza, e può riguardare
solo le attività ispettive o accertative riferite
agli investimenti da regolarizzare. Si tratta di
un aspetto molto rilevante, soprattutto in
presenza di istanza poi integrata da una
successiva richiesta. Riteniamo che la
procedura possa comunque essere portata a
termine e quindi che la causa ostativa sia
irrilevante laddove questa si manifesti prima
dell’istanza integrativa ma comunque dopo
l’istanza originaria. È infatti evidente che già la
prima istanza (pur con numeri totalmente
errati) mostri la genuina e spontanea volontà
di autodenunciarsi e regolarizzare e sarebbe
quindi contrario allo spirito della procedura
opinare diversamente. Anzi, alle stesse
conclusioni dovrebbe giungersi nei casi di
istanze irrituali presentate prima
dell’approvazione del modello definitivo e
oggi “reiterate” in richieste conformi ai
dettami. L’istanza anche mandata via posta,
pec, eccetera, rappresenta infatti comunque
un avvio spontaneo della procedura.

venerdì 2 ottobre 2015

Il contribuente può rilevare la mancanza della denuncia

La nuova disciplina troverà concreta
applicazione per i futuri atti emessi.
Tuttavia, dal contenuto della disposizione
si possono ricavare alcuni “chiarimenti”
utili per i procedimenti pendenti ovvero per gli
atti non soggetti al periodo transitorio.
L’assenza della notizia di reato
Non di rado gli uffici emettevano atti “tardivi”
rispetto alla scadenza del potere di accertamento,
semplicemente indicando nella motivazione
l’esistenza del possibile delitto commesso,
ma senza presentare concretamente la
notizia di reato in Procura. La nuova disposizione,
limitandosi a indicare entro quale
termine la notizia di reato va presentata all’Autorità
giudiziaria, indirettamente conferma
che in ogni caso occorre la denuncia. Vale a
dire che il legislatore si è limitato a introdurre
dei termini che per il passato non c’erano, con
riguardo a un adempimento (l’inoltro in
Procura della denuncia) già esistente. Con
riferimento ai contenziosi in essere, dunque, i
cui atti non sono stati correlati alla notizia di
reato, se nel ricorso introduttivo era stata
sollevata tale eccezione, si potrà evidenziare al
giudice che anche secondo la nuova norma, la
denuncia era pur sempre necessaria.
L’allegazione
Una frequente eccezione contenuta nei ricorsi
presentati, attiene all’obbligo di allegazione
della notizia di reato. La doglianza si fonda
principalmente sulla circostanza che il giudice
tributario, investito dalla Consulta (sentenza
247/2011) di controllare il possibile uso strumentale
del raddoppio, in assenza della denuncia
non può procedervi. Gli uffici non sempre
inseriscono gli estremi della notizia di reato
negli atti notificati: l’assenza di informazioni
impedisce, però, prima alla difesa, e, poi, al
giudice adito, di valutare la legittimità del
raddoppio dei termini. Peraltro alla luce della
nuova norma, è auspicabile che in futuro tale
informazione sia indicata, ovvero sia allegata
(anche per stralcio) la notizia di reato, poiché
in caso contrario sarà impossibile riscontrare
la tempestività dell’accertamento, pregiudicando
così la difesa del contribuente. Una delle
principali eccezioni di illegittimità sollevate
dinanzi alla Consulta atteneva la “tardività”
dell’inoltro alla Procura della notizia di reato
rispetto all’ordinario termine del potere di
accertamento. Con riferimento ai contenziosi
pendenti, alla luce della nuova norma, tale
eccezione è verosimilmente destinata al
rigetto poiché, di fatto, solo dal 2 settembre
2015, è stato introdotto un termine a pena di
decadenza e, pertanto, è indirettamente
affermato che in precedenza tale termine non
esisteva. In ogni caso, poi, per il passato occorre
riscontrare il rispetto dei requisiti previsti
per il periodo transitorio. Resta comunque la
possibilità per il ricorrente, così come precisato
dalla Consulta, di chiedere al giudice tributario
un riscontro sul possibile uso strumentale
della notizia di reato, volta, cioè, solo a beneficiare
del maggior tempo. In tali ipotesi, occorrerà
che il contribuente evidenzi in che misura
può ravvisarsi la strumentalità del raddoppio.
Laura Ambrosi

Il riordino si combina con regole transitorie ad hoc

Per il raddoppio dei termini occorrerà
inviare la notizia di reato prima dell’ordinaria
scadenza del termine di accertamento.
Per il passato, invece, è necessario non
solo che il Pvc sia stato redatto prima dell’entrata
in vigore del decreto, ma anche che l’Ufficio
notifichi il relativo atto impositivo entro il
prossimo 31 dicembre. Il Dlgs n. 128/2015, recante
le disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti con il contribuente, in attuazione della
Legge delega, regolamenta il raddoppio dei
termini di accertamento. In particolare, è
previsto che il maggior tempo operi solo se la
violazione penale è comunicata all’autorità
giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o, in caso di omessa presentazione,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
In altre parole occorre che la violazione
penale sia comunicata all’Ag entro l’ordinaria
decadenza del periodo di accertamento.
Disciplina in vigore dal 2 settembre
La nuova disciplina è in vigore dal 2 settembre
2015 ,ma il decreto ha previsto anche un periodo
transitorio, con riferimento agli atti già nella
conoscenza del contribuente. La delega, in
proposito, disponeva che fossero «salvi gli
effetti degli atti di controllo già notificati alla
data di entrata in vigore della nuova norma». Il
decreto elenca specificamente gli atti per i
quali sono fatti salvi gli effetti del previgente
regime, escludendo così possibili dubbi applicativi.
Si tratta in particolare di: avvisi di accertamento;
provvedimenti che irrogano sanzioni
amministrative tributarie e quindi vi rientrano
sia gli atti di contestazione, sia quelli di irrogazione
delle sanzioni; altri atti impugnabili con i
quali l’agenzia delle Entrate fa valere una
pretesa impositiva o sanzionatoria, si pensi,
per tutti, al caso degli atti di recupero dei
crediti di imposta; inviti a comparire previsti
per il procedimento di adesione; Pvc, dei quali
il contribuente abbia formale conoscenza.
Raddoppio a due condizioni
Per tali atti, riferiti ad annualità ordinariamente
decadute, in assenza di notizia di reato
presentata secondo la tempistica prevista dalle
nuove norme (ossia entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione ovvero del quinto in
caso di omessa presentazione) l’Amministrazione
può beneficiare del raddoppio solo in
presenza della duplice condizione che: siano
già stati notificati/consegnati alla data di
entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015);
il successivo atto impositivo sia notificato
entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il legislatore ha collegato l’attuazione della
seconda condizione ai Pvc e gli inviti all’adesione,
in quanto tutti gli altri atti elencati sono
già di tipo “impositivo” e non richiedono un
successivo accertamento/atto di rettifica. In
considerazione di tali nuove disposizioni,
opera la decadenza per i periodi di imposta
fino al 2009 compreso, ove non sia stato notificato/
consegnato il Pvc entro il 2 settembre 2015
ovvero non sia stata comunicata la notizia di
reato entro il 31 dicembre 2014.
Laura Ambrosi

La difesa deve far valere il mancato confronto

Nonostante l’abrogazione dell’articolo 37
bis Dpr 600/73 per opera del nuovo
decreto antiabuso, frequenti sono i casi
in cui i contribuenti, nei mesi scorsi, si sono
visti notificare un atto di accertamento per
presunte operazioni elusive basato, dunque,
sulle vecchie disposizioni. In tal caso, ai fini
della difesa occorrerà innanzitutto appurare
che siano state rispettate le garanzie procedurali
previste dalla norma abrogata. È ben noto,
infatti, che i “vecchi” accertamenti antielusivi
potevano essere effettuati esclusivamente in
presenza di specifici presupposti legittimanti.
I chiarimenti del contribuente
In particolare, ai fini della legittimità dell’avviso
di accertamento antielusivo era tra l’altro
necessario che, prima dell’emissione dell'atto
impositivo, fossero stati formalmente richiesti
al contribuente chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione
della stessa richiesta (articolo 37 bis, comma 4,
Dpr 600/73). Pertanto, in assenza di una specifica
richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio
prima dell’emissione dell’atto impositivo, il
contribuente potrebbe valutare l’opportunità
di impugnare direttamente l’atto, senza tentare
la strada dell’accertamento con adesione,
eccependone la legittimità per violazione
dell’articolo 37 bis, comma 4 del Dpr 600/73.
Nel caso poi in cui l’Ufficio eccepisse che
comunque la richiesta di chiarimenti è stata
fatta in sede di verifica e che le osservazioni del
contribuente accertato sono state verbalizzate
nel Pvc, occorrerà far rilevare che la richiesta di
chiarimenti fatta dai verificatori non ha alcuna
validità sostanziale. Negli accertamenti antielusivi,
infatti, la richiesta preventiva di chiarimenti
deve essere effettuata, per legge, non dai
verificatori, ma dall’Ufficio accertatore prima
dell’emissione dell’atto impositivo.
La richiesta preventiva
L’obbligo di richiesta preventiva in capo
esclusivamente all’Ufficio accertatore ha una
propria valenza logica. I verificatori, infatti,
sono assimilabili a dei veri e propri fotografi
che provvedono a descrivere nel Pvc dati e
circostanze riscontrate. Al contrario, gli
accertatori hanno il compito di valutare criticamente
quanto riscontrato dai verificatori e
di decidere, autonomamente, che tipo di
accertamento effettuare. In tale ultimo caso,
però, la valutazione critica deve riguardare
non solo le risultanze della verifica, ma anche
le giustificazioni addotte dal soggetto verificato
appositamente richieste dallo stesso Ufficio
prima dell’emissione dell’atto impositivo. Se la
difesa deve essere valutata caso per caso
proprio in base alle contestazioni dell’Ufficio,
occorrerà far rilevare, da un lato, l’impossibilità
per l’Amministrazione di contestare minori
costi ovvero maggiori ricavi esclusivamente
sulla base di asserite scelte e condotte antieconomiche
dell’imprenditore e, dall’altro, l’infondatezza
nel merito della condotta antieconomica
evidenziando le ragioni che hanno
motivato le scelte contestate e, se del caso,
l’insussistenza in concreto di alcuna forma di
risparmio di imposta.
Rosanna Acierno

LE MISURE SANZIONATORIE Penale fuorigioco Si applicano solo sanzioni amministrativ

Il decreto legislativo n. 128/2015 ha fatto
chiarezza sull’applicabilità delle sanzioni,
sia penali che amministrative, in materia
di abuso del diritto/elusione fiscale. La
mancanza di una definizione normativa della
categoria dell’abuso e la non soddisfacente
tipizzazione (sul piano penalistico) dell’elusione
fiscale, in passato aveva generato un
forte dibattito sull’applicabilità delle sanzioni,
in particolar modo quelle penali, alle
fattispecie di abuso/elusione. Sulla sanzionabilità
della fattispecie sul piano amministrativo
la Cassazione si era mossa in modo altalenante.
Sull’applicabilità delle sanzioni penali,
la Suprema Corte aveva chiarito che «non
qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può
assumere rilevanza penale, ma solo quella
che corrisponde ad una specifica ipotesi di
elusione espressamente prevista dalla legge.
La questione della rilevanza penale
In altri termini nel campo penale non può
affermarsi l’esistenza di una regola generale
antielusiva, che prescinda da specifiche
norme antielusive, cosi come, invece, ritenuto
dalle citate Sezioni unite civili della Cassazione,
mentre può affermarsi la rilevanza
penale di condotte che rientrino in una
specifica disposizione fiscale antielusiva
»(Cassazione penale, sentenza 28 febbraio
2012, n. 7739). Questo principio comportava
una diversità di trattamento, sul piano delle
conseguenze penali, tra i comportamenti
contestati ai sensi del previgente articolo
37-bis e quelli contestati in ragione dell’abuso
del diritto, visto che questi ultimi occupavano
certamente l’area dell’elusione non codificata.
Dando attuazione al criterio direttivo
dell’articolo 8 della legge delega (legge n.
23/2014), il comma 13 del nuovo articolo
10-bis, della legge 212/2000, stabilisce che «le
operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Resta però ferma l’applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie».
Scelta di compromesso
La scelta operata dal decreto sulla certezza
del diritto è stata quindi di compromesso,
escludendo definitivamente la rilevanza
penale delle operazioni abusive / elusive, ma
facendo salva l’applicabilità delle sanzioni
amministrative, ove ne ricorrano in concreto
i presupposti. Il decreto non ha però affrontato
in maniera compiuta il tema della graduazione
delle sanzioni amministrative in relazione
all’effettiva gravità dei comportamento.
La questione è stata trattata nel decreto
sulla revisione del sistema sanzionatorio,
approvato definitivamente dal Governo il 22
settembre scorso. Per espressa previsione
normativa le disposizioni dell'articolo 10-bis
della legge 212/2000, hanno efficacia a decorrere
dal 1° ottobre 2015, ma si applicano anche
alle operazioni poste in essere in data anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa
data, non sia stato notificato il relativo atto
impositivo. Dal punto di vista penalistico
dovrà comunque trovare applicazione il
principio del favor rei.
Luca Occhetta

LE GARANZIE PROCEDURALI Una richiesta di chiarimenti con 60 giorni per «spiegarsi

Q ualora intendessero contestare operazioni
abusive, gli Uffici saranno tenuti
a rispettare adeguate garanzie procedimentali.
L’abuso del diritto, infatti, potrà
essere contestato dall’Ufficio esclusivamente
mediante un apposito atto di accertamento.
Pertanto, eventuali altri addebiti relativi, ad
esempio, al disconoscimento della deduzione
di oneri per difetto di inerenza o di detrazioni
ritenute non spettanti dovranno essere contestati,
separatamente, con altro atto. Rimane,
tuttavia, ferma per il Fisco la possibilità di
effettuare ulteriori accertamenti sempre ai fini
dell’abuso e per lo stesso periodo di imposta.
Prima di tutto, la notifica
In ogni caso, l’atto di accertamento dell’abuso
dovrà essere preceduto, a pena di nullità, dalla
notifica al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per
i quali si ritiene abusiva l’operazione. La
richiesta di chiarimenti andrà notificata alla
stregua degli altri atti impositivi e, dunque,
secondo le stesse modalità ed entro gli stessi
termini di decadenza, a seconda delle imposte
contestate: generalmente, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione in caso di contestazione
di operazioni abusive ai fini delle
imposte dirette, Irap e Iva.
Per le spiegazioni 60 giorni
Una volta ricevuta la richiesta di chiarimenti,
il contribuente avrà dunque 60 giorni di
tempo per fornire le opportune spiegazioni in
merito alle operazioni che, secondo l’Ufficio
accertatore, configurerebbero l'abuso, e
soprattutto a motivare le ragioni extrafiscali
che ne giustifichino la loro effettuazione. In
caso poi di mancato accoglimento, il legislatore
prevede una dilatazione dei termini di
decadenza di notifica dell’atto di accertamento
a favore dell’Amministrazione. Infatti, una
volta ricevuta la risposta da parte del contribuente,
l’Ufficio avrà comunque 60 giorni di
tempo per notificare l’atto impositivo nel caso
in cui non abbia ritenuto convincenti le giustificazioni.
L'eventuale termine di decadenza di
notifica dell’atto di accertamento viene automaticamente
prorogato, in deroga a quello
ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni. La
stessa proroga viene concessa anche in caso di
omessa risposta da parte del contribuente. In
ogni caso, il contribuente può presentare
interpello preventivo all’Ufficio, ai sensi
dell’articolo 11 della Legge 212/2000, per
conoscere se, a suo avviso, le operazioni che
intende porre in essere rappresentano un caso
di “abuso del diritto”. Si tratta del classico
“interpello ordinario”, quindi il contribuente
non è tenuto a conformarsi alla risposta
ricevuta, e l’Ufficio, se condivide la prospettazione
di quest’ultimo, non può emanare atti
impositivi contrastanti con la risposta fornita.
Inoltre, si potrà comunque presentare all’Ufficio
il cosiddetto interpello disapplicativo,
dimostrando che, nella specie, l’effetto elusivo
che la norma tende a prevenire non si può
verificare.
Rosanna

Abuso del diritto ed elusione, la riforma operativa da oggi Le opzioni illegittime nell’area dell’evasione - Nessuna rilevanza penale

Dario Deotto
pLa riforma dell’abuso del diritto parte oggi,
1° ottobre. Tanto rumore per nulla, però. Questa
è la sintesi della previsione sull’abuso del diritto,
la quale, a ben vedere, introduce dei principi
che dovevano risultare già immanenti nell’ordinamento
tributario italiano; e ciò nonostante
il decreto legislativo 128/2015 ne affermi la validitàsolopergliattichesarannonotificatiapartire
da oggi. L’unico aspetto di pregio della norma,
a ben vedere, risulta aver sancito al di là di
ogni dubbio l’irrilevanza penale delle condotte
abusive. Abusare del diritto significa, sul piano
civilistico, utilizzare in modo distorto, capzioso,
un diritto, così da conseguire un vantaggio
che, in realtà, quel diritto non consentirebbe.
L’atto abusivo si pone al di fuori del diritto, ma
non nella sua forma, bensì negli effetti e nelle finalitàperseguite:
afrontedell’eserciziodiundiritto
formalmente perfetto si pone il perseguimento
per suo tramite di un vantaggio che l’ordinamento
non reputa meritevole di tutela (se
non c’è una situazione di vantaggio, di qualunque
natura, non può individuarsi abuso). L’abuso
del diritto risulta quindi difficilmente traducibileinunanormadilegge,
postalasuaindeterminatezza.
Questo il motivo per il quale in Italia
si è scelto di non positivizzarlo, in termini generali,
nel Codice civile.
Definizione e significato
Se si comprende cosa significa abuso del diritto
sotto il profilo civilistico si deve ammettere che
il principio coincide quasi perfettamente con
quello di elusione tributaria. Il fatto è che l’elusione
è stata erroneamente circoscritta in passato
a fattispecie casistiche. Ora, invece, con il
decreto 128, esiste un unico principio: quello
dell’abuso del diritto o elusione tributaria. Occorre
però necessariamente riconoscere che
anche in ambito tributario quello dell’abuso è
un concetto indeterminato, quasi evanescente,
che si sa dove inizia (dove finisce il legittimo risparmio
d’imposta), ma non dove termina. Per
questo è importante – più che andare a considerare
nello specifico la definizione che (un po’
troppo dettagliatamente) viene data all’abuso
dall’articolo 10-bis dello Statuto – considerare
che lo stesso abuso non può che essere individuato
per esclusione. Infatti, le norme più importanti
della previsione sull’abuso sono quelle
che ne fissano il punto di partenza. Si tratta, in
primo luogo, del comma 4, che afferma il principio
secondo cui il contribuente può legittimamenteperseguireunrisparmiodiimpostaesercitando
la propria liberta di iniziativa economicaescegliendotragliatti,
ifattieicontrattiquelli
meno onerosi sotto il profilo impositivo.
Possibile cercare vantaggi fiscali leciti
In pratica, la norma stabilisce che il contribuente,
al di là della sostanza economica o meno
o delle ragioni extra fiscali, marginali o meno,
può scegliere una condotta semplicemente
perchélastessadeterminaunvantaggiofiscale
lecito. Nella relazione illustrativa viene specificato
che non è possibile configurare una condotta
abusiva laddove il contribuente scelga,
ad esempio, per dare luogo all’estinzione di
una società, di procedere a una fusione anziché
alla liquidazione.
Ilriconoscimentoespressodallanormadella
facoltà per il contribuente di scegliere tra regimi
opzionali diversi e tra operazioni comportanti
un differente carico fiscale, non ha altro significato
che quello di escludere in tali ipotesi la
configurabilità di un abuso. L’altra condizione
innegativoèquellasancitadalcomma12dell’articolo10-
bis, conlaqualesistabiliscechel’abuso
non si può realizzare quando si è in presenza di
fattispecie rientranti nell’evasione. L'evasione
si realizza quando si agisce contra legem. Si evade,
ad esempio, quando si occultano ricavi, proventi,
quando si deducono delle spese non inerenti,
ma anche in tutti i casi di alterazione dei
fatti economici. In questo modo non può essere
invocato l’abuso del diritto per contestare ipotesi
di simulazione, di dissimulazione, di interposizionefittizia.
Inquestiultimicasisiè, infatti,
in presenza di fattispecie di evasione.
Da quanto rilevato si può agevolmente comprendere
che i tratti qualificanti dell’abuso del
diritto risultano, in definitiva, quelli espressi in
negativo, quelli cioè che individuano ciò che
non va considerato abuso del diritto. Si tratta di
un contributo tutto sommato importante, ma
che, in realtà, è solo di chiarezza in quanto tutto
ciò doveva già considerarsi immanente nell’ordinamento.
Indefinitiva, laformuladevenecessariamente
essere la seguente: l’abuso del diritto
in ambito tributario inizia dove finisce il legittimo
risparmio d’imposta e si realizza quando si
è in presenza di fattispecie non riconducibili all’evasione.
Quanto agli aspetti procedimentali
della norma sull’abuso, quello più rilevante appare
l’obbligo di contraddittorio preventivo,
ma anch’esso risulta già un principio immanente
nell’ordinamento, come ha avuto recentemente
modo di rilevare la Corte costituzionale
(sentenza n. 132/2015).

Un tesoro disperso tra troppe mani Sul patrimonio tolto alla mafia regna l’incertezza: la posta in gioco sono beni per 25 miliar

Roberto Galullo
Il monito «conoscere per deliberare»
lanciato nel 1955 al Paese da Luigi Einaudi
ben si adatta anche alla gestione
dei beni sequestrati e confiscati alla
mafia. Si aggiunga che l’ex presidente della
Repubblica lo lanciò attraverso il volume
«Le prediche inutili» e si capisce ancora
meglio che il paragone non è poi così azzardato,
visto che sono anni che esperti e analisti
si sperticano per dire che così com è,
proprio non va.
Poco o nulla possono i direttori dell’Agenzia
nazionale (Anbsc) che per ultimi
si sono alternati alla guida di questo (otto)
volante, se non denunciare le mille storture
e i molti scandali (come è accaduto al
prefetto Giuseppe Caruso) o tentare di indirizzare
una macchina statale complessa
(come fa il prefetto Umberto Postiglione
dal 13 giugno 2014).
Come possa conoscere e dunque gestire
al meglio il tesoro miliardario sottratto alle
mafie, deve essere un rovello della stessa
Agenzia, se è vero che alla voce “statistiche”,
fino a qualche ora fa si leggeva: «In aggiornamento.
Riallineamento in corso con
dati del ministero della Giustizia».
Buio fitto
I dati, già. Buio (spesso) fitto. E dire che la
legge 109/96 nacque solo con lo scopo di
creare una banca dati per governare il patrimonio
sottratto alle mafie. Il ministero della
Giustizia, a pagina 3 della relazione consegnata
a febbraio di quest’anno al Parlamento
su “Consistenza, destinazione ed
utilizzo dei beni sequestrati o confiscati -
Stato dei procedimenti di sequestro o confisca”,
scrive che l’esigenza della banca dati
«derivava anche dal fatto che, sino a quel
momento, la raccolta dei dati era stata rimessa
all'iniziativa delle amministrazioni a
vario titolo interessate, le quali, senza alcun
raccordo tra loro, avevano provveduto a
creare autonomi sistemi di rilevazione, talvolta
privi di precisi criteri procedurali».
I milioni di euro spesi in questi anni (compreso
un bando da sette milioni per l’informatizzazione)
devono però aver fruttato
poco se è vero che, paradossalmente, i dati
tra Agenzia e ministero sono «in corso di
riallineamento».
Numeri e pallottoliere.
C'è da perdersi tra le pieghe ma come dato
di partenza fissiamo ciò che sottoscrive lo
stesso ministero: i beni inseriti nella banca
dati sono, a fine febbraio 2015, 139.187. Dopo
una crescita continua fino al 2013, nel 2014 si è registrata una certa flessione, con gli uffici
giudiziari che hanno posto la loro attenzione
su 16.701 beni (circa 1.400 al mese).
I beni sequestrati sono 17.973 (la stragrande
maggioranza in Sicilia) e quelli confiscati
sono 46.799 (anche qui domina la Sicilia).
Il totale fa 64.772. E il resto? Sorpresa:
36.628 sono i beni dissequestrati (tutti quelli
con rigetti e/o revoche di sequestri o confische)
che, in pratica, tornano ai proprietari
(spesso mafiosi). Sono 32.547 i beni proposti
(per i quali si è ancora nella fase di attesa
di un pronunciamento da parte del
giudice di primo grado) e sono infine 5.240 i
beni destinati, cioè quelli giunti alla confisca
definitiva e poi mantenuti al patrimonio
dello Stato o assegnati agli enti locali. Un rivolo,
rispetto al fiume che lo alimenta, che
poi, quando non viene fatto morire per consunzione
e abbandono, si perde nelle mani
di pochissime associazioni che detengono
il monopolio dell'uso e del riuso. Un rivolo
che si perde anche nei meandri della telematica:
il sito dell'Agenzia riporta che i
provvedimenti per destinare i beni sarebbero
solo 1.173 (di cui 739 in Sicilia).
La velocità di una lumaca
Pensare che l’Agenzia sia il primo anello di
una catena gestionale allo sbando è un errore.
In caso di confisca definitiva i beni arrivano
all’assegnazione allo Stato o ad un ente
locale con un decreto di destinazione.
Tra il 2010 e il 2012 c'è stato un evidente calo
del numero dei beni destinati, che sono passati
da 386 a 88 e a una ripresa nel 2013 è subentrata
una nuova diminuzione: appena
151 nel 2014. Ora è vero che l’aggiornamento
dei decreti di destinazione è legato alle comunicazioni
provenienti dall'Agenzia (inviate
in via cartacea al ministero della Giustizia!)
ma, scrive testualmente il ministero
a pagina 20 della relazione al Parlamento,
«né questo motivo né i criteri seguiti dall’Agenzia
per le assegnazioni dei beni, sembrano
giustificare questa notevole diminuzione.
Anche se i beni vengono destinati solo
a seguito di una manifestazione d’interesse
che descriva un’idea-progetto sulla
loro destinazione, liberi da criticità, o con
gravami consapevolmente accettati, il dato
contraddittorio degli ultimi anni conferma
problemi nell’emanazione dei decreti».
Si stava meglio…
La destinazione dei beni confiscati dipende
da fattori esterni al sistema giudiziario.
Mentre infatti Tribunali, Corti di appello
e Cassazione svolgono più o meno bene il
lavoro, la fase successiva, di competenza
dell’Agenzia, rimane soggetta a elementi che la rendono imprevedibile. E questo è
sempre il ministero a certificarlo, tanto
che verrebbe da dire che si stava meglio
quando si pensava di stare peggio, vale a
dire quando la gestione (ipercriticata) era
dell’Agenzia del Demanio (fino al 31 marzo
2010). Nel periodo 2007-2009 si è sempre
superata la quota di 500 beni destinati,
nel 2010 si era ancora a 386 destinazioni
ma nel biennio successivo si è avuto un
forte calo con un totale di circa 90 beni destinati
negli anni 2011 e 2012. Nel 2013 sembrava
che la produttività dell’Agenzia
stesse tornando su valori accettabili, con
428 beni giunti a destinazione ma il dato
del 2014 (151 beni) evidenzia come ci sia
stato un forte rallentamento nell’emanazione
dei decreti e siano stati messi in stallo
tanti beni che restano dunque inutilizzati.
Tradotto: un tesoro buttato. Con tante
grazie da parte dei mafiosi che, spesso e
volentieri, quel tesoro continuano a utilizzare
direttamente (magari ci vivono) o
indirettamente (nessuno si appropria dei
simboli del comando sul territorio).
Valore, questo sconosciuto
Buio (più o meno fitto) anche sul valore dei
beni. L’Agenzia – il cui bilancio 2014 si aggirava
sugli 11,5 milioni – ha l’incarico di emanare
i decreti di destinazione ma non le è
stato attribuito l’obbligo di riportare la stima
del valore dei beni. Ciò ha reso inattendibile
la trascrizione degli importi disponibili
anche se, secondo l’Istituto nazionale
degli amministratori giudiziari (Inag), la
stima oscilla tra i 20 e i 25 miliardi.
Logico dunque che gli appetiti sulla gestione
di questi beni siano famelici e c’è del
vero in quanto dichiarò il 6 febbraio il procuratore
aggiunto Nicola Gratteri di Reggio
Calabria (città che detiene contro ogni
logica la sede principale) al giornale Radio
Rai: «L'Agenzia per i beni confiscati alle
mafie così come è non funziona, non serve,
non sono stati neanche catalogati tutti i beni
sequestrati alle mafie. Al vertice serve un
manager che abbia competenze sulle gestione
di beni, di società, di aziende e bisogna
reclutare il personale attraverso concorsi,
non trasferendolo da altre amministrazioni
perché si rischia di mettere in servizio
dipendenti poco motivati e privi di
competenze specifiche».
Il 20 gennaio, invero, il Governo aveva
nominato anche Antonello Montante nel
comitato direttivo dell’Agenzia ma 20 giorni
dopo giunge la notizia che il delegato nazionale
di Confindustria alla legalità e ai
rapporti con le Istituzioni preposte al controllo
del territorio era indagato per concorso
esterno in associazione mafiosa.
Le aziende muoiono
E' solo (si fa per dire) dal 30 aprile 2012 che
Confindustria ha presentato un articolatissimo
progetto per la trasparenza nelle assegnazioni,
la velocizzazione e la redditività
dei beni, a partire dalle imprese, che venne
così accolto dal ministro Alfano: «È un
segnale importante e un’occasione di crescita
che accogliamo e per il quale siamo
pronti a impegnarci in prima linea. Questa
proposta rientra nel quadro delle iniziative
reali per un'antimafia dei fatti che noi da
sempre sosteniamo».
Dopo di che, tre anni di silenzio costellati
da tanti progetti di riforma (uno dei
quali è in fase avanzata) ma, soprattutto,
da molte imprese che rischiano di morire
con i loro posti di lavoro. Le aziende in
banca dati sono 9.654 (il 6,9% del totale) di
cui 2.554 individuali, 4.462 srl, 286 coop e
163 spa. Del complesso, al 28 febbraio 2015,
solo per 199 aziende era stato emesso il decreto
di destinazione. Tutte le altre – vale
a dire 9.455 – languono, vivacchiano, palpitano
e periscono tra proposte (2.603),
decreti di primo e secondo grado (5.910) e
sentenze definitive della Cassazione
(942): per Inag il 90% è in liquidazione,
fallito o cessato.
Dulcis in fundo: le aziende sottoposte
a sequestro penale ex art. 12 sexies e 12
quinquies legge 356/92 (cosiddetta confisca
allargata) non sono censite. Quante
sono? Nessuno lo sa ma l'Inag ne stima
oltre settemila.
Guardie o ladri
roberto


Riforma partita ma il tempo è un’incognita

«Bindi ed altri»: il Parlamento
chiama così, senza tanti
fronzoli, l’atto della Camera
2786 con il quale il
presidente della Commissione bicamerale
antimafia Rosy Bindi (Pd) il 18 dicembre
2014 ha presentato il ddl che delega
il Governo «in materia di misure
per il sostegno in favore delle imprese
sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria e dei lavoratori
da esse dipendenti, nonché di organizzazione
dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione anticorruziodei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata».
Dal 17 settembre è in corso di esame
alla Commissione Giustizia e a questo
progetto si legano le speranze di un
cambio di rotta nelle gestione dei beni
sottratti alle mafie.
Relatori sono Claudio Fava (Psi/Pli) e
Davide Mattiello (indipendente Pd).
Mattiello, dal 2002 al 2010 è stato referente
regionale di Libera Piemonte e dal
2009 a luglio 2012 è stato membro dell’Ufficio
di presidenza di Libera – che
promuove in collaborazione con l’Agenzia, le Prefetture e i Comuni i percorsi
di riutilizzo dei beni – con responsabilità
sull’organizzazione territoriale
nazionale. Dall’associazione fondata da
don Luigi Ciotti passa la supervisione
della gran parte dei beni sequestrai e
confoiscati. Sarà proprio Mattiello – che
fino al 4 marzo 2013 era il braccio destro
di don Ciotti – a spiegare iin Aula il senso
di una riforma per la quale, il 31 agosto, si
è speso così con l’Ansa: «l’Agenzia per i
beni sequestrati e confiscati deve avere
una potenza di fuoco pari almeno a quella
dell’ Autorità nazionale anticorruziodei ne di Raffaele Cantone».
Obiettivi della riforma sono rendere
più veloce, tutelante ed efficace il procedimento
che conduce dal sequestro alla
confisca definitiva dei beni; potenziare
l’Agenzia in modo tale che questa possa
procedere con maggior efficienza alle
destinazioni dei beni definitivamente
confiscati; predisporre strumenti di sostegno
economico dedicati alle aziende,
a tutela di lavoratori, fornitori e clienti.
Soddisfatta la presidente della Commissione
antimafia Rosy Bindi: «La riforma
del sistema dei beni confiscati è stata fin dall’inizio della legislatura un nostro
obiettivo e abbiamo dato un contributo
importante. Il testo base all’esame della
Commissione è in sostanza il risultato dell’abbinamento
tra una proposta di legge di
iniziativa popolare e la proposta di legge
elaborata dalla Commissione antimafia,
che aveva svolto un approfondito lavoro
d’indagine e presentato la prima relazione
proprio sulle lacune normative e le carenze
organizzative che frenavano una buona gestione
dei beni sottratti alle mafie. Siamo
soddisfatti, il lavoro che si sta facendo in
Commissione può dare nuovo slancio e
nuova forza a un settore strategico della lotta
alle mafie, in cui tra l’altro si gioca buona
parte della credibilità delle istituzioni».
R.Gal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’Albo c’è ma non si vede
Un esercito
di amministratori
senza regole
e trasparenza
Se la conoscenza è potere allora si capisce
perché manchi – nonostante le richieste
sollevate a destra e manca – un
Albo degli amministratori giudiziari.
O meglio: l’Albo c’è ma non si vede, perché
mancano i decreti attuativi (che devono seguire
la legge 4/2010). Nessuno, dunque, sa
quanti siano gli amministratori. Secondo
l’Istituto nazionale degli amministratori giudiziari
(Inag), ci sarebbero circa 500 professionisti/
amministratori giudiziari, stabilmente
impegnati nella gestione di patrimoni
complessi composti da aziende e circa 700
impegnati occasionalmente su altri beni
(immobili, mobiliregistratiealtribeni). Molti
soggetti, infatti, vista la complessità della
materia e in considerazione dell’assenza di
un tariffario di riferimento (che arricchiscono
taluni e fanno vivere talatri), investono le
energie in altri settori professionali.
La Camera penale di Palermo, presieduta
da Antonino Rubino, in una lettera inviata al
Csm e al ministro della Giustizia Andrea Orlando,
scrive che «la vicenda giudiziaria che
oggi colpisce il Tribunale di Palermo, al di là
dell’accertamento cui è delegata l’autorità
giudiziaria, pone il vero punto nodale della
questione che consiste nella stratificazione
nel tempo dei medesimi soggetti che sono
chiamati a gestire ed occuparsi esclusivamentedeiprocedimentidimisurediprevenzione
». «Manca una normativa di riferimento
univoca con i criteri di determinazione del
compenso dell’amministratore e ciò – dichiara
al Sole-24 Ore Domenico Posca, fondatore
dell’Inag – costituisce un’altra grave
lacuna della legislazione che finisce col creare
disparità di trattamento a fronte di identiche
prestazioni professionali».
Non c’è dunque da meravigliarsi se nell’opacità
degli strumenti a supporto dell’autorità
giudiziaria scoppino scandali (tutti da
verificare in sede processuale) come quello
recente di Palermo e i Tribunali siano costretti
a mettere pezze: Palermo stessa non
esclude l’azzeramento di alcuni incarichi. IerilaprimaCommissionedelCsmhaapertola
procedura di trasferimento d’ufficio, per incompatibilità
ambientale, nei confronti dei
cinque magistrati coinvolti nell'indagine
svolta dalla Procura della Repubblica di Caltanissettasullagestionedellasezionemisure
di prevenzione del Tribunale di Palermo.
Già gli incarichi, che non sono solo quelli
degli amministratori ma di una pletora di
consulenti, periti, commissari liquidatori,
presidenti e consiglieri di amministrazione.
Per Posca, l’aiuto «che potrebbe essere assicurato
dallo Stato in termini di agevolazioni
contributive e trattamenti fiscali differenziati
sarebbe determinante non solo per legalizzarle
completamente, ma anche per migliorarne
la gestione e incrementare l’occupazione.
Una scelta strategica e senza spese per lo
Statosarebbe, infine, quelladiconsentirel’utilizzo,
seppur parziale, dei 342 milioni definitivamente
confiscati e depositati presso il Fug
(Fondo unico giustizia) a garanzia di aperture
di credito bancario in favore delle aziende sequestrate
che ne fanno richiesta». Al Fondo
confluiscono le somme e i relativi proventi,
compresa ogni altra attività finanziaria a contenutomonetarioopatrimoniale(
titolialportatore,
a quelli emessi o garantiti dallo Stato
anche se non al portatore, valori di bollo, creditipecuniari,
conticorrenti, contidideposito
titoli, libretti di deposito) sequestrati – per larga
parte – nei procedimenti penali, per l’applicazionedimisurediprevenzionepatrimoniali(
cioègrazieallalottaallemafie). Al5agostoil
Fug, complessivamente, contava 3,4 miliardi.
R. Gal